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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP NO Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1240/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 20/12/2022
d a
GIÀ on il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. PAOLO BONALUME, elettivamente domiciliato in VIA CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO presso il difensore avv. BONALUME PAOLO
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. YVONNE Controparte_1 MESSI, elettivamente domiciliato in Via Camozzi, 3 24121 BERGAMO presso il difensore avv. MESSI YVONNE
APPELLATO pagina 1 di 26 e posta in decisione all'udienza collegiale del 10/09/2025 avente ad oggetto:
Cessione dei crediti
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
20/05/2022 con il n. 1226/2022
CONCLUSIONI
Dell'EL
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, previo annullamento e in riforma della sentenza
impugnata n. 1226/22 emessa dal Tribunale di Bergamo e pubblicata il 20 maggio 2022 nel
giudizio avanti al Tribunale di Bergamo RG 5495/20 instaurato – nuova Parte_1
denominazione di – nei confronti del Parte_2 Controparte_1
e non notificata
[...]
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed
esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Parte_1 Controparte_1
:
[...]
- € 10.696,96 per sorte capitale, di cui alle seguenti due fatture (indicate nell'elenco prodotto
sub doc. 3 con la citazione) entrambe emesse da a titolo di Controparte_2
Part corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del e da essa cedute a CP_1
mediante l'atto di cessione notificato al in data 17 luglio 2015 (doc. 6 primo grado): CP_1
- n. 5700532195 del 16.03.15 scaduta il 22.04.15 di € 1.100,15;
- n. AP700005303 del 12.11.10 scaduta il 17.11.10 di € 9.596,81.
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella
misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di
pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco pagina 2 di 26 prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte
capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi
dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. con decorrenza dalla data di notifica
della citazione;
- € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 2 fatture
costituenti la predetta sorte capitale.
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del
[...] Controparte_1
Part
a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di
[...]
lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il a pagare a la Controparte_1 Parte_1
diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi
anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive.
Dell'appellato
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così
pagina 3 di 26 decidere:
NEL MERITO:
Part rigettarsi integralmente l'appello proposto da e confermarsi la sentenza di Parte_1
primo grado;
condannarsi l'EL, in ragione della temerarietà dell'impugnazione da essa proposta,
al versamento al di di una somma di denaro equitativamente CP_1 Controparte_1
determinata ai sensi dell'art. 96, u.c., Cod. Proc. Civ..
IN OGNI CASO:
condannarsi l'EL alla rifusione delle spese;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di voler ammettere, ove occorra, prove testimoniali sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il ha pagato la fattura di n. Controparte_1 Controparte_2
2002184313 dell'ottobre 2010, indicata nel doc. 10 del fascicolo di parte convenuta, con il mandato di
pagamento n. 2190 del 28/10/2010
2. Vero che detto mandato di pagamento è riprodotto nel doc. 2 del fascicolo di parte convenuta
unitamente all'attestazione di pagamento del tesoriere Banca Popolare di Sondrio s.p.a. riportata in
calce al mandato stesso?
3. Vero che nel predetto mandato di pagamento è indicato, in corrispondenza di ciascun importo, il
numero del documento di calcolo riferito al rispettivo indirizzo di fornitura, così come riportati nella
suddetta fattura?
4. Vero che il ha pagato le fatture di n. Controparte_1 Controparte_2
200215415 9, n. 2002154157 e n. 2002154158 del 2010 rispettivamente con i mandati di pagamento n.
2191, n. 2192 e n. 2193 del 28/10/2010?
5. Vero che detti mandati di pagamento sono riprodotti nel doc. 2 del fascicolo di parte convenuta pagina 4 di 26 unitamente alla rispettive attestazioni di pagamento del tesoriere Banca Popolare di Sondrio s.p.a.
riportate in calce a ciascun mandato?
6. Vero che al Comune di non è mai pervenuta alcuna fattura di Controparte_1 Controparte_2
recante il n. AP700005303?
[...]
7. Vero che il di ha pagato la fattura di del CP_1 Controparte_1 Controparte_2
16/03/2015, riferita al co nsumo di energia elettrica somministrata al palazzo comunale, con il
mandato di pagamento n. 2127 del 2015, i cui dati sono riportati nel doc. 3 del fascicolo di parte
convenuta?
8. Vero che il doc. 3 del fascicolo di parte convenuta ripr oduce la bolletta di tesoreria attestante
l'esecuzione del pag amento di cui al predetto mandato n. 2127?
9. Vero che le coordinate bancarie del beneficiario, indicate nel predetto doc. 3, si riferiscono
all'unico conto corrente associato al CIG (Codice Identificativo di Gara) n. 51864455CE parimenti
ivi indicato?
10. Vero che, nel rapporto di fornitura di energia con il Comune di Controparte_2 [...]
e la Società fornitrice avevano convenuto sin da principio che il pagamento dei CP_1
corrispettivi sarebbe avvenuto mediante addebito diretto “RID/SSD”?
11. Vero che in data 16/07/2014 il Comune di procedeva, d'intesa con la stessa Controparte_1
Società fornitrice, a trasmettere un nuovo mandato per l'attivazione di tale procedura di addebito,
riprodotto nel doc. 9 del fascicolo di parte convenuta unitamente alla relativa nota di trasmissione?
12. Vero che, nel corso del rapporto di fornitura con il Comune di , Controparte_1 [...]
incorreva ripetutamente nell'errata fatturazione di forniture non eseguite, in CP_2
particolare per quanto riguarda l'utenza di Via Marianna che era da tempo cessata;
13. Vero che i suddetti errori di fatturazione davano luogo sia al versamento da parte del
[...]
di corrispettivi non dovuti, sia all'emissione, da parte di di Controparte_1 Controparte_2
note di debito per interessi relativi a crediti inesistenti?
pagina 5 di 26 14. Vero che nel luglio 2013 il riscontrava con la nota riprodotta nel Controparte_1
doc. 10 di parte co nvenuta un sollecito di pagamento di relativo a fatture già Controparte_2
pagate, indicando i relativi mandati di pagamento?
15. Vero che nel settembre 2013 il di Cisa no Bergamasco, con la nota riprodotta nel doc. 11 CP_1
del fascicolo di parte convenuta, chiedeva a di stornare le fatture emesse per Controparte_2
l'inesistente ritardo di pagamento dei suddetti crediti?
16. Vero che il Comune di otteneva da il rimborso di € Controparte_1 Controparte_2
5.210,90 per l'errata fatturazione e pagamento, nel 2011 e nei primi due mesi del 2012, di
corrispettivi relativi all'utenza di Via Marianna?
17. Vero che detta utenza di Via Marianna era cessata prima del 2011?
18. Vero che, con nota dell'11/10/2013 riprodotta nel doc. 12 del fascicolo di parte convenuta, il
Comune di chiedeva a il rimborso dell'ulteriore somma di € Controparte_1 Controparte_2
626,00 erroneamente versata a causa dell'errata fatturazione nel giugno 2012 di inesistenti consumi
della medesima cessata utenza di Via Marianna?
19. Vero che nella stessa nota dell'11/10/2013 il Comune di rappresentava a Controparte_1
di aver sospeso il pagamento delle successive fatture riferite alla medesima Controparte_2
cessata utenza di Via Marianna ?
20. Vero che nei mesi di novembre e dicembre del 2013 e di febbraio del 2014 il di CP_1 [...]
chiedeva ripetutamente a con le note riprodotte nei docc. 13, 14 e CP_1 Controparte_2
15 del fascicolo di parte convenuta, di registrare i pagamenti di forniture di energia già eseguiti,
indicati nel precedente capitolo n. 4, e di stornare le fatture erroneamente emesse per inesistenti
consumi della cessata utenza di Via Marianna?
21. Vero che ad aprile 2014, con la nota riprodotta nel doc. 16 del fascicolo di parte convenuta, il
di inoltrava all'agenzia di recupero crediti incaricata da CP_1 Controparte_1 Controparte_2
la nota di credito ottenuta per le errate fatturazioni di consumi della cessata utenza di Via
[...]
Marianna, chiedendo lo storno delle fatture emesse per il relativi interessi di mora? pagina 6 di 26 22. Vero che ad ottobre 2014 il , con la nota riprodotta nel doc. 17 del Controparte_1
fascicolo di parte convenuta, contestava a l'ennesimo addebito di interessi di Controparte_2
mora per ritardato pagamento, in relazione ai crediti estinti sin dal 2010, menzionati nel precedente
capitolo 4?
23. Vero che nel novembre 2014, con la nota riprodotta nel doc. 18 del fascicolo di parte convenuta,
comunicava al Comune di di aver avviato “le procedure Controparte_2 Controparte_1
finalizzate allo storno dei documenti di interessi moratori n° 230200082571 del 17/10/2014 e n°
230200080640”?
24. Vero che nel corso del 2015 il segnalava a Controparte_1 Controparte_2
che i flussi informativi pervenuti per l'addebito diretto di corrispettivi di fornitura di energia sul conto
di tesoreria non erano andati a buon fine perché non corrispondenti agli importi delle fatture emesse
dalla stessa fornitrice?
Si indicano come testimoni, su tutti i capitoli di prova sopra enumerati, Testimone_1 [...]
e , dipendenti del , ivi domiciliate. Tes_2 Testimone_3 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società (poi , cessionaria dei Parte_2 Parte_1
crediti ed ha convenuto in giudizio avanti al CP_3 Controparte_2
Tribunale di Bergamo il chiedendone la Controparte_1
condanna al pagamento:
- della somma di € 11.194,31 per sorte capitale, oltre interessi di mora e interessi anatocistici, a saldo delle seguenti fatture:
a) ft. M145753616, emessa il 7/08/2014, con scadenza 3/04/2015, di € CP_3
1.565,42, asseritamente inadempiuta per € 497,35,
pagina 7 di 26 b) ft ON ER 5700532195, emessa il 16/03/2015, con scadenza
22/04/2015, di € 1.100,15, asseritamente inadempiuta per l'intero;
c) ft ON ER 5700532195, emessa il 12/11/2010, con scadenza
17/11/2010, di € 9.596,81, asseritamente inadempiuta per l'intero riepilogate nell'elenco prodotto a doc. 3, per un totale a debito di € 11.194,31,
in linea capitale;
- della somma di € 2.211,29 a titolo di interessi di mora maturati su un'altra serie di fatture richiamate nell'atto di citazione, per le quali era stato saldato il capitale, oltre interessi anatocistici;
- della complessiva somma di € 5.720,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.L.vo n.
231/2002 (€ 40 per ciascuna fattura non tempestivamente saldata):
Il , costituendosi, ha eccepito in rito la nullità Controparte_1
per genericità (ex art.164, comma IV cpc) della domanda attorea, e, nel merito,
quanto alle pretese afferenti le fatture sopra menzionate, l'intervenuta estinzione per prescrizione dei diritti fatti valere dall'attrice, quale cessionaria dell'asserito credito, la nullità dei contratti di fornitura di energia elettrica posti a fondamento della domanda di condanna, per difetto della richiesta forma scritta, ed in subordine l'intervenuta estinzione delle corrispondenti obbligazioni per pregresso pagamento;
ha chiesto inoltre respingersi la domanda di condanna al pagamento degli interessi sulle somme asseritamente pagina 8 di 26 corrisposte in ritardo, stante la non imputabilità di quest'ultimo.
Autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma,
cpc, la causa è stata istruita con la sola acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, ed è stata infine portata in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il
diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei Parte_2
seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di
[...]
Parte_2
I. € 11.194,31 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc.
3;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora ” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle
fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub
doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- si precisa che alla data del 28 luglio 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 4.080,95;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte
pagina 9 di 26 capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi
dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 , per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 2.211,29 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi
sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a
causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la
sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito,
interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai
sensi dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 5.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 141
fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto
Part delle Note Debito emesse da;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare
il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per Parte_2
pagina 10 di 26 l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni Parte_2
diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_2
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora ” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della
sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella
misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi
sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di
crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di
Part mora di cui alle Note Debito emesse da pagina 11 di 26 • IN (VIA) ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui l'Ente dovesse
sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande
di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e
dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_2
dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di Parte_2
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per
[...] Parte_2
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario
nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e
successive.”
Per parte convenuta:
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito così decidere:
nel merito
A) respingersi, per i motivi esposti in atti, tutte le domande proposte da
[...]
ora denominata nei confronti del Parte_2 Parte_1 Controparte_1
, anche in ragione della prescrizione di ogni diritto posto a fondamento delle
[...]
domande stesse;
B) condannarsi ora denominata a rifondere Parte_2 Parte_1
al le spese di lite;
Controparte_1
in via istruttoria (omissis: si tratta delle medesime deduzioni istruttorie riportate nelle conclusioni di cui in epigrafe)”
pagina 12 di 26 La controversia è stata infine decisa con sentenza n.1226/2022 con la quale il
Tribunale di Bergamo, facendo applicazione del criterio della ragione più
liquida (ex multis, Cass. 9 gennaio 2019, n. 3636), ha accolto l'eccezione di prescrizione così come quella di nullità per difetto di forma del contratto di somministrazione, con conseguente rigetto della domanda di condanna basata su titolo contrattuale, ed ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata di condanna all'indennizzo per arricchimento senza causa, in quanto proposto in ragione del rigetto della domanda principale. Questo il dispositivo:
<Il Tribunale di Bergamo, Quarta sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti nella causa iscritta al N. 5495/2020
R.G. promossa da (già contro il Parte_1 Parte_2 [...]
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_1
1) rigetta le domande proposte dalla attrice (già Parte_1 Parte_2
di cui alle conclusioni sopra trascritte “IN VIA PRINCIPALE” e “IN VIA
[...]
SUBORDINATA”;
Part 2) dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dalla attrice (già Parte_1
di cui alle conclusioni sopra trascritte “IN VIA Parte_2
ULTERIORMENTE SUBORDINATA”
3) condanna l'attrice (già , in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto
che si liquidano in complessivi € 4.835,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali ed accessori di legge.>>
pagina 13 di 26 ***
ha proposto tempestivo appello avverso a tale sentenza Parte_1
limitatamente al capo relativo al rigetto della richiesta di pagamento del residuo dovuto sulle fatture: a) ft. M145753616, emessa il 7/08/2014, CP_3
con scadenza 3/04/2015, di € 1.565,42, asseritamente inadempiuta per €
497,35; b) ft ON ER 5700532195, emessa il 16/03/2015, con scadenza
22/04/2015, di € 1.100,15, asseritamente inadempiuta per l'intero e c) ft
ON ER 5700532195, emessa il 12/11/2010, con scadenza 17/11/2010,
di € 9.596,81, asseritamente inadempiuta per l'intero, per un totale a debito di
€ 11.194,31, in linea capitale, oltre ad interessi moratori ed anatocistici e all'indennizzo di € 40 per ciascuna fattura, giusta il disposto di cui all'art. 6
comma 2 D.L.vo n. 231/2002.
Il costituendosi, ha chiesto rigettarsi il Controparte_1
gravame avversario, col favore delle spese.
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/09/2025, tenutasi con modalità cartolare, ex art.127 ter cpc,
con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette essersi formato il giudicato ex art.329 cpc per acquiescenza, in pagina 14 di 26 assenza di impugnazione al riguardo, sui capi di decisione con i quali il giudice di prime cure aveva respinto la domanda di condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme:
- € 497,35 quale credito asseritamente ceduto da oltre ai relativi interessi CP_3
moratori semplici e composti fino al saldo;
- € 2.211,29 a titolo di interessi di mora asseritamente maturati a causa del ritardato pagamento di altri crediti, oltre ai relativi interessi anatocistici fino al saldo;
- € 5.640,00 a titolo di rimborso delle spese di recupero derivanti da detti ritardi di pagamento.
***
1) L'EL anzitutto lamenta l'erroneità della sentenza per aver il
Tribunale ritenuto prescritti i crediti.
Si duole, anzitutto, per non aver il giudice di prime cure ritenuto inammissibile la proposizione di tale eccezione, per difetto di allegazione, non avendo l'eccipiente, che ne era tenuto, allegato e provato il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio del periodo prescrizionale,
ai sensi dell'art.2935 c.c.
Il rilievo non appare fondato. La pretesa attorea traeva origine dall'allegazione dell'omesso parziale pagamento di talune fatture, con ciò determinandosi in modo chiaro ed univoco la data di decorrenza del periodo prescrizionale, da pagina 15 di 26 individuarsi in quella della scadenza di ogni singola fattura.
L'EL lamenta, poi, l'insufficienza sul piano dell'allegazione della formulazione dell'eccezione in discorso per essersi l'eccipiente limitato a dedurre la durata quinquennale del periodo prescrizionale sul solo presupposto che si trattava di fatture relative a forniture di energia, senza peraltro indicare se si trattasse di fatture emesse in relazione a consumi relativi al periodo di emissione delle fatture oppure a conguaglio.
Anche tale rilievo non appare fondato. E' fatto notorio che le somministrazioni di energia elettrica vengono pagate periodicamente ad anno o più spesso in termini più brevi, in relazione alle quantità di energia somministrate in ciascun periodo di tempo, come correttamente osservato da parte convenuta. Né tale affermazione risulta esser stata fatta oggetto di specifica contestazione da parte attrice. Il giudice di primo grado ha inoltre rilevato, sulla base dell'esame della documentazione acquisita agli atti, che ed avevano CP_3 Controparte_2
erogato le somministrazioni di energia provvedendo alla fatturazione con frequenza mensile/bimestrale e comunque periodica. Accertamento
quest'ultimo non fatto oggetto di specifica censura. Nessun dubbio può quindi sussistere in ordine all'applicabilità alla fattispecie della prescrizione breve quinquennale di cui all'art.2948 n.4 c.c.
L'EL lamenta poi come erronea la statuizione nel merito di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in particolare dolendosi pagina 16 di 26 dell'omesso accertamento dell'intervenuta verificazione di plurimi atti interruttivi;
muovendo dalla premessa che la scadenza della fattura più antica era del 17/11/20101 e di quella più recente dal 22/04/2015; sostiene, in particolare, che il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto dapprima mediante la notifica dell'atto di cessione, del 17/07/2015, recante a suo dire un'intimazione di pagamento dei crediti ceduti, oggetto di giudizio (“Pertanto
ogni pagamento dovuto dal Debitore dovrà essere compiuto esclusivamente a favore della
Cessionaria”), quindi mediante intimazione di pagamento dei crediti oggetto del giudizio inviata in data 6/06/2019, denominata “sollecito” ed infine mediante notificazione dell'atto di citazione in data 29/07/2020.
Il Comune appellato replica contestando la rilevanza, quali atti interruttivi, di quelli in data 6/06/2019, difettando la sottoscrizione del atto portato dal file
“Missiva Giugno 2019 pdf” e di riferimenti in esso ai crediti fatti valere nel presente giudizio, e mancando sia per tale atto sia per l'estratto conto “EC
Giugno 2019.pdf” la prova della relativa avvenuta trasmissione, negandosi da parte appellata la corrispondente ricezione.
Il rilievo in tal senso fatto da parte appellata non risulta efficacemente contrastato da parte dell'EL mediante idonei mezzi di prova.
Ne consegue che anche tale censura, per come formulata, non può trovare accoglimento. Ritenuta l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale, 1 Indicandosi in atto d'appello “2020”, ma trattasi evidentemente di errore materiale pagina 17 di 26 ai sensi dell'art.2948, n.4, c.c., si rileva che, non potendosi perciò riconoscere efficacia interruttiva al cosiddetto “sollecito” del 6/06/2019, il termine prescrizionale quinquennale risulta interamente trascorso, essendo passati più
di cinque anni tra la data dell'ultimo atto interruttivo, del 17/07/2015 e quella della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, del 29/07/2020.
***
Al rigetto del primo motivo di gravame, inerente alla ritenuta prescrizione del preteso credito dell'EL, consegue de plano il rigetto dell'impugnazione nel suo complesso, derivandone l'integrale conferma della decisione di rigetto delle domande attoree. Non di meno la corte passa all'esame del secondo motivo di gravame, relativo alla contestata nullità del contratto di fornitura.
***
L'EL lamenta ancora come erronea la decisione nella parte in cui ha
ritenuto nullo per difetto di forma scritta il contratto di somministrazione
di energia elettrica tra ed il Controparte_4 Controparte_1
.
[...]
Sostiene anzitutto che quest'ultimo, sollevando eccezione di prescrizione,
avrebbe implicitamente ma inequivocabilmente riconosciuto, con valore confessorio, la sussistenza tra le parti di tale rapporto contrattuale, con ciò
esimendo la controparte dall'onere di fornire prova documentale del proprio pagina 18 di 26 assunto.
Ritiene il collegio che tale censura non meriti accoglimento, e ciò per una considerazione in fatto e per una in diritto.
La prima: il , costituendosi, così si è espresso: Controparte_1
<Per quanto concerne i supposti crediti per sorte capitale di cui alle domande indicate in
premessa, sub A), l'attrice ha riferito trattarsi di crediti aventi ad oggetto il corrispettivo di
forniture di energia. Ove detti crediti fossero effettivamente sorti in forza di contratti di
somministrazione validamente stipulati in forma scritta (perché, altrimenti, i contratti stessi
sarebbero nulli: v. infra), essi sarebbero soggetti alla prescrizione quinquennale ex art.2948
cod.civ., dal momento che, secondo le condizioni costantemente praticate da tutti gli
operatori del settore, le somministrazioni di energia devono essere pagate periodicamente ad
anno in termini più brevi, in relazione alle quantità di energia somministrate in ciascun
periodo di tempo>>. Nella medesima comparsa il convenuto ha CP_1
introdotto un apposito punto III, denominato: <Nullità dei contratti di
fornitura per carenza del requisito della forma scritta>>, il cui, pur breve,
testo è inequivoco: <Si eccepisce, inoltre, la nullità dei contratti di fornitura
genericamente richiamati dall'attrice, per carenza del requisito della forma scritta, il quale è
richiesto ad substantiam per i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni>>
Il convenuto, ben lungi dall'aver riconosciuto esser intercorso con CP_1
un valido contratto di somministrazione, ne ha Controparte_5
esplicitamente e ripetutamente denunciato la nullità per difetto di forma scritta,
e si è limitato ad opporre la prescrizione quinquennale per il solo caso in cui il pagina 19 di 26 giudice avesse comunque ritenuto valido ed operante il rapporto contrattuale invocato.
Sul piano del diritto è ben noto che ai sensi del R..D. 18 novembre 1923, n,2440,
artt.16 e 17 è richiesta <la forma scritta “ad substantiam”, che è strumento di
garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del
cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando
l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di
imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art.97 Cost..>> (Cass. sentenza n.24979 del 4/11/2013, in motivazione). La forma solenne non ammette equipollenti,
ragion per cui ammesso e non concesso che alla condotta sopra considerata possa essere attribuito un qualche valore confessorio non ne potrebbe comunque conseguire l'affermazione della validità del vincolo contrattuale, a tal fine richiedendosi la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione di un apposito documento scritto recante la sottoscrizione del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi e del legale rappresentante dell'altra parte contrattuale, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al suo corrispettivo.
***
L'EL lamenta poi l'omessa valutazione dell'ordinativo di fornitura asseritamente inviato dal a in adesione alla Convenzione CP_1 CP_2
IP (doc.12), recante dichiarazione di adesione alla convenzione stessa ed pagina 20 di 26 ordine di fornitura di energia elettrica in esecuzione delle relative disposizioni.
***
Pone in evidenza l'assenza di specifica contestazione quanto ad erogazione delle forniture per il cui pagamento erano state emesse le fatture e quanto al contenuto di queste ultime, né quanto all'obbligo di pagamento conseguente al ricevimento delle forniture, delle fatture emesse delle fornitrici per il pagamento, delle intimazioni di pagamento e della cessione dei crediti.
Sottolinea infine il fatto che il non avesse rifiutato le forniture, per CP_1
ricavarne conclusivamente la presenza di una ratifica del contratto per facta concludentia.
Il collegio osserva che per quanto concerne le circostanze testè indicate valgono le considerazioni di cui sopra in relazione alla necessità della forma scritta, perché questa non ammette equipollenti. La sussistenza di un valido rapporto di somministrazione con la pubblica amministrazione non può dunque dimostrarsi né con prova testimoniale o prova presuntiva, né con dichiarazione ricognitiva o anche confessoria, né infine per facta concludentia. Né può
ipotizzarsi la prospettata ratifica, la quale supporre l'adesione da parte del soggetto legittimato al contratto ritualmente in suo nome stipulata da altro soggetto sprovvisto del necessario potere rappresentativo. Quindi, in caso di contratto che richiede la forma scritta ad substantiam, tale situazione può
verificarsi nel solo caso di stipulazione di contratto scritto con sottoscrizione pagina 21 di 26 da parte del falsus procurator, giammai in assenza di contratto scritto.
Quella che in realtà prospetta l'EL è la successiva conferma, o convalida, del contenuto dell'atto, ma, com'è noto, di regola il contratto nullo non ammette convalida.
***
Quanto all'“ordinativo di fornitura”, di cui al doc.12 di parte EL, è
appena il caso di rilevare che trattasi di documento privo di sottoscrizione, in forma cartacea o digitale. Anche a voler - per mera ipotesi - ritenere che l'adesione alla convenzione IP possa considerarsi equipollente alla sottoscrizione del contratto di somministrazione ciò comunque supporrebbe che detta adesione sia stata espressa nella forma scritta richiesta per gli atti negoziali della P.A. Il che nella specie non risulta essersi verificato.
***
In sede di discussione finale la parte EL sostiene per la prima volta (in tal modo introducendo un motivo aggiunto di gravame, in violazione del disposto di cui agli articoli 342 e 345 cpc) che per la formazione di un valido contratto di somministrazione con la P.A. non sarebbe necessaria la stipulazione con forma scritta.
Tale tesi non può in ogni caso trovare accoglimento, posto che la giurisprudenza anche più recente conferma la necessità della forma scritta ad pagina 22 di 26 substantiam per la valida stipulazione dei contratti della PA (cfr Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 9775 del 25/03/2022, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32337 del
21/11/2023, Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 13849 del 19/05/2023, Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 9847 del 13/04/2023…)
Né rilevanza alcuna presenta ai fini dell'accertamento circa la validità o meno del contratto stipulato dalla P.A. la considerazione della disciplina sulla mora debendi nelle transazioni commerciali, notoriamente applicabile anche ad essa,
non potendosene trarre argomento per confutare la tesi circa la necessità ad substantiam della stipulazione in forma scritta per la valida conclusione del contratto con la PA, derivante dalla disciplina di legge sopra richiamata.
***
Per tutte le anzidette considerazioni va confermata la valutazione espressa dal giudice di prime cure quanto a carenza della richiesta forma scritta ed a conseguente invalidità del contratto, con ciò risultando assorbito l'esame in ordine alla subordinata affermazione circa l'intervenuta estinzione delle obbligazioni portate dalle fatture azionate da parte appellate per pregresso pagamento.
Ne consegue la conferma del rigetto di tutte le domande di condanna basate su titolo contrattuale (diritto al pagamento del residuo dovuto per le fatture, oltre ad interessi moratori maturati e maturandi, interessi anatocistici e correlati pagina 23 di 26 interessi moratori, ed oltre ad indennizzo di € 40,00 per ciascuna fattura non regolarmente saldata, ai sensi dell'art.6 d.lgs n.231/2002 come novellato dal d.lgs n.192/2012)
3) L'EL, da ultimo, si duole del mancato riconoscimento della
domanda subordinata di ingiustificato arricchimento (art.2041 c.c.)
La domanda in tal senso non può trovare accoglimento in quanto non risulta che le parti abbiano previsto la cessione in favore di del credito Parte_1
a titolo di indennizzo per arricchimento senza giusta causa.
In ogni caso il appellato ha contestato di aver ricevuto forniture non CP_1
Parte già precedentemente pagate e non risulta averne fornito prova.
***
La sentenza n.1226/2022 del Tribunale di Bergamo va dunque integralmente confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'EL a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00,
valori medi per studio della controversi, fase introduttiva del giudizio e fase conclusionale;
valore minimo per fase istruttoria e/o di trattazione, in assenza pagina 24 di 26 di attività istruttoria).
***
Il collegio non ravvisa gli estremi della temerarietà dell'impugnazione e per tale motivo ritiene di non poter accogliere la richiesta di indennizzo ex art.96
cpc formulata da parte appellata.
***
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1226/2022 del Tribunale di
Bergamo.
Condanna l'EL a rimborsare all'appellato le spese del grado, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 per compenso professionale tabellare, di cui € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, €
922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 pagina 25 di 26 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL PRESIDENTE
EP NO
pagina 26 di 26
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP NO Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1240/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 20/12/2022
d a
GIÀ on il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. PAOLO BONALUME, elettivamente domiciliato in VIA CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO presso il difensore avv. BONALUME PAOLO
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. YVONNE Controparte_1 MESSI, elettivamente domiciliato in Via Camozzi, 3 24121 BERGAMO presso il difensore avv. MESSI YVONNE
APPELLATO pagina 1 di 26 e posta in decisione all'udienza collegiale del 10/09/2025 avente ad oggetto:
Cessione dei crediti
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
20/05/2022 con il n. 1226/2022
CONCLUSIONI
Dell'EL
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, previo annullamento e in riforma della sentenza
impugnata n. 1226/22 emessa dal Tribunale di Bergamo e pubblicata il 20 maggio 2022 nel
giudizio avanti al Tribunale di Bergamo RG 5495/20 instaurato – nuova Parte_1
denominazione di – nei confronti del Parte_2 Controparte_1
e non notificata
[...]
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed
esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Parte_1 Controparte_1
:
[...]
- € 10.696,96 per sorte capitale, di cui alle seguenti due fatture (indicate nell'elenco prodotto
sub doc. 3 con la citazione) entrambe emesse da a titolo di Controparte_2
Part corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del e da essa cedute a CP_1
mediante l'atto di cessione notificato al in data 17 luglio 2015 (doc. 6 primo grado): CP_1
- n. 5700532195 del 16.03.15 scaduta il 22.04.15 di € 1.100,15;
- n. AP700005303 del 12.11.10 scaduta il 17.11.10 di € 9.596,81.
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella
misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di
pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco pagina 2 di 26 prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte
capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi
dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. con decorrenza dalla data di notifica
della citazione;
- € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 2 fatture
costituenti la predetta sorte capitale.
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del
[...] Controparte_1
Part
a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di
[...]
lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il a pagare a la Controparte_1 Parte_1
diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi
anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive.
Dell'appellato
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così
pagina 3 di 26 decidere:
NEL MERITO:
Part rigettarsi integralmente l'appello proposto da e confermarsi la sentenza di Parte_1
primo grado;
condannarsi l'EL, in ragione della temerarietà dell'impugnazione da essa proposta,
al versamento al di di una somma di denaro equitativamente CP_1 Controparte_1
determinata ai sensi dell'art. 96, u.c., Cod. Proc. Civ..
IN OGNI CASO:
condannarsi l'EL alla rifusione delle spese;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di voler ammettere, ove occorra, prove testimoniali sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il ha pagato la fattura di n. Controparte_1 Controparte_2
2002184313 dell'ottobre 2010, indicata nel doc. 10 del fascicolo di parte convenuta, con il mandato di
pagamento n. 2190 del 28/10/2010
2. Vero che detto mandato di pagamento è riprodotto nel doc. 2 del fascicolo di parte convenuta
unitamente all'attestazione di pagamento del tesoriere Banca Popolare di Sondrio s.p.a. riportata in
calce al mandato stesso?
3. Vero che nel predetto mandato di pagamento è indicato, in corrispondenza di ciascun importo, il
numero del documento di calcolo riferito al rispettivo indirizzo di fornitura, così come riportati nella
suddetta fattura?
4. Vero che il ha pagato le fatture di n. Controparte_1 Controparte_2
200215415 9, n. 2002154157 e n. 2002154158 del 2010 rispettivamente con i mandati di pagamento n.
2191, n. 2192 e n. 2193 del 28/10/2010?
5. Vero che detti mandati di pagamento sono riprodotti nel doc. 2 del fascicolo di parte convenuta pagina 4 di 26 unitamente alla rispettive attestazioni di pagamento del tesoriere Banca Popolare di Sondrio s.p.a.
riportate in calce a ciascun mandato?
6. Vero che al Comune di non è mai pervenuta alcuna fattura di Controparte_1 Controparte_2
recante il n. AP700005303?
[...]
7. Vero che il di ha pagato la fattura di del CP_1 Controparte_1 Controparte_2
16/03/2015, riferita al co nsumo di energia elettrica somministrata al palazzo comunale, con il
mandato di pagamento n. 2127 del 2015, i cui dati sono riportati nel doc. 3 del fascicolo di parte
convenuta?
8. Vero che il doc. 3 del fascicolo di parte convenuta ripr oduce la bolletta di tesoreria attestante
l'esecuzione del pag amento di cui al predetto mandato n. 2127?
9. Vero che le coordinate bancarie del beneficiario, indicate nel predetto doc. 3, si riferiscono
all'unico conto corrente associato al CIG (Codice Identificativo di Gara) n. 51864455CE parimenti
ivi indicato?
10. Vero che, nel rapporto di fornitura di energia con il Comune di Controparte_2 [...]
e la Società fornitrice avevano convenuto sin da principio che il pagamento dei CP_1
corrispettivi sarebbe avvenuto mediante addebito diretto “RID/SSD”?
11. Vero che in data 16/07/2014 il Comune di procedeva, d'intesa con la stessa Controparte_1
Società fornitrice, a trasmettere un nuovo mandato per l'attivazione di tale procedura di addebito,
riprodotto nel doc. 9 del fascicolo di parte convenuta unitamente alla relativa nota di trasmissione?
12. Vero che, nel corso del rapporto di fornitura con il Comune di , Controparte_1 [...]
incorreva ripetutamente nell'errata fatturazione di forniture non eseguite, in CP_2
particolare per quanto riguarda l'utenza di Via Marianna che era da tempo cessata;
13. Vero che i suddetti errori di fatturazione davano luogo sia al versamento da parte del
[...]
di corrispettivi non dovuti, sia all'emissione, da parte di di Controparte_1 Controparte_2
note di debito per interessi relativi a crediti inesistenti?
pagina 5 di 26 14. Vero che nel luglio 2013 il riscontrava con la nota riprodotta nel Controparte_1
doc. 10 di parte co nvenuta un sollecito di pagamento di relativo a fatture già Controparte_2
pagate, indicando i relativi mandati di pagamento?
15. Vero che nel settembre 2013 il di Cisa no Bergamasco, con la nota riprodotta nel doc. 11 CP_1
del fascicolo di parte convenuta, chiedeva a di stornare le fatture emesse per Controparte_2
l'inesistente ritardo di pagamento dei suddetti crediti?
16. Vero che il Comune di otteneva da il rimborso di € Controparte_1 Controparte_2
5.210,90 per l'errata fatturazione e pagamento, nel 2011 e nei primi due mesi del 2012, di
corrispettivi relativi all'utenza di Via Marianna?
17. Vero che detta utenza di Via Marianna era cessata prima del 2011?
18. Vero che, con nota dell'11/10/2013 riprodotta nel doc. 12 del fascicolo di parte convenuta, il
Comune di chiedeva a il rimborso dell'ulteriore somma di € Controparte_1 Controparte_2
626,00 erroneamente versata a causa dell'errata fatturazione nel giugno 2012 di inesistenti consumi
della medesima cessata utenza di Via Marianna?
19. Vero che nella stessa nota dell'11/10/2013 il Comune di rappresentava a Controparte_1
di aver sospeso il pagamento delle successive fatture riferite alla medesima Controparte_2
cessata utenza di Via Marianna ?
20. Vero che nei mesi di novembre e dicembre del 2013 e di febbraio del 2014 il di CP_1 [...]
chiedeva ripetutamente a con le note riprodotte nei docc. 13, 14 e CP_1 Controparte_2
15 del fascicolo di parte convenuta, di registrare i pagamenti di forniture di energia già eseguiti,
indicati nel precedente capitolo n. 4, e di stornare le fatture erroneamente emesse per inesistenti
consumi della cessata utenza di Via Marianna?
21. Vero che ad aprile 2014, con la nota riprodotta nel doc. 16 del fascicolo di parte convenuta, il
di inoltrava all'agenzia di recupero crediti incaricata da CP_1 Controparte_1 Controparte_2
la nota di credito ottenuta per le errate fatturazioni di consumi della cessata utenza di Via
[...]
Marianna, chiedendo lo storno delle fatture emesse per il relativi interessi di mora? pagina 6 di 26 22. Vero che ad ottobre 2014 il , con la nota riprodotta nel doc. 17 del Controparte_1
fascicolo di parte convenuta, contestava a l'ennesimo addebito di interessi di Controparte_2
mora per ritardato pagamento, in relazione ai crediti estinti sin dal 2010, menzionati nel precedente
capitolo 4?
23. Vero che nel novembre 2014, con la nota riprodotta nel doc. 18 del fascicolo di parte convenuta,
comunicava al Comune di di aver avviato “le procedure Controparte_2 Controparte_1
finalizzate allo storno dei documenti di interessi moratori n° 230200082571 del 17/10/2014 e n°
230200080640”?
24. Vero che nel corso del 2015 il segnalava a Controparte_1 Controparte_2
che i flussi informativi pervenuti per l'addebito diretto di corrispettivi di fornitura di energia sul conto
di tesoreria non erano andati a buon fine perché non corrispondenti agli importi delle fatture emesse
dalla stessa fornitrice?
Si indicano come testimoni, su tutti i capitoli di prova sopra enumerati, Testimone_1 [...]
e , dipendenti del , ivi domiciliate. Tes_2 Testimone_3 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società (poi , cessionaria dei Parte_2 Parte_1
crediti ed ha convenuto in giudizio avanti al CP_3 Controparte_2
Tribunale di Bergamo il chiedendone la Controparte_1
condanna al pagamento:
- della somma di € 11.194,31 per sorte capitale, oltre interessi di mora e interessi anatocistici, a saldo delle seguenti fatture:
a) ft. M145753616, emessa il 7/08/2014, con scadenza 3/04/2015, di € CP_3
1.565,42, asseritamente inadempiuta per € 497,35,
pagina 7 di 26 b) ft ON ER 5700532195, emessa il 16/03/2015, con scadenza
22/04/2015, di € 1.100,15, asseritamente inadempiuta per l'intero;
c) ft ON ER 5700532195, emessa il 12/11/2010, con scadenza
17/11/2010, di € 9.596,81, asseritamente inadempiuta per l'intero riepilogate nell'elenco prodotto a doc. 3, per un totale a debito di € 11.194,31,
in linea capitale;
- della somma di € 2.211,29 a titolo di interessi di mora maturati su un'altra serie di fatture richiamate nell'atto di citazione, per le quali era stato saldato il capitale, oltre interessi anatocistici;
- della complessiva somma di € 5.720,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.L.vo n.
231/2002 (€ 40 per ciascuna fattura non tempestivamente saldata):
Il , costituendosi, ha eccepito in rito la nullità Controparte_1
per genericità (ex art.164, comma IV cpc) della domanda attorea, e, nel merito,
quanto alle pretese afferenti le fatture sopra menzionate, l'intervenuta estinzione per prescrizione dei diritti fatti valere dall'attrice, quale cessionaria dell'asserito credito, la nullità dei contratti di fornitura di energia elettrica posti a fondamento della domanda di condanna, per difetto della richiesta forma scritta, ed in subordine l'intervenuta estinzione delle corrispondenti obbligazioni per pregresso pagamento;
ha chiesto inoltre respingersi la domanda di condanna al pagamento degli interessi sulle somme asseritamente pagina 8 di 26 corrisposte in ritardo, stante la non imputabilità di quest'ultimo.
Autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma,
cpc, la causa è stata istruita con la sola acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, ed è stata infine portata in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il
diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei Parte_2
seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di
[...]
Parte_2
I. € 11.194,31 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc.
3;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora ” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle
fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub
doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- si precisa che alla data del 28 luglio 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 4.080,95;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte
pagina 9 di 26 capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi
dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 , per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 2.211,29 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi
sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a
causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la
sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito,
interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai
sensi dell'art. 1283 c.c.:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 5.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 141
fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto
Part delle Note Debito emesse da;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare
il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per Parte_2
pagina 10 di 26 l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni Parte_2
diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_2
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora ” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della
sorte capitale,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella
misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi
sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di
crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di
Part mora di cui alle Note Debito emesse da pagina 11 di 26 • IN (VIA) ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui l'Ente dovesse
sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande
di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e
dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_2
dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di Parte_2
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per
[...] Parte_2
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario
nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e
successive.”
Per parte convenuta:
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito così decidere:
nel merito
A) respingersi, per i motivi esposti in atti, tutte le domande proposte da
[...]
ora denominata nei confronti del Parte_2 Parte_1 Controparte_1
, anche in ragione della prescrizione di ogni diritto posto a fondamento delle
[...]
domande stesse;
B) condannarsi ora denominata a rifondere Parte_2 Parte_1
al le spese di lite;
Controparte_1
in via istruttoria (omissis: si tratta delle medesime deduzioni istruttorie riportate nelle conclusioni di cui in epigrafe)”
pagina 12 di 26 La controversia è stata infine decisa con sentenza n.1226/2022 con la quale il
Tribunale di Bergamo, facendo applicazione del criterio della ragione più
liquida (ex multis, Cass. 9 gennaio 2019, n. 3636), ha accolto l'eccezione di prescrizione così come quella di nullità per difetto di forma del contratto di somministrazione, con conseguente rigetto della domanda di condanna basata su titolo contrattuale, ed ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata di condanna all'indennizzo per arricchimento senza causa, in quanto proposto in ragione del rigetto della domanda principale. Questo il dispositivo:
<Il Tribunale di Bergamo, Quarta sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti nella causa iscritta al N. 5495/2020
R.G. promossa da (già contro il Parte_1 Parte_2 [...]
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_1
1) rigetta le domande proposte dalla attrice (già Parte_1 Parte_2
di cui alle conclusioni sopra trascritte “IN VIA PRINCIPALE” e “IN VIA
[...]
SUBORDINATA”;
Part 2) dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dalla attrice (già Parte_1
di cui alle conclusioni sopra trascritte “IN VIA Parte_2
ULTERIORMENTE SUBORDINATA”
3) condanna l'attrice (già , in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto
che si liquidano in complessivi € 4.835,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali ed accessori di legge.>>
pagina 13 di 26 ***
ha proposto tempestivo appello avverso a tale sentenza Parte_1
limitatamente al capo relativo al rigetto della richiesta di pagamento del residuo dovuto sulle fatture: a) ft. M145753616, emessa il 7/08/2014, CP_3
con scadenza 3/04/2015, di € 1.565,42, asseritamente inadempiuta per €
497,35; b) ft ON ER 5700532195, emessa il 16/03/2015, con scadenza
22/04/2015, di € 1.100,15, asseritamente inadempiuta per l'intero e c) ft
ON ER 5700532195, emessa il 12/11/2010, con scadenza 17/11/2010,
di € 9.596,81, asseritamente inadempiuta per l'intero, per un totale a debito di
€ 11.194,31, in linea capitale, oltre ad interessi moratori ed anatocistici e all'indennizzo di € 40 per ciascuna fattura, giusta il disposto di cui all'art. 6
comma 2 D.L.vo n. 231/2002.
Il costituendosi, ha chiesto rigettarsi il Controparte_1
gravame avversario, col favore delle spese.
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/09/2025, tenutasi con modalità cartolare, ex art.127 ter cpc,
con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette essersi formato il giudicato ex art.329 cpc per acquiescenza, in pagina 14 di 26 assenza di impugnazione al riguardo, sui capi di decisione con i quali il giudice di prime cure aveva respinto la domanda di condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme:
- € 497,35 quale credito asseritamente ceduto da oltre ai relativi interessi CP_3
moratori semplici e composti fino al saldo;
- € 2.211,29 a titolo di interessi di mora asseritamente maturati a causa del ritardato pagamento di altri crediti, oltre ai relativi interessi anatocistici fino al saldo;
- € 5.640,00 a titolo di rimborso delle spese di recupero derivanti da detti ritardi di pagamento.
***
1) L'EL anzitutto lamenta l'erroneità della sentenza per aver il
Tribunale ritenuto prescritti i crediti.
Si duole, anzitutto, per non aver il giudice di prime cure ritenuto inammissibile la proposizione di tale eccezione, per difetto di allegazione, non avendo l'eccipiente, che ne era tenuto, allegato e provato il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio del periodo prescrizionale,
ai sensi dell'art.2935 c.c.
Il rilievo non appare fondato. La pretesa attorea traeva origine dall'allegazione dell'omesso parziale pagamento di talune fatture, con ciò determinandosi in modo chiaro ed univoco la data di decorrenza del periodo prescrizionale, da pagina 15 di 26 individuarsi in quella della scadenza di ogni singola fattura.
L'EL lamenta, poi, l'insufficienza sul piano dell'allegazione della formulazione dell'eccezione in discorso per essersi l'eccipiente limitato a dedurre la durata quinquennale del periodo prescrizionale sul solo presupposto che si trattava di fatture relative a forniture di energia, senza peraltro indicare se si trattasse di fatture emesse in relazione a consumi relativi al periodo di emissione delle fatture oppure a conguaglio.
Anche tale rilievo non appare fondato. E' fatto notorio che le somministrazioni di energia elettrica vengono pagate periodicamente ad anno o più spesso in termini più brevi, in relazione alle quantità di energia somministrate in ciascun periodo di tempo, come correttamente osservato da parte convenuta. Né tale affermazione risulta esser stata fatta oggetto di specifica contestazione da parte attrice. Il giudice di primo grado ha inoltre rilevato, sulla base dell'esame della documentazione acquisita agli atti, che ed avevano CP_3 Controparte_2
erogato le somministrazioni di energia provvedendo alla fatturazione con frequenza mensile/bimestrale e comunque periodica. Accertamento
quest'ultimo non fatto oggetto di specifica censura. Nessun dubbio può quindi sussistere in ordine all'applicabilità alla fattispecie della prescrizione breve quinquennale di cui all'art.2948 n.4 c.c.
L'EL lamenta poi come erronea la statuizione nel merito di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in particolare dolendosi pagina 16 di 26 dell'omesso accertamento dell'intervenuta verificazione di plurimi atti interruttivi;
muovendo dalla premessa che la scadenza della fattura più antica era del 17/11/20101 e di quella più recente dal 22/04/2015; sostiene, in particolare, che il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto dapprima mediante la notifica dell'atto di cessione, del 17/07/2015, recante a suo dire un'intimazione di pagamento dei crediti ceduti, oggetto di giudizio (“Pertanto
ogni pagamento dovuto dal Debitore dovrà essere compiuto esclusivamente a favore della
Cessionaria”), quindi mediante intimazione di pagamento dei crediti oggetto del giudizio inviata in data 6/06/2019, denominata “sollecito” ed infine mediante notificazione dell'atto di citazione in data 29/07/2020.
Il Comune appellato replica contestando la rilevanza, quali atti interruttivi, di quelli in data 6/06/2019, difettando la sottoscrizione del atto portato dal file
“Missiva Giugno 2019 pdf” e di riferimenti in esso ai crediti fatti valere nel presente giudizio, e mancando sia per tale atto sia per l'estratto conto “EC
Giugno 2019.pdf” la prova della relativa avvenuta trasmissione, negandosi da parte appellata la corrispondente ricezione.
Il rilievo in tal senso fatto da parte appellata non risulta efficacemente contrastato da parte dell'EL mediante idonei mezzi di prova.
Ne consegue che anche tale censura, per come formulata, non può trovare accoglimento. Ritenuta l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale, 1 Indicandosi in atto d'appello “2020”, ma trattasi evidentemente di errore materiale pagina 17 di 26 ai sensi dell'art.2948, n.4, c.c., si rileva che, non potendosi perciò riconoscere efficacia interruttiva al cosiddetto “sollecito” del 6/06/2019, il termine prescrizionale quinquennale risulta interamente trascorso, essendo passati più
di cinque anni tra la data dell'ultimo atto interruttivo, del 17/07/2015 e quella della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, del 29/07/2020.
***
Al rigetto del primo motivo di gravame, inerente alla ritenuta prescrizione del preteso credito dell'EL, consegue de plano il rigetto dell'impugnazione nel suo complesso, derivandone l'integrale conferma della decisione di rigetto delle domande attoree. Non di meno la corte passa all'esame del secondo motivo di gravame, relativo alla contestata nullità del contratto di fornitura.
***
L'EL lamenta ancora come erronea la decisione nella parte in cui ha
ritenuto nullo per difetto di forma scritta il contratto di somministrazione
di energia elettrica tra ed il Controparte_4 Controparte_1
.
[...]
Sostiene anzitutto che quest'ultimo, sollevando eccezione di prescrizione,
avrebbe implicitamente ma inequivocabilmente riconosciuto, con valore confessorio, la sussistenza tra le parti di tale rapporto contrattuale, con ciò
esimendo la controparte dall'onere di fornire prova documentale del proprio pagina 18 di 26 assunto.
Ritiene il collegio che tale censura non meriti accoglimento, e ciò per una considerazione in fatto e per una in diritto.
La prima: il , costituendosi, così si è espresso: Controparte_1
<Per quanto concerne i supposti crediti per sorte capitale di cui alle domande indicate in
premessa, sub A), l'attrice ha riferito trattarsi di crediti aventi ad oggetto il corrispettivo di
forniture di energia. Ove detti crediti fossero effettivamente sorti in forza di contratti di
somministrazione validamente stipulati in forma scritta (perché, altrimenti, i contratti stessi
sarebbero nulli: v. infra), essi sarebbero soggetti alla prescrizione quinquennale ex art.2948
cod.civ., dal momento che, secondo le condizioni costantemente praticate da tutti gli
operatori del settore, le somministrazioni di energia devono essere pagate periodicamente ad
anno in termini più brevi, in relazione alle quantità di energia somministrate in ciascun
periodo di tempo>>. Nella medesima comparsa il convenuto ha CP_1
introdotto un apposito punto III, denominato: <Nullità dei contratti di
fornitura per carenza del requisito della forma scritta>>, il cui, pur breve,
testo è inequivoco: <Si eccepisce, inoltre, la nullità dei contratti di fornitura
genericamente richiamati dall'attrice, per carenza del requisito della forma scritta, il quale è
richiesto ad substantiam per i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni>>
Il convenuto, ben lungi dall'aver riconosciuto esser intercorso con CP_1
un valido contratto di somministrazione, ne ha Controparte_5
esplicitamente e ripetutamente denunciato la nullità per difetto di forma scritta,
e si è limitato ad opporre la prescrizione quinquennale per il solo caso in cui il pagina 19 di 26 giudice avesse comunque ritenuto valido ed operante il rapporto contrattuale invocato.
Sul piano del diritto è ben noto che ai sensi del R..D. 18 novembre 1923, n,2440,
artt.16 e 17 è richiesta <la forma scritta “ad substantiam”, che è strumento di
garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del
cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando
l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di
imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art.97 Cost..>> (Cass. sentenza n.24979 del 4/11/2013, in motivazione). La forma solenne non ammette equipollenti,
ragion per cui ammesso e non concesso che alla condotta sopra considerata possa essere attribuito un qualche valore confessorio non ne potrebbe comunque conseguire l'affermazione della validità del vincolo contrattuale, a tal fine richiedendosi la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione di un apposito documento scritto recante la sottoscrizione del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi e del legale rappresentante dell'altra parte contrattuale, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al suo corrispettivo.
***
L'EL lamenta poi l'omessa valutazione dell'ordinativo di fornitura asseritamente inviato dal a in adesione alla Convenzione CP_1 CP_2
IP (doc.12), recante dichiarazione di adesione alla convenzione stessa ed pagina 20 di 26 ordine di fornitura di energia elettrica in esecuzione delle relative disposizioni.
***
Pone in evidenza l'assenza di specifica contestazione quanto ad erogazione delle forniture per il cui pagamento erano state emesse le fatture e quanto al contenuto di queste ultime, né quanto all'obbligo di pagamento conseguente al ricevimento delle forniture, delle fatture emesse delle fornitrici per il pagamento, delle intimazioni di pagamento e della cessione dei crediti.
Sottolinea infine il fatto che il non avesse rifiutato le forniture, per CP_1
ricavarne conclusivamente la presenza di una ratifica del contratto per facta concludentia.
Il collegio osserva che per quanto concerne le circostanze testè indicate valgono le considerazioni di cui sopra in relazione alla necessità della forma scritta, perché questa non ammette equipollenti. La sussistenza di un valido rapporto di somministrazione con la pubblica amministrazione non può dunque dimostrarsi né con prova testimoniale o prova presuntiva, né con dichiarazione ricognitiva o anche confessoria, né infine per facta concludentia. Né può
ipotizzarsi la prospettata ratifica, la quale supporre l'adesione da parte del soggetto legittimato al contratto ritualmente in suo nome stipulata da altro soggetto sprovvisto del necessario potere rappresentativo. Quindi, in caso di contratto che richiede la forma scritta ad substantiam, tale situazione può
verificarsi nel solo caso di stipulazione di contratto scritto con sottoscrizione pagina 21 di 26 da parte del falsus procurator, giammai in assenza di contratto scritto.
Quella che in realtà prospetta l'EL è la successiva conferma, o convalida, del contenuto dell'atto, ma, com'è noto, di regola il contratto nullo non ammette convalida.
***
Quanto all'“ordinativo di fornitura”, di cui al doc.12 di parte EL, è
appena il caso di rilevare che trattasi di documento privo di sottoscrizione, in forma cartacea o digitale. Anche a voler - per mera ipotesi - ritenere che l'adesione alla convenzione IP possa considerarsi equipollente alla sottoscrizione del contratto di somministrazione ciò comunque supporrebbe che detta adesione sia stata espressa nella forma scritta richiesta per gli atti negoziali della P.A. Il che nella specie non risulta essersi verificato.
***
In sede di discussione finale la parte EL sostiene per la prima volta (in tal modo introducendo un motivo aggiunto di gravame, in violazione del disposto di cui agli articoli 342 e 345 cpc) che per la formazione di un valido contratto di somministrazione con la P.A. non sarebbe necessaria la stipulazione con forma scritta.
Tale tesi non può in ogni caso trovare accoglimento, posto che la giurisprudenza anche più recente conferma la necessità della forma scritta ad pagina 22 di 26 substantiam per la valida stipulazione dei contratti della PA (cfr Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 9775 del 25/03/2022, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32337 del
21/11/2023, Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 13849 del 19/05/2023, Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 9847 del 13/04/2023…)
Né rilevanza alcuna presenta ai fini dell'accertamento circa la validità o meno del contratto stipulato dalla P.A. la considerazione della disciplina sulla mora debendi nelle transazioni commerciali, notoriamente applicabile anche ad essa,
non potendosene trarre argomento per confutare la tesi circa la necessità ad substantiam della stipulazione in forma scritta per la valida conclusione del contratto con la PA, derivante dalla disciplina di legge sopra richiamata.
***
Per tutte le anzidette considerazioni va confermata la valutazione espressa dal giudice di prime cure quanto a carenza della richiesta forma scritta ed a conseguente invalidità del contratto, con ciò risultando assorbito l'esame in ordine alla subordinata affermazione circa l'intervenuta estinzione delle obbligazioni portate dalle fatture azionate da parte appellate per pregresso pagamento.
Ne consegue la conferma del rigetto di tutte le domande di condanna basate su titolo contrattuale (diritto al pagamento del residuo dovuto per le fatture, oltre ad interessi moratori maturati e maturandi, interessi anatocistici e correlati pagina 23 di 26 interessi moratori, ed oltre ad indennizzo di € 40,00 per ciascuna fattura non regolarmente saldata, ai sensi dell'art.6 d.lgs n.231/2002 come novellato dal d.lgs n.192/2012)
3) L'EL, da ultimo, si duole del mancato riconoscimento della
domanda subordinata di ingiustificato arricchimento (art.2041 c.c.)
La domanda in tal senso non può trovare accoglimento in quanto non risulta che le parti abbiano previsto la cessione in favore di del credito Parte_1
a titolo di indennizzo per arricchimento senza giusta causa.
In ogni caso il appellato ha contestato di aver ricevuto forniture non CP_1
Parte già precedentemente pagate e non risulta averne fornito prova.
***
La sentenza n.1226/2022 del Tribunale di Bergamo va dunque integralmente confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'EL a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00,
valori medi per studio della controversi, fase introduttiva del giudizio e fase conclusionale;
valore minimo per fase istruttoria e/o di trattazione, in assenza pagina 24 di 26 di attività istruttoria).
***
Il collegio non ravvisa gli estremi della temerarietà dell'impugnazione e per tale motivo ritiene di non poter accogliere la richiesta di indennizzo ex art.96
cpc formulata da parte appellata.
***
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1226/2022 del Tribunale di
Bergamo.
Condanna l'EL a rimborsare all'appellato le spese del grado, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 per compenso professionale tabellare, di cui € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, €
922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 pagina 25 di 26 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL PRESIDENTE
EP NO
pagina 26 di 26