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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/10/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4519/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Vigliotti Stella Parte_1
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti CP_1
FR
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale riferendo di CP_ aver ricevuto una lettera di indebito datata 21.02.2024, con cui l' le ha comunicato di aver percepito dal 1.10.2023 al 29.02.2024, sulla prestazione di pensione di inabilità civile un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €.1.993,64, adducendo la seguente motivazione: “La pensione n° 044-310007080924 cat. INV.CIV. è stata ricalcolata a decorrere dal 01.10.2023”; di aver proposto, in data 20.03.2024, ricorso amministrativo, respinto dall' con delibera CP_2 dell'11.04.2024.
La ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare illegittimo l'indebito CP_ CP_ comunicato dall alla ricorrente pari ad € 1.993,64; • Accertare e dichiarare che l' di sua spontanea volontà ha posto in essere il pagamento della pensione cat. INV. CIV. N° 07080934 da ottobre 2023 al 29.02.2024 e che quindi nessun indebito possa essere contestato alla sig.ra
CP_ ; • accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla restituzione da parte dell Parte_1
CP_ delle eventuali somme che sono e/o saranno trattenute dall ( sull'indebito ) o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata a seguito dell'effettuata istruttoria”. Vinte le spese di lite. pagina 1 di 3 CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “1)- L'indebito oggetto del presente giudizio è già estinto. 2)- L'indebito n. 18320388 pari ad € 1.993,64 si riferisce al periodo dal 01/10/2023 al
29/02/2024 ed è emerso in esecuzione del verbale sanitario relativo alla visita medica eseguita in seguito alla presentazione, da parte del pensionato, della domanda di aggravamento n.
3930976803518 ( 3100.29/09/2023.0385453). 3)- La ricorrente, dapprima riconosciuta CP_1
INVALIDA parziale, è stata, dopo la visita in questione, giudicata al 60% senza diritto ad CP_3 alcuna prestazione a decorrere dal 1/10/2023 (mese successivo alla presentazione della domanda di aggravamento). 4)- In sede di visita medica, l'Istituto ha valutato che le condizioni di salute dell'invalida, non stabili nel tempo, fossero migliorate e, per l'effetto, ha ritenuto di dover revocare la prestazione assistenziale a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda di aggravamento. 5)- Avverso il citato verbale è stato proposto ricorso per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. recante RG n. 11633/2023 con cui il Tribunale di Foggia ha omologato in data 12.09.2024
l'accertamento sanitario secondo le risultanze della relazione del C.T.U., a decorrere dal 29.09.2023.
6)- In sede di esecuzione del decreto di omologa, la Sede di Cerignola, ha provveduto a recuperare, dall'arretrato dell'omologa, l'importo oggetto d'indebito (€ 1.993,64), in quanto trattasi di somme già corrisposte (con riferimento al periodo intercorrente tra ottobre 2023 e febbraio 2024). 7)- In sostanza, il credito è stato utilizzato per neutralizzare, con compensazione contabile, l'indebito oggetto di ricorso”.
L' ha quindi chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione CP_1 delle spese di lite.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Orbene, dal contenuto della memoria e dalla documentazione alla stessa affoliata si evince CP_1 chiaramente l'intento dell'Istituto di abbandonare l'indebito oggetto di causa, pertanto, non può considerarsi perdurante alcuna ragione di contrasto tra le parti.
pagina 2 di 3 Le spese di lite vengono compensate parzialmente, in misura della metà, atteso che, a fronte di una condotta dell' formalmente incensurabile, l'irripetibilità dell'indebito è scaturita da una CP_2 circostanza di fatto sopravvenuta solo in corso di causa.
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione
“infra” € 5.200,00), con distrazione in favore della procuratrice antistataria, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di metà delle spese di giudizio, liquidate CP_1 complessivamente in €.1.312,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione, compensandone l'altra metà.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4519/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Vigliotti Stella Parte_1
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti CP_1
FR
- RESISTENTE -
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale riferendo di CP_ aver ricevuto una lettera di indebito datata 21.02.2024, con cui l' le ha comunicato di aver percepito dal 1.10.2023 al 29.02.2024, sulla prestazione di pensione di inabilità civile un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €.1.993,64, adducendo la seguente motivazione: “La pensione n° 044-310007080924 cat. INV.CIV. è stata ricalcolata a decorrere dal 01.10.2023”; di aver proposto, in data 20.03.2024, ricorso amministrativo, respinto dall' con delibera CP_2 dell'11.04.2024.
La ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare illegittimo l'indebito CP_ CP_ comunicato dall alla ricorrente pari ad € 1.993,64; • Accertare e dichiarare che l' di sua spontanea volontà ha posto in essere il pagamento della pensione cat. INV. CIV. N° 07080934 da ottobre 2023 al 29.02.2024 e che quindi nessun indebito possa essere contestato alla sig.ra
CP_ ; • accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla restituzione da parte dell Parte_1
CP_ delle eventuali somme che sono e/o saranno trattenute dall ( sull'indebito ) o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata a seguito dell'effettuata istruttoria”. Vinte le spese di lite. pagina 1 di 3 CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “1)- L'indebito oggetto del presente giudizio è già estinto. 2)- L'indebito n. 18320388 pari ad € 1.993,64 si riferisce al periodo dal 01/10/2023 al
29/02/2024 ed è emerso in esecuzione del verbale sanitario relativo alla visita medica eseguita in seguito alla presentazione, da parte del pensionato, della domanda di aggravamento n.
3930976803518 ( 3100.29/09/2023.0385453). 3)- La ricorrente, dapprima riconosciuta CP_1
INVALIDA parziale, è stata, dopo la visita in questione, giudicata al 60% senza diritto ad CP_3 alcuna prestazione a decorrere dal 1/10/2023 (mese successivo alla presentazione della domanda di aggravamento). 4)- In sede di visita medica, l'Istituto ha valutato che le condizioni di salute dell'invalida, non stabili nel tempo, fossero migliorate e, per l'effetto, ha ritenuto di dover revocare la prestazione assistenziale a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda di aggravamento. 5)- Avverso il citato verbale è stato proposto ricorso per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. recante RG n. 11633/2023 con cui il Tribunale di Foggia ha omologato in data 12.09.2024
l'accertamento sanitario secondo le risultanze della relazione del C.T.U., a decorrere dal 29.09.2023.
6)- In sede di esecuzione del decreto di omologa, la Sede di Cerignola, ha provveduto a recuperare, dall'arretrato dell'omologa, l'importo oggetto d'indebito (€ 1.993,64), in quanto trattasi di somme già corrisposte (con riferimento al periodo intercorrente tra ottobre 2023 e febbraio 2024). 7)- In sostanza, il credito è stato utilizzato per neutralizzare, con compensazione contabile, l'indebito oggetto di ricorso”.
L' ha quindi chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione CP_1 delle spese di lite.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Orbene, dal contenuto della memoria e dalla documentazione alla stessa affoliata si evince CP_1 chiaramente l'intento dell'Istituto di abbandonare l'indebito oggetto di causa, pertanto, non può considerarsi perdurante alcuna ragione di contrasto tra le parti.
pagina 2 di 3 Le spese di lite vengono compensate parzialmente, in misura della metà, atteso che, a fronte di una condotta dell' formalmente incensurabile, l'irripetibilità dell'indebito è scaturita da una CP_2 circostanza di fatto sopravvenuta solo in corso di causa.
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione
“infra” € 5.200,00), con distrazione in favore della procuratrice antistataria, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di metà delle spese di giudizio, liquidate CP_1 complessivamente in €.1.312,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione, compensandone l'altra metà.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3