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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 20.6.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
CR (KR), rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Grossi,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
14.11.1978 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela
MI e dall'Avv. Lucia Capelli, presso le quali ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 20.6.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare in Piacenza, località Quarto, Via Zanaboni
44; 2) La casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. sita in CP_1
Piacenza (PC), loc. Quarto, Via Giuseppe Zanaboni 44, censita nel
Catasto dei Fabbricati del Comune di Piacenza al foglio 68, part. 504
sub. 8 e sub. 14, è assegnata alla sig.ra fino a quando Parte_1
i figli e resteranno collocati in via prevalente presso Per_1 Per_2
di lei con residenza/abitazione in Piacenza e sino a quando non diventeranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3) Il padre otrà frequentare e tenere con sé i figli Controparte_1
almeno un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì
ovvero un altro giorno scelto di comune accordo con la madre,
prelevando i figli all'uscita di scuola e tenendoli con sé fino alle ore
21,00 quando li riaccompagnerà presso la casa della madre nonché il fine settimana, in via alternata con la madre (uno con il padre e quello successivo con la madre), prelevando i figli il venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola (e/o presso la casa della madre nel periodo non scolastico). Qualora la sig.ra dovesse avere la necessità di lavorare nella serata di Pt_1
mercoledì dovrà comunicarlo con almeno 1 giorno di anticipo al sig.
il quale, in tale caso, terrà a dormire i figli presso di sé la CP_1
sera di mercoledì riportandoli poi a scuola il giovedì mattina. In tale caso il fine settimana successivo (qualora il sig. dovesse CP_1
avere con sé i figli nell'alternanza dei we) il sig. Parte_2 accompagnerà i figli a casa della madre la domenica sera verso le ore
21.
4) Durante il periodo non scolastico, il padre terrà con sé i bambini con le stesse modalità, prelevandoli presso l'abitazione della madre alle 16,30 il venerdì e alle 16,30 il mercoledì anziché all'uscita di scuola, prevedendo altresì la possibilità che i l padre possa, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni dei figli, far loro visita prelevandoli a scuola anche al di fuori dei giorni sopra indicati per trascorrere qualche ora con loro prima di riportarli a casa dalla madre per la cena;
5) Con riferimento alle festività Natalizie e Per_1 Per_2
trascorreranno le festività Natalizie seguendo il seguente criterio:
Natale e Santo FA un giorno con la mamma e un giorno con il papà in via alternata tra loro ogni anno, la Vigilia di Nata le un anno con la madre un anno con il padre. PO e l'Epifania ad anni alterni con ciascun genitore trascorrendo il periodo compreso tra il
27/12 dalla mattina e il 1° gennaio fino alla sera con un genitore e il periodo dal 1° gennaio sera al 6 gennaio sera compreso con l'altro e così nel rispetto dell'alternanza negli anni successivi,
compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e salvo diverso accordo tra loro, sempre nell'interesse dei figli.
6) Con riferimento alle festività Pasquali il sig. potrà CP_1
tenere con sé i figli, in via alternata con la madre, il giorno di Pasqua dalle ore 9,00 sino alle ore 9,00 del giorno successivo e, l'anno successivo, il lunedì di Pasqua dalle ore 9,00 sino alle ore 9,00 del giorno successivo, salvo diversi accordi tra loro e compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori, sempre nell'interesse dei figli;
7) Per quanto concerne le vacanze estive e Per_1 Per_2
trascorreranno un pari periodo di vacanza con il padre e la madre,
vale a dire due settimane consecutive con l'uno e con l'altro genitore,
nel periodo che verrà di comune accordo stabilito tra i ge nitori. I
genitori dovranno comunicare il luogo ove si trovano i minori ed i recapiti telefonici ai quali poterli contattare. Durante le vacanze estive la frequentazione dei bambini dovrà essere identica a quella prevista per il resto dell'anno ad eccezion e delle due settimane consecutive che i bambini trascorreranno con l'uno e con l'altro genitore. Durante le vacanze estive, fermo restando il diritto alle due settimane consecutive da trascorrere con ciascun genitore, qualora i figli manifestassero la volontà di passare più tempo in montagna con la madre presso la casa di vacanza della famiglia sita in Pt_1
AR (BG) il sig. al solo fine di venire incontro alle CP_1
esigenze dei figli e per evitare loro trasferimenti continui, si renderebbe disponibile a rinunciare a tenere i figli con sé
esclusivamente il pomeriggio del mercoledì, fermo restando l'obbligo e l'impegno della sig.ra a portare i bambini a Piacenza nei fine Pt_1
settimana di competenza del sig. In questo caso quindi la CP_1 sig.ra porterà i figli a Piacenza nella giornata di venerdì Pt_1
allorquando il sig. passerà a prelevarli nel pomeriggio CP_1
presso la casa in Piacenza, loc. Quarto, Via Zanaboni 44, verso le ore
16,30/17,00. I figli resteranno con il padre fino al la sera della domenica allorquando il sig. verso le 21/21,30 li CP_1
accompagnerà dalla madre presso la casa in Piacenza, loc. Quarto
(PC), Via Zanaboni 44. Per quanto riguarda le vacanze estive le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente con congruo anticipo quali saranno le due settimane consecutive che intendono trascorrere con i figli per consentire alle stesse di organizzarsi per tempo.
8) Il giorno del compleanno di e i bambini lo Per_1 Per_2
trascorreranno assieme ad entrambi i genitori salvo diversi accordi tra i genitori;
9) Anche i rispettivi nonni potranno, se del caso, prelevare e riaccompagnare i bambini a scuola, nonché accompagnare e Per_1
nello svolgimento di attività ludiche e/o sportive;
Per_2
10) Il sig. verserà a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 400,00 per ciascun figlio e così per complessivi euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 15 di og ni mese, da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT;
11) Le spese straordinarie saranno ripartite tutte al 50% tra i genitori.
Per spese straordinarie devono intendersi quelle di cui alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 alle quali si fa espresso rinvio, anche ed espressamente per quanto riguarda il servizio di baby sitting e la frequentazione dei centri estivi. In merito ai centri estivi la spesa verrà ripartita al 50% e in merito all'eventuale servizio di baby sitting la spesa verrà ripartita al 50% con reciproca possibilità delle parti di farne uso in caso di necessità lavorative contrattualmente attestate, previo accordo sulla persona che verrà
incaricata di tenere i bambini. Le spese straordinarie per le quali è
previsto il previo accordo dovranno essere comunicate dall'altro genitore entro 15 gg. dalla richiesta, che potrà essere formalizzata anche via email o messaggio telefonico scritto. Le spese straordinarie verranno rendicontate alla fine di ogni mese e, salvo compensazione,
verranno liquidate a favore del genitore anticipatario entro la fine del mese successivo. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF
sarà operata da entrambi i genitori nella stess a proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
12) Nulla reciprocamente dovuto tra le parti e Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento e/o per Parte_1
qualsiasi ulteriore ragione, con rinuncia a qualsiasi reciproca richiesta tra loro.
13) Per eventuali viaggi di svago e/o studio dei figli minori all'estero dovrà essere di volta in volta concessa da entrambi i genitori l'autorizzazione all'espatrio dei bambini. 14) Il diritto alla richiesta e percezione dell'assegno unico per i figli sarà in capo alla sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
15) Spese e compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge integralmente compensati tra le parti ad eccezione della corresponsione, da parte del sig. della somma di euro CP_1
1.500,00 oltre accessori di legge a titolo di contri buto spese legali a favore dell'Avv. Grossi Annamaria, difensore della sig.ra , da Pt_1
corrispondersi entro giorni 10 dalla comunicazione del provvedimento del Tribunale di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciato sulla base del ricorso congiunto. “.
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi de gli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 5.12.2010 in Gazzola (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 47 ,
parte 2, serie A , anno 2010 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Gazzola (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
71 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 20.6.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
CR (KR), rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Grossi,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
14.11.1978 a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela
MI e dall'Avv. Lucia Capelli, presso le quali ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 20.6.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare in Piacenza, località Quarto, Via Zanaboni
44; 2) La casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. sita in CP_1
Piacenza (PC), loc. Quarto, Via Giuseppe Zanaboni 44, censita nel
Catasto dei Fabbricati del Comune di Piacenza al foglio 68, part. 504
sub. 8 e sub. 14, è assegnata alla sig.ra fino a quando Parte_1
i figli e resteranno collocati in via prevalente presso Per_1 Per_2
di lei con residenza/abitazione in Piacenza e sino a quando non diventeranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3) Il padre otrà frequentare e tenere con sé i figli Controparte_1
almeno un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì
ovvero un altro giorno scelto di comune accordo con la madre,
prelevando i figli all'uscita di scuola e tenendoli con sé fino alle ore
21,00 quando li riaccompagnerà presso la casa della madre nonché il fine settimana, in via alternata con la madre (uno con il padre e quello successivo con la madre), prelevando i figli il venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola (e/o presso la casa della madre nel periodo non scolastico). Qualora la sig.ra dovesse avere la necessità di lavorare nella serata di Pt_1
mercoledì dovrà comunicarlo con almeno 1 giorno di anticipo al sig.
il quale, in tale caso, terrà a dormire i figli presso di sé la CP_1
sera di mercoledì riportandoli poi a scuola il giovedì mattina. In tale caso il fine settimana successivo (qualora il sig. dovesse CP_1
avere con sé i figli nell'alternanza dei we) il sig. Parte_2 accompagnerà i figli a casa della madre la domenica sera verso le ore
21.
4) Durante il periodo non scolastico, il padre terrà con sé i bambini con le stesse modalità, prelevandoli presso l'abitazione della madre alle 16,30 il venerdì e alle 16,30 il mercoledì anziché all'uscita di scuola, prevedendo altresì la possibilità che i l padre possa, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni dei figli, far loro visita prelevandoli a scuola anche al di fuori dei giorni sopra indicati per trascorrere qualche ora con loro prima di riportarli a casa dalla madre per la cena;
5) Con riferimento alle festività Natalizie e Per_1 Per_2
trascorreranno le festività Natalizie seguendo il seguente criterio:
Natale e Santo FA un giorno con la mamma e un giorno con il papà in via alternata tra loro ogni anno, la Vigilia di Nata le un anno con la madre un anno con il padre. PO e l'Epifania ad anni alterni con ciascun genitore trascorrendo il periodo compreso tra il
27/12 dalla mattina e il 1° gennaio fino alla sera con un genitore e il periodo dal 1° gennaio sera al 6 gennaio sera compreso con l'altro e così nel rispetto dell'alternanza negli anni successivi,
compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e salvo diverso accordo tra loro, sempre nell'interesse dei figli.
6) Con riferimento alle festività Pasquali il sig. potrà CP_1
tenere con sé i figli, in via alternata con la madre, il giorno di Pasqua dalle ore 9,00 sino alle ore 9,00 del giorno successivo e, l'anno successivo, il lunedì di Pasqua dalle ore 9,00 sino alle ore 9,00 del giorno successivo, salvo diversi accordi tra loro e compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori, sempre nell'interesse dei figli;
7) Per quanto concerne le vacanze estive e Per_1 Per_2
trascorreranno un pari periodo di vacanza con il padre e la madre,
vale a dire due settimane consecutive con l'uno e con l'altro genitore,
nel periodo che verrà di comune accordo stabilito tra i ge nitori. I
genitori dovranno comunicare il luogo ove si trovano i minori ed i recapiti telefonici ai quali poterli contattare. Durante le vacanze estive la frequentazione dei bambini dovrà essere identica a quella prevista per il resto dell'anno ad eccezion e delle due settimane consecutive che i bambini trascorreranno con l'uno e con l'altro genitore. Durante le vacanze estive, fermo restando il diritto alle due settimane consecutive da trascorrere con ciascun genitore, qualora i figli manifestassero la volontà di passare più tempo in montagna con la madre presso la casa di vacanza della famiglia sita in Pt_1
AR (BG) il sig. al solo fine di venire incontro alle CP_1
esigenze dei figli e per evitare loro trasferimenti continui, si renderebbe disponibile a rinunciare a tenere i figli con sé
esclusivamente il pomeriggio del mercoledì, fermo restando l'obbligo e l'impegno della sig.ra a portare i bambini a Piacenza nei fine Pt_1
settimana di competenza del sig. In questo caso quindi la CP_1 sig.ra porterà i figli a Piacenza nella giornata di venerdì Pt_1
allorquando il sig. passerà a prelevarli nel pomeriggio CP_1
presso la casa in Piacenza, loc. Quarto, Via Zanaboni 44, verso le ore
16,30/17,00. I figli resteranno con il padre fino al la sera della domenica allorquando il sig. verso le 21/21,30 li CP_1
accompagnerà dalla madre presso la casa in Piacenza, loc. Quarto
(PC), Via Zanaboni 44. Per quanto riguarda le vacanze estive le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente con congruo anticipo quali saranno le due settimane consecutive che intendono trascorrere con i figli per consentire alle stesse di organizzarsi per tempo.
8) Il giorno del compleanno di e i bambini lo Per_1 Per_2
trascorreranno assieme ad entrambi i genitori salvo diversi accordi tra i genitori;
9) Anche i rispettivi nonni potranno, se del caso, prelevare e riaccompagnare i bambini a scuola, nonché accompagnare e Per_1
nello svolgimento di attività ludiche e/o sportive;
Per_2
10) Il sig. verserà a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 400,00 per ciascun figlio e così per complessivi euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 15 di og ni mese, da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT;
11) Le spese straordinarie saranno ripartite tutte al 50% tra i genitori.
Per spese straordinarie devono intendersi quelle di cui alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 alle quali si fa espresso rinvio, anche ed espressamente per quanto riguarda il servizio di baby sitting e la frequentazione dei centri estivi. In merito ai centri estivi la spesa verrà ripartita al 50% e in merito all'eventuale servizio di baby sitting la spesa verrà ripartita al 50% con reciproca possibilità delle parti di farne uso in caso di necessità lavorative contrattualmente attestate, previo accordo sulla persona che verrà
incaricata di tenere i bambini. Le spese straordinarie per le quali è
previsto il previo accordo dovranno essere comunicate dall'altro genitore entro 15 gg. dalla richiesta, che potrà essere formalizzata anche via email o messaggio telefonico scritto. Le spese straordinarie verranno rendicontate alla fine di ogni mese e, salvo compensazione,
verranno liquidate a favore del genitore anticipatario entro la fine del mese successivo. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF
sarà operata da entrambi i genitori nella stess a proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
12) Nulla reciprocamente dovuto tra le parti e Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento e/o per Parte_1
qualsiasi ulteriore ragione, con rinuncia a qualsiasi reciproca richiesta tra loro.
13) Per eventuali viaggi di svago e/o studio dei figli minori all'estero dovrà essere di volta in volta concessa da entrambi i genitori l'autorizzazione all'espatrio dei bambini. 14) Il diritto alla richiesta e percezione dell'assegno unico per i figli sarà in capo alla sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
15) Spese e compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge integralmente compensati tra le parti ad eccezione della corresponsione, da parte del sig. della somma di euro CP_1
1.500,00 oltre accessori di legge a titolo di contri buto spese legali a favore dell'Avv. Grossi Annamaria, difensore della sig.ra , da Pt_1
corrispondersi entro giorni 10 dalla comunicazione del provvedimento del Tribunale di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciato sulla base del ricorso congiunto. “.
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi de gli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 5.12.2010 in Gazzola (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 47 ,
parte 2, serie A , anno 2010 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Gazzola (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
71 c.p.c.