TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8001 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RGN. 40384 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Caramia e A. Caruso
e CP 1 già CP_2 ) in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace e
CP 3
in persona del legale rappresentante, terzo chiamato, convenuto all'udienza del 8 luglio 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza: Condanna la CP_1 già CP 2 a pagare in favore del Fondo CP 3 a titolo di contribuzione Azienda e di contributo TFR fondo complementare Fondo CP 3 periodo
1.6.10 – 31.8.24, la somma di € 30.243,72, oltre interessi;
Condanna la CP 1 ià CP_2 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese, iva e сра. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede al datore di lavoro convenuto il pagamento della contribuzione (a titolo di contribuzione Azienda e di contributo TFR) per il relativa al fondo di pensione complementare Fondo CP_3 periodo 1.6.10 - 31.8.24.
Il rapporto di lavoro tra le parti e l'adesione del lavoratore al fondo complementare risultano dagli atti (v. docc. 1, 2, 3, 4 e 5 fascicolo parte ricorrente).
-Per il periodo oggetto del presente giudizio ossia 1.6.10 – 31.8.24, la contribuzione dovuta e non versata al Fondo, secondo il calcolo operato dallo stesso Fondo, che per i documenti sui quali si è basato e il metodo usato risulta privo di vizi (v. docc. 6, 7 e 8 fascicolo parte ricorrente), è pari a € 30.243,72, oltre interessi.
La parte ricorrente è legittimata attiva nel proporre la domanda di regolarizzazione contributiva, in quanto, in conseguenza dell'omesso versamento dei contributi e della mancata regolarizzazione della propria posizione previdenziale, subisce un concreto pregiudizio essendo sottratta la previdenza completare alla garanzia dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 cod. civ.; sicché, al momento della maturazione del diritto, otterrebbe, da parte del
Fondo complementare, l'erogazione di prestazioni non corrispondenti a quanto trattenuto dal datore di lavoro sulla propria retribuzione diretta o differita (T.F.R.).
D'altronde anche il comportamento di parte convenuta assente e contumace è elemento nel senso della correttezza di quanto detto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della secondo la generale regola CP 1 già CP_2 della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 8 luglio 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Caramia e A. Caruso
e CP 1 già CP_2 ) in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace e
CP 3
in persona del legale rappresentante, terzo chiamato, convenuto all'udienza del 8 luglio 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza: Condanna la CP_1 già CP 2 a pagare in favore del Fondo CP 3 a titolo di contribuzione Azienda e di contributo TFR fondo complementare Fondo CP 3 periodo
1.6.10 – 31.8.24, la somma di € 30.243,72, oltre interessi;
Condanna la CP 1 ià CP_2 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese, iva e сра. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede al datore di lavoro convenuto il pagamento della contribuzione (a titolo di contribuzione Azienda e di contributo TFR) per il relativa al fondo di pensione complementare Fondo CP_3 periodo 1.6.10 - 31.8.24.
Il rapporto di lavoro tra le parti e l'adesione del lavoratore al fondo complementare risultano dagli atti (v. docc. 1, 2, 3, 4 e 5 fascicolo parte ricorrente).
-Per il periodo oggetto del presente giudizio ossia 1.6.10 – 31.8.24, la contribuzione dovuta e non versata al Fondo, secondo il calcolo operato dallo stesso Fondo, che per i documenti sui quali si è basato e il metodo usato risulta privo di vizi (v. docc. 6, 7 e 8 fascicolo parte ricorrente), è pari a € 30.243,72, oltre interessi.
La parte ricorrente è legittimata attiva nel proporre la domanda di regolarizzazione contributiva, in quanto, in conseguenza dell'omesso versamento dei contributi e della mancata regolarizzazione della propria posizione previdenziale, subisce un concreto pregiudizio essendo sottratta la previdenza completare alla garanzia dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 cod. civ.; sicché, al momento della maturazione del diritto, otterrebbe, da parte del
Fondo complementare, l'erogazione di prestazioni non corrispondenti a quanto trattenuto dal datore di lavoro sulla propria retribuzione diretta o differita (T.F.R.).
D'altronde anche il comportamento di parte convenuta assente e contumace è elemento nel senso della correttezza di quanto detto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della secondo la generale regola CP 1 già CP_2 della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 8 luglio 2025. Il Giudice del Lavoro