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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 9282/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n. 9282/2024
R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Krizia Colaianni,
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere madre del minore (14.10.2014) nato Persona_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 9282/2024.
fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dedotto che la convivenza tra i genitori si è interrotta pochi mesi dopo la nascita del figlio.
Ha lamentato che il padre ha iniziato a coltivare una relazione con il figlio solo a partire dall'anno 2016 per poi interromperla a dicembre 2023. Ha precisato che l'allontanamento paterno ha causato al figlio alcuni disturbi relazionali diagnosticati da personale medico.
Ha dichiarato che il disinteresse paterno determina difficoltà nello svolgimento delle incombenze ordinarie riguardanti il minore.
Ha concluso domandando: l'affidamento esclusivo del minore;
la predisposizione di un regime di visite;
un contributo al mantenimento pari ad € 500,00 oltre 50% per spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario (ricorso depositato il
12.09.2024).
I.2.- non si è costituito in giudizio Controparte_1 nonostante il regolare perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo.
I.3.- Il P.M. è intervenuto in giudizio.
I.4.- All'udienza di prima comparizione del 28.04.2025 il giudice delegato ha rimesso direttamente la causa al Collegio ritenendola matura per la decisione senza necessità di assunzione di provvedimenti temporanei né mezzi di prova.
II.- I provvedimenti riguardanti il minore Persona_1
(14.10.2014) devono essere adottati nei termini che seguono.
II.1.- In accoglimento della richiesta materna, il minore deve essere affidato in via esclusiva alla genitrice.
Le deduzioni della ricorrente in ordine al disinteresse paterno devono ritenersi verosimili e trovano riscontro nel comportamento processuale del resistente oltreché nelle attendibili dichiarazioni fornite dalla madre in udienza.
Non vi è dubbio che tale disinteresse determina quotidiano pregiudizio all'interesse del minore e giustifica l'affidamento esclusivo alla madre.
II.2.- Il minore resterà collocato presso la madre.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 9282/2024.
II.3.- Quanto agli incontri tra padre e figlio, il diritto alla bigenitorialità di quest'ultimo comporta la necessaria previsione di un calendario che possa consentire lo sviluppo della relazione della diade.
Pertanto, il padre potrà e dovrà tenere con sé il minore, prelevandolo e riportandolo al suo domicilio, nei seguenti termini: a) il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; b) a fine settimana alterni, dalle ore 13:00 del sabato e sino alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo natalizio, alternativamente a partire dal 2026, dalle h. 10:00 del 23 dicembre alle h. 21:00 del 30 dicembre e, l'anno successivo, dalle h. 10:00 del 30 dicembre alle h. 21:00 del 6 gennaio;
nel periodo pasquale dalle h. 14:00 del Venerdì santo alle h. 21,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo, per tre settimane anche non consecutive dei mesi di luglio e/o agosto, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il
30 giugno di ogni anno;
e) la festività del papà di tutti gli anni;
f) i giorni di compleanno del minore saranno trascorsi ogni anno con entrambi i genitori.
Tuttavia, in ogni caso di disaccordo tra i genitori ovvero in ipotesi di resistenze da parte della prole, il padre potrà rivolgersi presso i Servizi Sociali territorialmente competenti che sono sin d'ora autorizzati a predisporre un calendario graduale di incontri in spazio neutro.
II.4.- I provvedimenti economici sono adottati nei termini che seguono con decorrenza dalla mensilità di settembre 2024 corrispondente a quella di deposito del ricorso.
II.4.1.- Il padre, genitore non collocatario, è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario del figlio in misura pari ad € 350,00 mensili.
A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze del minore, parametrabili a quelle ordinarie di un bambino di pari età, alla valorizzazione dei compiti di cura domestica svolti in via pressoché esclusiva dalla madre, nonché alle disponibilità reddituali dei genitori.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 9282/2024.
A tale ultimo proposito, è emerso che la madre svolge attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Ella è stata sollecitata a depositare la propria documentazione fiscale e bancaria in conformità al dettato normativo;
tuttavia, si è limitata a produrre una sola busta paga che è insufficiente a formulare un giudizio compiuto in ordine alle sue reali capacità reddituali. Pertanto, poiché da tale comportamento processuale deve ricavarsi un argomento di prova di suo sfavore, può ritenersi che i suoi redditi mensili siano pari a circa € 1.500,00 così come risultanti dal netto in busta di circa e 1.000,00 oltre le voci per cessione del quinto e pignoramento ammontanti complessivamente a circa €
500,00.
Quanto al padre, in atti non vi è alcun elemento idoneo a disvelare le sue capacità reddituali con l'eccezione delle dichiarazioni della ricorrente che ha affermato di sapere che egli è occupato presso un centro scommesse senza saper precisare se nelle vesti di titolare o di dipendente. Sicché, anche a fronte della deliberata contumacia, può almeno ritenersi in via presuntiva che egli sia titolare di redditi dignitosi non dissimili da quelli della ricorrente.
Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni, la misura di € 350,00 appare del tutto congrua anche in ragione di quanto si dirà oltre con riferimento alla percezione dell'A.U.U..
II.4.2.- Le spese straordinarie per il figlio minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
II.4.3.- L'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitrice affidataria esclusiva.
III.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla integrale rifusione.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm..
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 9282/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 9282/2024 introdotto con ricorso del
12.09.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra
[...] questione, così provvede:
1) DISPONE che il minore (14.10.2014) è Persona_1 affidato in via esclusiva alla madre presso Parte_1 cui resta collocato;
2) DISPONE che gli incontri tra padre e figlio si svolgeranno nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare Controparte_1 mensilmente in favore di la somma di € Parte_1
350,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2024
(somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI);
4) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
5) DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito al
100% da la quale potrà rivolgersi Parte_1 direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore;
6) CONDANNA alla rifusione di spese e Controparte_1 compensi di giudizio che si liquidano in € 1.698,50 oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Krizia Colaianni dichiaratasi anticipatario.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n. 9282/2024
R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Krizia Colaianni,
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 essere madre del minore (14.10.2014) nato Persona_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 9282/2024.
fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dedotto che la convivenza tra i genitori si è interrotta pochi mesi dopo la nascita del figlio.
Ha lamentato che il padre ha iniziato a coltivare una relazione con il figlio solo a partire dall'anno 2016 per poi interromperla a dicembre 2023. Ha precisato che l'allontanamento paterno ha causato al figlio alcuni disturbi relazionali diagnosticati da personale medico.
Ha dichiarato che il disinteresse paterno determina difficoltà nello svolgimento delle incombenze ordinarie riguardanti il minore.
Ha concluso domandando: l'affidamento esclusivo del minore;
la predisposizione di un regime di visite;
un contributo al mantenimento pari ad € 500,00 oltre 50% per spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario (ricorso depositato il
12.09.2024).
I.2.- non si è costituito in giudizio Controparte_1 nonostante il regolare perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo.
I.3.- Il P.M. è intervenuto in giudizio.
I.4.- All'udienza di prima comparizione del 28.04.2025 il giudice delegato ha rimesso direttamente la causa al Collegio ritenendola matura per la decisione senza necessità di assunzione di provvedimenti temporanei né mezzi di prova.
II.- I provvedimenti riguardanti il minore Persona_1
(14.10.2014) devono essere adottati nei termini che seguono.
II.1.- In accoglimento della richiesta materna, il minore deve essere affidato in via esclusiva alla genitrice.
Le deduzioni della ricorrente in ordine al disinteresse paterno devono ritenersi verosimili e trovano riscontro nel comportamento processuale del resistente oltreché nelle attendibili dichiarazioni fornite dalla madre in udienza.
Non vi è dubbio che tale disinteresse determina quotidiano pregiudizio all'interesse del minore e giustifica l'affidamento esclusivo alla madre.
II.2.- Il minore resterà collocato presso la madre.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 9282/2024.
II.3.- Quanto agli incontri tra padre e figlio, il diritto alla bigenitorialità di quest'ultimo comporta la necessaria previsione di un calendario che possa consentire lo sviluppo della relazione della diade.
Pertanto, il padre potrà e dovrà tenere con sé il minore, prelevandolo e riportandolo al suo domicilio, nei seguenti termini: a) il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; b) a fine settimana alterni, dalle ore 13:00 del sabato e sino alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo natalizio, alternativamente a partire dal 2026, dalle h. 10:00 del 23 dicembre alle h. 21:00 del 30 dicembre e, l'anno successivo, dalle h. 10:00 del 30 dicembre alle h. 21:00 del 6 gennaio;
nel periodo pasquale dalle h. 14:00 del Venerdì santo alle h. 21,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo, per tre settimane anche non consecutive dei mesi di luglio e/o agosto, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il
30 giugno di ogni anno;
e) la festività del papà di tutti gli anni;
f) i giorni di compleanno del minore saranno trascorsi ogni anno con entrambi i genitori.
Tuttavia, in ogni caso di disaccordo tra i genitori ovvero in ipotesi di resistenze da parte della prole, il padre potrà rivolgersi presso i Servizi Sociali territorialmente competenti che sono sin d'ora autorizzati a predisporre un calendario graduale di incontri in spazio neutro.
II.4.- I provvedimenti economici sono adottati nei termini che seguono con decorrenza dalla mensilità di settembre 2024 corrispondente a quella di deposito del ricorso.
II.4.1.- Il padre, genitore non collocatario, è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario del figlio in misura pari ad € 350,00 mensili.
A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze del minore, parametrabili a quelle ordinarie di un bambino di pari età, alla valorizzazione dei compiti di cura domestica svolti in via pressoché esclusiva dalla madre, nonché alle disponibilità reddituali dei genitori.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 9282/2024.
A tale ultimo proposito, è emerso che la madre svolge attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Ella è stata sollecitata a depositare la propria documentazione fiscale e bancaria in conformità al dettato normativo;
tuttavia, si è limitata a produrre una sola busta paga che è insufficiente a formulare un giudizio compiuto in ordine alle sue reali capacità reddituali. Pertanto, poiché da tale comportamento processuale deve ricavarsi un argomento di prova di suo sfavore, può ritenersi che i suoi redditi mensili siano pari a circa € 1.500,00 così come risultanti dal netto in busta di circa e 1.000,00 oltre le voci per cessione del quinto e pignoramento ammontanti complessivamente a circa €
500,00.
Quanto al padre, in atti non vi è alcun elemento idoneo a disvelare le sue capacità reddituali con l'eccezione delle dichiarazioni della ricorrente che ha affermato di sapere che egli è occupato presso un centro scommesse senza saper precisare se nelle vesti di titolare o di dipendente. Sicché, anche a fronte della deliberata contumacia, può almeno ritenersi in via presuntiva che egli sia titolare di redditi dignitosi non dissimili da quelli della ricorrente.
Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni, la misura di € 350,00 appare del tutto congrua anche in ragione di quanto si dirà oltre con riferimento alla percezione dell'A.U.U..
II.4.2.- Le spese straordinarie per il figlio minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
II.4.3.- L'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitrice affidataria esclusiva.
III.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla integrale rifusione.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm..
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 9282/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 9282/2024 introdotto con ricorso del
12.09.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra
[...] questione, così provvede:
1) DISPONE che il minore (14.10.2014) è Persona_1 affidato in via esclusiva alla madre presso Parte_1 cui resta collocato;
2) DISPONE che gli incontri tra padre e figlio si svolgeranno nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare Controparte_1 mensilmente in favore di la somma di € Parte_1
350,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2024
(somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI);
4) DISPONE che le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
5) DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito al
100% da la quale potrà rivolgersi Parte_1 direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore;
6) CONDANNA alla rifusione di spese e Controparte_1 compensi di giudizio che si liquidano in € 1.698,50 oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Krizia Colaianni dichiaratasi anticipatario.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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