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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/10/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3512/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Europa n. 14, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Sergio Lucisano che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
AR AL - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Benevento, Via A. Meomartini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Caruso che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile,
procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare gli avvisi di addebito n.
33420170002175252000, 33420180001908060000, 33420180005513430000,
33420190002307135000, 33420190005081262000 e 33420210001278740000, contenuti
nell'intimazione di pagamento n. 03420239007733111/000, per i motivi di cui sopra, con
1 ogni conseguenza di legge;
- Condannare, in solido, l , in persona del l.r.p.t., e CP_1
l , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_2
spese e competenze del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre, ex art 93 c.p.c., in favore del
sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese …”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di RI … …”.
Conclusioni di : “… a) Nel merito: ritenere improcedibile Controparte_2
e/o inammissibile e/o rigettare il ricorso attoreo per uno o più motivi espressi in atto o per le
ragioni che il Giudicante riterrà più opportune. b) In subordine: confermare il provvedimento
di esazione coattiva rideterminando eventualmente le minor somme dovute dal ricorrente a
seguito delle risultanze dell'istruttoria ad espletarsi. c) In tutti i casi con vittoria di spese e
competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata
anticipazione. d) Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di controparte
tenere indenne dalle risultanze processuali, anche in termini Controparte_2
di condanna alle spese per le ragioni espresse in atto di correttezza procedurale
concernente il proprio operato …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione alla intimazione di pagamento n.
03420239007733111000, in relazione agli avvisi di addebito nn. 33420170002175252000,
33420180001908060000, 33420180005513430000, 33420190002307135000,
CP_ 33420190005081262000 e 33420210001278740000 afferenti a crediti .
2 La parte ricorrente ha eccepito principalmente l'omessa notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 33420170002175252000,
formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
l'insussistenza di vizi formali;
la sussistenza del credito;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 26.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione di parte ricorrente in ordine all'omessa notifica degli avvisi di addebito non è
CP_ fondata, atteso che l ha dato dimostrazione di tale notifica, occorrendo anche rilevare che la parte ricorrente non ha svolto specifiche argomentazioni sulla produzione documentale dell relativa alla ricezione degli avvisi di addebito. CP_1
L'eccezione di prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n.
33420170002175252000 non è fondata atteso che la notifica è avvenuta il 23.12.2017 e che occorre considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37,
comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L.
183/2020, convertito nella legge 21/2021, sicché la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio in data 4.8.2023 è intervenuta prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione.
La domanda deve dunque rigettarsi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ognuna delle parti resistenti.
3 Le considerazioni svolte sull'infondatezza delle contestazioni di parte ricorrente, in
CP_ particolare in riferimento alla notifica degli avvisi di addebito dimostrata dall , valgono a configurare la responsabilità della stessa ex art. 96, comma 3, c.p.c., il cui rilievo può
avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso presentato
(cfr. principi affermati da Cass. 18057/2016).
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è relativa - in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) - ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010, Cass.
3311/2017), rispondendo invece alla ratio dei “punitive damages”, quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte.
In relazione al valore della causa ed al comportamento della parte, la somma viene determinata in via equitativa in €. 625,00 in favore di ognuna delle parti resistenti.
La parte ricorrente è condannata al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.875,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.875,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
4 CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , della somma di €. 625,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei , Controparte_2
della somma di €. 625,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della Cassa
delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 15.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3512/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Europa n. 14, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Sergio Lucisano che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
AR AL - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Benevento, Via A. Meomartini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Caruso che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile,
procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare gli avvisi di addebito n.
33420170002175252000, 33420180001908060000, 33420180005513430000,
33420190002307135000, 33420190005081262000 e 33420210001278740000, contenuti
nell'intimazione di pagamento n. 03420239007733111/000, per i motivi di cui sopra, con
1 ogni conseguenza di legge;
- Condannare, in solido, l , in persona del l.r.p.t., e CP_1
l , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_2
spese e competenze del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre, ex art 93 c.p.c., in favore del
sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le spese …”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di RI … …”.
Conclusioni di : “… a) Nel merito: ritenere improcedibile Controparte_2
e/o inammissibile e/o rigettare il ricorso attoreo per uno o più motivi espressi in atto o per le
ragioni che il Giudicante riterrà più opportune. b) In subordine: confermare il provvedimento
di esazione coattiva rideterminando eventualmente le minor somme dovute dal ricorrente a
seguito delle risultanze dell'istruttoria ad espletarsi. c) In tutti i casi con vittoria di spese e
competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata
anticipazione. d) Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di controparte
tenere indenne dalle risultanze processuali, anche in termini Controparte_2
di condanna alle spese per le ragioni espresse in atto di correttezza procedurale
concernente il proprio operato …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione alla intimazione di pagamento n.
03420239007733111000, in relazione agli avvisi di addebito nn. 33420170002175252000,
33420180001908060000, 33420180005513430000, 33420190002307135000,
CP_ 33420190005081262000 e 33420210001278740000 afferenti a crediti .
2 La parte ricorrente ha eccepito principalmente l'omessa notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 33420170002175252000,
formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
l'insussistenza di vizi formali;
la sussistenza del credito;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 26.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione di parte ricorrente in ordine all'omessa notifica degli avvisi di addebito non è
CP_ fondata, atteso che l ha dato dimostrazione di tale notifica, occorrendo anche rilevare che la parte ricorrente non ha svolto specifiche argomentazioni sulla produzione documentale dell relativa alla ricezione degli avvisi di addebito. CP_1
L'eccezione di prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n.
33420170002175252000 non è fondata atteso che la notifica è avvenuta il 23.12.2017 e che occorre considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37,
comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L.
183/2020, convertito nella legge 21/2021, sicché la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di giudizio in data 4.8.2023 è intervenuta prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione.
La domanda deve dunque rigettarsi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ognuna delle parti resistenti.
3 Le considerazioni svolte sull'infondatezza delle contestazioni di parte ricorrente, in
CP_ particolare in riferimento alla notifica degli avvisi di addebito dimostrata dall , valgono a configurare la responsabilità della stessa ex art. 96, comma 3, c.p.c., il cui rilievo può
avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso presentato
(cfr. principi affermati da Cass. 18057/2016).
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è relativa - in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) - ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010, Cass.
3311/2017), rispondendo invece alla ratio dei “punitive damages”, quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte.
In relazione al valore della causa ed al comportamento della parte, la somma viene determinata in via equitativa in €. 625,00 in favore di ognuna delle parti resistenti.
La parte ricorrente è condannata al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.875,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.875,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
4 CP_ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , della somma di €. 625,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei , Controparte_2
della somma di €. 625,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della Cassa
delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 15.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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