Art. 5.
Decorso il termine stabilito nel precedente art. 3 senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.
Il duplicato puo' essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorche' vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto emittente a cura del denunciante. (7) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "I termini di 90 giorni di cui agli articoli 5 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 6 maggio 1976 nei comuni indicati a norma del precedente art. 20." --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I termini di novanta giorni di cui agli articoli 5 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali il detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 23 novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania."
Decorso il termine stabilito nel precedente art. 3 senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.
Il duplicato puo' essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorche' vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto emittente a cura del denunciante. (7) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "I termini di 90 giorni di cui agli articoli 5 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 6 maggio 1976 nei comuni indicati a norma del precedente art. 20." --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I termini di novanta giorni di cui agli articoli 5 , 9 , 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali il detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 23 novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania."