Ordinanza collegiale 15 gennaio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2025, proposto da
VA NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Filomena Pinto, Fabiola Bosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza e Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
nei confronti
Ct Centro Tornitura S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza sull’istanza di accesso del 19/6/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza e Matera;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso con la nota richiamata in premessa;
Ritenuto che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della particolarità del caso, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST AN, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
LO AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AR | ST AN |
IL SEGRETARIO