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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2024, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 16.10.2024 alle ore 09.21 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 6722 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2017, sono comparsi:
- l'avvocato Isabela MANUNZA, procuratore della parte attrice, la quale:
o si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione e della prima memoria ex art. 183 cpc;
- l'avvocato Luciana DESSÌ, procuratore della parte convenuta, la quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta confermate nella prima memoria ex art. 183 cpc;
- l'avvocato Andrea PISANU, procuratore della Controparte_1 in sostituzione dell'avv. Giampiero SCHIRRU parte convenuta, il quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta confermate nella prima memoria ex art. 183 cpc.
Nessuno dei difensori svolge la discussione orale.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6722 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Isabella MANUNZA Parte_1 CodiceFiscale_1
( ), elettivamente domiciliato in via Togliatti 13/A, Sestu, presso il difensore;
C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Isabella MANUNZA Parte_2 C.F._3
( ), elettivamente domiciliato in via Togliatti 13/A, Sestu, presso il difensore;
C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Isabella MANUNZA Parte_3 C.F._4
( ), elettivamente domiciliato in via Togliatti 13/A, Sestu, presso il difensore;
C.F._2 attori
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Luciana DESSÌ, elettivamente domiciliata in via Trieste 18, Sestu, presso il difensore;
convenuta
e nei confronti di
C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Giampiero SCHIRRU (C.F. , elettivamente domiciliata in via C.F._5
Dante, 80, Cagliari, presso il difensore;
chiamata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 17.07.2017, e – in Parte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio , allora minorenne – Parte_3 hanno convenuto in giudizio la al fine di ottenerne la Controparte_2 condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, quantificati in 10.066,14 euro, subiti dal figlio in conseguenza del sinistro avvenuto la mattina del 29.05.2016, presso i locali della
, nel corso di una partita di calcetto disputata durante lo svolgimento dell'attività di CP_2 catechismo, esponendo e sostenendo:
a. che, nella data indicata, accompagnò il figlio undicenne presso Parte_2 Pt_3
l'Oratorio di via Parrocchia 9, a Sestu – luogo gestito dalla convenuta – per lo svolgimento dell'attività di catechismo e che lo affidò alla precettrice;
Persona_1
b. che, “dopo circa 20 minuti”, la venne contattata telefonicamente dalla Pt_2 Per_1 venendo informata che il figlio si era infortunato;
c. che, recatasi nuovamente presso l'Oratorio, la madre constatò che non si Parte_3 trovava nell'aula di catechismo ma nel campo di calcetto e che lamentava un forte dolore al braccio;
d. che, in seguito a visita presso il P.S. del Presidio Ospedaliero San Michele di Cagliari, al ragazzo venne diagnosticata la “frattura biossea avambraccio destro” e che, dopo un breve ricovero e terapie, il giorno seguente il braccio del ragazzo venne ingessato;
gli attori hanno precisato che nei mesi successivi, il minorenne dovette essere sottoposto a due ulteriori ricoveri e due interventi chirurgici (docc.
1-7 attori);
e. che i genitori di vennero successivamente a sapere che il sinistro era avvenuto Parte_3 nel corso di una partita di calcetto durante la quale il ragazzo venne “violentemente spintonato dal compagno il quale riteneva di aver subito un fallo” e che, a causa Persona_2 della spinta, lo andò ad “urtare contro un rialzo in cemento armato (marciapiede) Pt_3 perpendicolare al campo distante dalla linea di perimetro del campo circa due metri”;
f. che il verificarsi del sinistro era riconducibile all'omessa vigilanza da parte della catechista
, la quale aveva consentito allo di giocare a calcetto: Persona_1 Pt_3
i. senza aver avuto l'autorizzazione della madre, la quale aveva accompagnato il figlio all'Oratorio “esclusivamente per attività di catechismo”;
ii. in assenza di abbigliamento adeguato allo svolgimento dell'attività sportiva
(“maglietta “polo”, un paio di jeans e un paio di mocassini”);
iii. in uno spazio (campo da calcetto) che non era idoneo allo svolgimento di attività sportiva in sicurezza, in quanto presentava “una pavimentazione in cemento che non consente la necessaria aderenza, nonché un marciapiede, una rete metallica con un
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Verbale udienza - pagina 3 pilastro in ferro e un lampione posti in prossimità del campo da gioco”; iv. in assenza di misure organizzative e disciplinari adeguate alla prevenzione di situazioni di pericolo, in quanto tutti i ragazzi presenti erano stati divisi in tre gruppi e svolgevano attività contemporaneamente in tre luoghi diversi dell'Oratorio
(campo di calcetto, campo di pallavolo e aule interne), così rendendo necessario per la catechista spostarsi tra i diversi locali per poter vigilare sui minori;
g. che, essendo l'attività di catechismo svolta dalla per conto della , Per_1 CP_2 quest'ultima doveva essere chiamata a rispondere della causazione del sinistro e quindi a risarcirne i danni;
h. che, con missiva del 10.01.2017 (doc. 21), il legale degli attori chiese alla convenuta l'integrale risarcimento del danno ma che la richiesta venne replicata dalla
[...]
– compagnia assicuratrice della – con il diniego di Controparte_1 CP_2 formulare alcuna proposta, comunicato con lettera del 26.04.2017 (doc. 22);
i. che il 03.05.2017 gli attori promossero la procedura di negoziazione assistita che, però, rimase priva di riscontro (doc. 23).
2. Nel medesimo atto di citazione gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“- dichiarare responsabile, ex art. 1218 c.c. per culpa in vigilando, la signora per non Persona_1 aver impedito al minore di prendere parte ad una partita di calcio in assenza Parte_3 dell'attrezzatura e dell'abbigliamento idonei al gioco in sicurezza,
e, per l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare la , in persona del p.t. al Controparte_2 CP_4 risarcimento di tutti i danni, biologico e morale, subiti e subendi da in misura pari ad Parte_3 euro 10.066,14 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, in conseguenza
del sinistro, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
In subordine,
dichiarare responsabile ex art. 2048, comma II, c.c. la signora per fatto illecito Persona_1 commesso dall'allievo ai danni di , Persona_2 Parte_3
e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la , in persona del parroco p.t. al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni, biologico e morale, subiti e subendi da in misura pari ad Parte_3 euro 10.066,14 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, in conseguenza
del sinistro, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio”.
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Verbale udienza - pagina 4 3. Con comparsa di risposta depositata il 22.11.2017 si è tempestivamente costituita in giudizio la
, la quale: Controparte_2
a. ha eccepito il difetto di procura alle liti, in quanto l'atto di citazione notificatole recava una procura sottoscritta da persone diverse dagli attori;
b. ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta dagli attori, esponendo a sua volta:
i. che il 29.05.2016, essendo l'ultimo giorno di catechismo, al posto dell'ordinaria attività in classe erano stati previsti la consegna ai genitori delle schede di frequenza e ammissione all'anno successivo, nonché una piccola festa di fine anno nel cortile del circolo parrocchiale;
ii. che di tali circostanze (e del fatto di non portare il materiale scolastico) i genitori erano stati preavvisati dalla catechista mediante l'applicazione Persona_1
Whatsapp con apposito messaggio nella chat di gruppo della classe di catechismo
(doc. 1 convenuta);
iii. che , insieme alla sua classe, affidata alla catechista , Parte_3 Persona_1
e a quella affidata alla catechista avevano partecipato alla festa e Parte_4 quindi si erano recati nel cortile parrocchiale;
iv. che durante la festa i minori presenti, muniti di pallone, avevano improvvisato una partita di calcetto nell'apposito campo e sotto la vigilanza delle catechiste Per_1
e
[...] Parte_4
v. che il sinistro avvenne a causa di uno scontro accidentale, nel corso di una normale azione di gioco, tra e il compagno e che lo Parte_3 Persona_2
cadde sul piano dell'area di gioco e non andò ad urtare, come esposto dagli Pt_3 attori, alcun rialzo in cemento armato, che, infatti, non era presente nel campo di calcetto;
vi. che non corrispondeva al vero che nel luogo in questione fossero presenti un
“campo da calcetto” e un “campo di pallavolo” separati, ma che si trattava di un unico grande cortile nel quale i ragazzi del catechismo svolgevano normalmente le attività ludico-ricreative, le quali erano peraltro contemplate nella programmazione catechistica comunicata ai genitori a cura della (doc. 2 convenuta); CP_2 vii. che non corrispondeva al vero che il campo da calcetto versasse in condizioni non idonee, in quanto, subito dopo la fine dell'anno scolastico, lo stesso era stato utilizzato per un torneo di calcetto, svolto sia da minori che da adulti, nonché per le annuali attività del campo estivo “Grest”; peraltro, negli anni, nessun infortunio si
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Verbale udienza - pagina 5 era mai verificato in occasione delle attività catechistiche nei luoghi medesimi;
viii. che, pur essendo vero che una parte della festa si era svolta in contemporanea nei locali interni dell'oratorio, in quei luoghi si erano recate delle altre classi e non quelle affidate alle due catechiste citate;
c. ha sostenuto di non poter essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 1218 c.c., in quanto:
i. la norma non era pertinente al caso di specie, poiché non era presente alcun rapporto negoziale tra e genitori tale da poter configurare un CP_2 eventuale inadempimento contrattuale in capo alla catechista e alla;
CP_2 sul punto ha precisato che, a differenza di quanto avveniva per la scuola, la frequentazione dell'attività catechistica era “fondata sulla libera scelta dei genitori”, “sulla fiducia e sulla cooperazione per la formazione religiosa del minore” e non era neppure prevista una qualche forma di iscrizione;
ii. la catechista, a cui era affidata la classe dello , aveva posto in essere tutti i Pt_3 comportamenti necessari e utili a scongiurare prevedibili pericoli in capo ai minori, essendo la stessa presente a bordo campo insieme ad un'altra catechista ( Parte_4
e diversi genitori;
[...]
iii. i genitori erano stati preavvisati della circostanza della festa e le attività ludico- ricreative rientravano nella programmazione catechistica di cui gli stessi erano a conoscenza;
iv. il sinistro occorso allo era imprevedibile e inevitabile, poiché repentino, Pt_3 accidentale e avvenuto nel corso di una normale azione di gioco con un compagno
(il “non particolarmente vivace e/o violento oltre che di esile Per_2 corporatura”;
d. ha sostenuto di non poter essere ritenuta responsabile neppure ai sensi dell'art. 2048, comma
2, c.c., oltre che per gli stessi motivi di cui ai punti che precedono, anche perché il facente parte della classe di nello scontrarsi accidentalmente con Per_2 Parte_4 lo durante il gioco, non aveva posto in essere alcuna condotta antigiuridica né volta Pt_3 intenzionalmente a ledere il compagno;
e. in via subordinata, ha chiesto di essere ammessa a chiamare in garanzia la propria compagnia assicurativa (già Controparte_5 [...]
con la quale aveva in essere la polizza per responsabilità civile n. 6868968 CP_5
(doc. 4 convenuta) e alla quale aveva già inviato regolare denuncia del sinistro (doc. 3
convenuta).
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Verbale udienza - pagina 6 4. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale
a) rigettare le avverse domande così come formulate poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella superiore espositiva;
b) per l'effetto, mandare assolta da qualunque pretesa risarcitoria la Controparte_2 di Sestu, in persona del parroco pro tempore;
[...] Controparte_6
c) con vittoria di spese e competenze di giudizio;
in via subordinata
1) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, dichiarare la
[...]
tenuta a manlevare e tenere (n.d.r. indenne) la Controparte_5 [...]
, in persona del parroco pro tempore , da tutte le Controparte_7 Controparte_6 conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande attoree;
2) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
5. Con ordinanza del 23.11.2017 il Giudice ha autorizzato la chiamata di terzo e ha differito l'udienza di prima comparizione al 16.04.2018.
6. Con comparsa di risposta depositata il 17.04.2018 si è tardivamente costituita in giudizio la
[...] la quale ha aderito alle difese già Controparte_8 svolte dalla convenuta e inoltre:
a. ha esposto che il fatto che il campo di calcetto in questione era privo di qualsivoglia irregolarità e/o anomalia tale da poter costituire astrattamente insidia e/o trabocchetto emergeva anche dalla perizia fotografica effettuata dal proprio consulente di infortunistica,
, in seguito alla denuncia del sinistro (doc. 2 chiamata); Persona_3
b. ha contestato la quantificazione del danno risarcibile effettuata dagli attori e tutta la relativa documentazione medica da essi prodotta;
c. ha esposto che, in caso di accoglimento della domanda, il risarcimento avrebbe dovuto essere contenuto entro i limiti delle condizioni di polizza e che le spese di lite tra la e CP_2 la avrebbero dovuto essere integralmente compensate in forza di quanto CP_1 previsto dal “patto di gestione della lite” previsto dall'art. 20 della C.G.A. (doc. 1 chiamata).
7. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta la chiamata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) In via principale: rigettare la domanda proposta dagli attori ed assolvere la da Controparte_1 ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese ed onorari;
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalle
Controparti, salvo rispettoso gravame: determinare sulla base delle risultanze processuali
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Verbale udienza - pagina 7 l'ammontare dell'eventuale risarcimento spettante alla Parte Attrice, limitando e contenendo l'entità della obbligazione di garanzia della entro i limiti di condizioni, massimale, scoperto Controparte_1
e franchigie previsti in polizza. Con vittoria di spese ed onorari o quantomeno con loro totale
compensazione;
c) In ogni caso: compensare integralmente le spese processuali tra la e la Controparte_1
Parrocchia di di Sestu”. Controparte_2
8. Solamente gli attori hanno depositato, il 13.06.2018, la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6
c.p.c., con la quale:
a. hanno esposto che, per mero errore materiale, solo la copia notificata dell'atto di citazione recava una procura non riferibile al procedimento, mentre l'originale depositato in cancelleria presentava la procura correttamente riferita agli attori;
b. hanno esposto che dal doc. 1 prodotto dalla convenuta (messaggi telefonici tra la catechista e i genitori degli alunni), il 29 maggio 2016 era previsto che i bambini si recassero all'oratorio per un breve arco di tempo – circa un'ora, dalle ore 9.20 – per il ritiro delle schede e una piccola festicciola, per poi partecipare alla messa alle 10.30, sostenendo che fosse “di palmare
evidenza, che i genitori del piccolo non potessero immaginare che al figlio sarebbe Pt_3 stato consentito di svolgere attività diversa da quella prevista, ed in particolare che lo stesso venisse lasciato a giocare a pallone”;
c. ha confermato la ricostruzione della dinamica precedentemente effettuata ed in particolare la circostanza dell'urto di contro il “rialzo in cemento parallelo al bar”, Parte_3 sostenendo che il danno riportato dal ragazzo fosse “compatibile con detta dinamica e non certo con la "semplice caduta a terra", come indicato dalla difesa della e CP_2 dell'Assicurazione”.
9. Con le seconde memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate rispettivamente il 12.07.2018
e il 13.07.2018, la convenuta e gli attori hanno chiesto l'ammissione di prova per testi;
inoltre, gli attori hanno prodotto documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi sede del sinistro e hanno chiesto l'ammissione di CTU “volta a valutare i danni conseguenti al sinistro, nonché la compatibilità tra i danni stessi e la dinamica dedotta dagli attori”.
10. Con le terze memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate rispettivamente il 30.08.2018 e il 04.09.2018, gli attori e la convenuta hanno contestato le avverse istanze istruttorie.
11. Con ordinanza del 23.09.2021 la Giudice allora assegnataria della causa ha ammesso parzialmente i capitoli di prova di parte attrice e parte convenuta e si è riservata di pronunciarsi sulla richiesta CTU all'esito dell'espletamento della prova orale.
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Verbale udienza - pagina 8 12. Con comparsa depositata il 20.04.2023, si è costituito autonomamente in giudizio , nel Parte_3 frattempo divenuto maggiorenne, il quale ha ratificato tutte le precedenti argomentazioni, difese,
istanze e conclusioni formulate dai genitori che avevano agito in suo nome e conto prima che raggiungesse la maggiore età.
13. Con atto del 21.07.2023 il Presidente della seconda sezione del Tribunale di Cagliari ha assegnato la presente causa al Giudice scrivente, in seguito a variazione tabellare.
14. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi (udienze del 17.11.2022,
14.09.2023, 09.11.2023 e 11.01.2023).
15. Nell'udienza del 24.01.2023:
a. gli attori hanno chiesto “che il giudice disponga CTU sui danni fisici riportati dall'attore”;
b. la convenuta ha chiesto che la causa venisse decisa apparendo matura allo stato degli atti;
c. la chiamata ha insistito nella istanza di ammissione della prova per testi già formulata in comparsa di risposta, evidenziando che l'originaria Giudice non si era mai pronunciata sul punto;
d. il Giudice si è riservato.
16. Con ordinanza del 10.09.2024, il Giudice ha respinto sia l'istanza di ammissione di prova testimoniale formulata dalla chiamata in causa, sia l'istanza di espletamento di CTU formulata dagli attori e ha fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
17. Nell'udienza odierna le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra trascritte e non si sono a avvalse della facoltà di svolgere la discussine orale ed il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
****
18. L'eccezione di difetto di procura, sollevata dalla convenuta, è stata superata dalla produzione in giudizio, da parte degli attori, dell'originale dell'atto di citazione contenente regolare procura.
19. La domanda di risarcimento del danno, formulata dagli attori, è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
20. Com'è noto, per giurisprudenza consolidata, nei casi di responsabilità contrattuale e delle fattispecie di responsabilità extra contrattuale c.d. “presunta” incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il fatto illecito (o l'inadempimento) e il nesso tra quest'ultimo e l'evento lesivo per il quale si chiede il risarcimento del danno.
21. Nel caso in esame, è pacifico che, il 29.05.2016, si sia infortunato in conseguenza di Parte_3 una caduta avvenuta nel corso di una partita di calcio, improvvisata tra i ragazzi presenti in occasione della festa del catechismo della DI SAN GIORGIO MARTIRE, durante la quale lo CP_2
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Verbale udienza - pagina 9 era affidato, insieme agli altri compagni di classe, alle cure e alla vigilanza della catechista Pt_3
. Persona_1
22. È anche pacifico che la caduta sia avvenuta in seguito ad un contatto tra e il compagno Parte_3 verificatosi durante la partita in questione ed è incontestato che quest'ultimo Persona_2 ragazzo fosse affidato a un'altra catechista, Parte_4
23. Tuttavia, nessuno dei testi sentiti è stato in grado di chiarire la dinamica dell'incidente, né gli attori hanno fornito ulteriori prove riguardo della ricostruzione da loro esposta nell'atto di citazione.
Infatti, i testimoni indicati dagli attori non hanno assistito all'incidente e si sono limitati a riferire di avere visto solo dopo che l'incidente si era verificato, riverso a terra in prossimità del Parte_3 gradino che si trova in corrispondenza dell'accesso al campo di calcetto, posto a distanza di circa due metri dalla linea perimetrale dello stesso. Nessuno dei testi ha quindi chiarito il punto esatto del campo da calcetto nel quale lo e il si trovavano al momento della caduta del primo, Pt_3 Per_2 limitandosi a generiche considerazioni relativamente alle foto dei luoghi mostrategli in sede di esame.
24. In assenza di prova dell'esatta dinamica del sinistro, la decisione non può fondarsi che sui fatti incontestati, costituiti dalla circostanza che, nel corso di una partita di calcetto, un compagno di gioco
(il urtò lo facendolo cadere (non è noto se volontariamente o involontariamente Per_2 Pt_3 né se a gioco fermo o nel corso di un'azione).
25. La condizione dei luoghi – ed in particolare la presenza di un rialzo in cemento che dalla documentazione fotografica prodotta sia dagli attori che dalla chiamata in causa risulta al di fuori del campo di calcetto – è invece irrilevante alla luce del fatto che, come già chiarito, gli attori non hanno provato l'esatta posizione dei soggetti coinvolti al momento della caduta dello né hanno Pt_3 provato la circostanza che il ragazzo sia andato ad urtare contro il rialzo in cemento in questione.
26. In un quadro in cui non è stata allegata alcuna precedente intemperanza del né una Per_2 particolare concitazione dei ragazzi nel gioco, non vi è modo di ravvisare a carico delle due catechiste e alcuna condotta omissiva del dovere di controllo dei ragazzi, i quali Persona_1 Parte_4 giocavano sotto la loro vigilanza e alla presenza di alcuni genitori a bordo campo (la testimonianza di
- ud. 11.01.2024 - genitore di uno dei ragazzi che hanno partecipato alla festa e Testimone_1 presente al momento dei fatti, corrobora le testimonianze rese dalle catechiste - ud. Persona_1
09.11.2023 - e - ud. 11.01.2024) e deve ritenersi che il contatto tra i ragazzi sia stato un Parte_4 evento improvviso e quindi non evitabile attraverso un intervento delle catechiste.
27. Né può imputarsi alla e alle sue catechiste di avere esposto il giovane ad una CP_2 Pt_3 situazione di rischio consistente nell'avergli consentito di giocare a calcetto senza il consenso dei genitori e senza abbigliamento adeguato (scarpe), perché:
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Verbale udienza - pagina 10 a. la programmazione catechistica dell'anno 2015/2016 prodotta dalla convenuta come doc. 2
(non contestato dagli attori) prevedeva “attività ricreative”, oltre ad attività didattiche;
b. la convenuta ha provato di avere preavvisato i genitori dell'organizzazione di una festa di fine anno al posto della normale attività catechistica (messaggi Whatsapp – doc. 1 convenuta, non contestato dall'attrice);
c. durante una festa di fine anno il gioco del calcetto è da ritenersi rientrante nel genus “attività ricreative” di cui alla programmazione catechistica.
d. il gioco del calcio non può ritenersi “attività pericolosa” ai sensi dell'art. 2050 c.c., addirittura risultando irrilevante anche accertare se esso rientri o meno nei “programmi scolastici ministeriali” (Cass. civ. s. n. 6844/2016, ma anche Cass. civ. nn. 1197/2007 e 20982/2012);
e. non essendo stata provata la dinamica del sinistro, non vi è modo di mettere in relazione la caduta – e quindi i danni – con la circostanza che lo fosse sprovvisto di vestiario Pt_3 sportivo;
f. di conseguenza, nel caso di specie, non si può ritenere che il contesto della partita richiedesse da parte delle catechiste e/o della misure di vigilanza e prevenzione particolari CP_2
o ulteriori rispetto alla normale presenza dei precettori sul campo.
28. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91
e seguenti c.p.c., e quindi poste, in solido, a carico di , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le
[...] parti.
29. Alla liquidazione dei compensi del difensore della convenuta, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022 (scaglione da 5.201 euro a 26.000
euro di valore), con riduzione del 50% per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello basso di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, senza riduzioni o aumenti per quelli delle fasi istruttoria, e con riduzione del 50% decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già
svolte nei precedenti atti.
30. In ragione dei principi della causalità e della soccombenza virtuale, gli attori dovranno rifondere la convenuta anche delle spese sostenute per chiamare in causa l'assicurazione, tenuto conto che la necessità della chiamata è derivata dalla domanda degli attori e che la domanda di garanzia sarebbe stata accolta, qualora la convenuta fosse stata condannata a risarcire gli attori.
31. Alla liquidazione dei compensi del difensore della chiamata in causa, contenuta nel dispositivo della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 11 sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014,
come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022 (scaglione da 5.201 euro a
26.000 euro di valore), con riduzione del 50% per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello basso di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate e del fatto che la compagnia si è
sostanzialmente limitata ad aderire alle difese già svolte dalla convenuta, per quelli delle fasi istruttoria, tenuto conto che la compagnia non ha depositato alcuna delle memorie ai sensi dell'art. 183/6 c.p.c. e che alcun teste di parte chiamata è stato sentito, e con riduzione del 50% decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
32. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. Rigetta le domande formulate dagli attori.
b. Condanna , e a rifondere la Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese processuali, così liquidate: Controparte_2
€ 460,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 389,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato chiamata in causa di terzo;
€ 10,59 per notifica chiamata in causa di terzo;
€ 3.627,59 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge;
c. condanna , e a rifondere la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
delle spese processuali, così Controparte_3 liquidate:
€ 460,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 389,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.540,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 16.10.2024 alle ore 09.21 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 6722 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2017, sono comparsi:
- l'avvocato Isabela MANUNZA, procuratore della parte attrice, la quale:
o si riporta alle conclusioni dell'atto di citazione e della prima memoria ex art. 183 cpc;
- l'avvocato Luciana DESSÌ, procuratore della parte convenuta, la quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta confermate nella prima memoria ex art. 183 cpc;
- l'avvocato Andrea PISANU, procuratore della Controparte_1 in sostituzione dell'avv. Giampiero SCHIRRU parte convenuta, il quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta confermate nella prima memoria ex art. 183 cpc.
Nessuno dei difensori svolge la discussione orale.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6722 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Isabella MANUNZA Parte_1 CodiceFiscale_1
( ), elettivamente domiciliato in via Togliatti 13/A, Sestu, presso il difensore;
C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Isabella MANUNZA Parte_2 C.F._3
( ), elettivamente domiciliato in via Togliatti 13/A, Sestu, presso il difensore;
C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Isabella MANUNZA Parte_3 C.F._4
( ), elettivamente domiciliato in via Togliatti 13/A, Sestu, presso il difensore;
C.F._2 attori
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Luciana DESSÌ, elettivamente domiciliata in via Trieste 18, Sestu, presso il difensore;
convenuta
e nei confronti di
C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Giampiero SCHIRRU (C.F. , elettivamente domiciliata in via C.F._5
Dante, 80, Cagliari, presso il difensore;
chiamata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 17.07.2017, e – in Parte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio , allora minorenne – Parte_3 hanno convenuto in giudizio la al fine di ottenerne la Controparte_2 condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, quantificati in 10.066,14 euro, subiti dal figlio in conseguenza del sinistro avvenuto la mattina del 29.05.2016, presso i locali della
, nel corso di una partita di calcetto disputata durante lo svolgimento dell'attività di CP_2 catechismo, esponendo e sostenendo:
a. che, nella data indicata, accompagnò il figlio undicenne presso Parte_2 Pt_3
l'Oratorio di via Parrocchia 9, a Sestu – luogo gestito dalla convenuta – per lo svolgimento dell'attività di catechismo e che lo affidò alla precettrice;
Persona_1
b. che, “dopo circa 20 minuti”, la venne contattata telefonicamente dalla Pt_2 Per_1 venendo informata che il figlio si era infortunato;
c. che, recatasi nuovamente presso l'Oratorio, la madre constatò che non si Parte_3 trovava nell'aula di catechismo ma nel campo di calcetto e che lamentava un forte dolore al braccio;
d. che, in seguito a visita presso il P.S. del Presidio Ospedaliero San Michele di Cagliari, al ragazzo venne diagnosticata la “frattura biossea avambraccio destro” e che, dopo un breve ricovero e terapie, il giorno seguente il braccio del ragazzo venne ingessato;
gli attori hanno precisato che nei mesi successivi, il minorenne dovette essere sottoposto a due ulteriori ricoveri e due interventi chirurgici (docc.
1-7 attori);
e. che i genitori di vennero successivamente a sapere che il sinistro era avvenuto Parte_3 nel corso di una partita di calcetto durante la quale il ragazzo venne “violentemente spintonato dal compagno il quale riteneva di aver subito un fallo” e che, a causa Persona_2 della spinta, lo andò ad “urtare contro un rialzo in cemento armato (marciapiede) Pt_3 perpendicolare al campo distante dalla linea di perimetro del campo circa due metri”;
f. che il verificarsi del sinistro era riconducibile all'omessa vigilanza da parte della catechista
, la quale aveva consentito allo di giocare a calcetto: Persona_1 Pt_3
i. senza aver avuto l'autorizzazione della madre, la quale aveva accompagnato il figlio all'Oratorio “esclusivamente per attività di catechismo”;
ii. in assenza di abbigliamento adeguato allo svolgimento dell'attività sportiva
(“maglietta “polo”, un paio di jeans e un paio di mocassini”);
iii. in uno spazio (campo da calcetto) che non era idoneo allo svolgimento di attività sportiva in sicurezza, in quanto presentava “una pavimentazione in cemento che non consente la necessaria aderenza, nonché un marciapiede, una rete metallica con un
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 pilastro in ferro e un lampione posti in prossimità del campo da gioco”; iv. in assenza di misure organizzative e disciplinari adeguate alla prevenzione di situazioni di pericolo, in quanto tutti i ragazzi presenti erano stati divisi in tre gruppi e svolgevano attività contemporaneamente in tre luoghi diversi dell'Oratorio
(campo di calcetto, campo di pallavolo e aule interne), così rendendo necessario per la catechista spostarsi tra i diversi locali per poter vigilare sui minori;
g. che, essendo l'attività di catechismo svolta dalla per conto della , Per_1 CP_2 quest'ultima doveva essere chiamata a rispondere della causazione del sinistro e quindi a risarcirne i danni;
h. che, con missiva del 10.01.2017 (doc. 21), il legale degli attori chiese alla convenuta l'integrale risarcimento del danno ma che la richiesta venne replicata dalla
[...]
– compagnia assicuratrice della – con il diniego di Controparte_1 CP_2 formulare alcuna proposta, comunicato con lettera del 26.04.2017 (doc. 22);
i. che il 03.05.2017 gli attori promossero la procedura di negoziazione assistita che, però, rimase priva di riscontro (doc. 23).
2. Nel medesimo atto di citazione gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“- dichiarare responsabile, ex art. 1218 c.c. per culpa in vigilando, la signora per non Persona_1 aver impedito al minore di prendere parte ad una partita di calcio in assenza Parte_3 dell'attrezzatura e dell'abbigliamento idonei al gioco in sicurezza,
e, per l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare la , in persona del p.t. al Controparte_2 CP_4 risarcimento di tutti i danni, biologico e morale, subiti e subendi da in misura pari ad Parte_3 euro 10.066,14 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, in conseguenza
del sinistro, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
In subordine,
dichiarare responsabile ex art. 2048, comma II, c.c. la signora per fatto illecito Persona_1 commesso dall'allievo ai danni di , Persona_2 Parte_3
e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la , in persona del parroco p.t. al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni, biologico e morale, subiti e subendi da in misura pari ad Parte_3 euro 10.066,14 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, in conseguenza
del sinistro, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 3. Con comparsa di risposta depositata il 22.11.2017 si è tempestivamente costituita in giudizio la
, la quale: Controparte_2
a. ha eccepito il difetto di procura alle liti, in quanto l'atto di citazione notificatole recava una procura sottoscritta da persone diverse dagli attori;
b. ha contestato la ricostruzione dei fatti esposta dagli attori, esponendo a sua volta:
i. che il 29.05.2016, essendo l'ultimo giorno di catechismo, al posto dell'ordinaria attività in classe erano stati previsti la consegna ai genitori delle schede di frequenza e ammissione all'anno successivo, nonché una piccola festa di fine anno nel cortile del circolo parrocchiale;
ii. che di tali circostanze (e del fatto di non portare il materiale scolastico) i genitori erano stati preavvisati dalla catechista mediante l'applicazione Persona_1
Whatsapp con apposito messaggio nella chat di gruppo della classe di catechismo
(doc. 1 convenuta);
iii. che , insieme alla sua classe, affidata alla catechista , Parte_3 Persona_1
e a quella affidata alla catechista avevano partecipato alla festa e Parte_4 quindi si erano recati nel cortile parrocchiale;
iv. che durante la festa i minori presenti, muniti di pallone, avevano improvvisato una partita di calcetto nell'apposito campo e sotto la vigilanza delle catechiste Per_1
e
[...] Parte_4
v. che il sinistro avvenne a causa di uno scontro accidentale, nel corso di una normale azione di gioco, tra e il compagno e che lo Parte_3 Persona_2
cadde sul piano dell'area di gioco e non andò ad urtare, come esposto dagli Pt_3 attori, alcun rialzo in cemento armato, che, infatti, non era presente nel campo di calcetto;
vi. che non corrispondeva al vero che nel luogo in questione fossero presenti un
“campo da calcetto” e un “campo di pallavolo” separati, ma che si trattava di un unico grande cortile nel quale i ragazzi del catechismo svolgevano normalmente le attività ludico-ricreative, le quali erano peraltro contemplate nella programmazione catechistica comunicata ai genitori a cura della (doc. 2 convenuta); CP_2 vii. che non corrispondeva al vero che il campo da calcetto versasse in condizioni non idonee, in quanto, subito dopo la fine dell'anno scolastico, lo stesso era stato utilizzato per un torneo di calcetto, svolto sia da minori che da adulti, nonché per le annuali attività del campo estivo “Grest”; peraltro, negli anni, nessun infortunio si
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 era mai verificato in occasione delle attività catechistiche nei luoghi medesimi;
viii. che, pur essendo vero che una parte della festa si era svolta in contemporanea nei locali interni dell'oratorio, in quei luoghi si erano recate delle altre classi e non quelle affidate alle due catechiste citate;
c. ha sostenuto di non poter essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 1218 c.c., in quanto:
i. la norma non era pertinente al caso di specie, poiché non era presente alcun rapporto negoziale tra e genitori tale da poter configurare un CP_2 eventuale inadempimento contrattuale in capo alla catechista e alla;
CP_2 sul punto ha precisato che, a differenza di quanto avveniva per la scuola, la frequentazione dell'attività catechistica era “fondata sulla libera scelta dei genitori”, “sulla fiducia e sulla cooperazione per la formazione religiosa del minore” e non era neppure prevista una qualche forma di iscrizione;
ii. la catechista, a cui era affidata la classe dello , aveva posto in essere tutti i Pt_3 comportamenti necessari e utili a scongiurare prevedibili pericoli in capo ai minori, essendo la stessa presente a bordo campo insieme ad un'altra catechista ( Parte_4
e diversi genitori;
[...]
iii. i genitori erano stati preavvisati della circostanza della festa e le attività ludico- ricreative rientravano nella programmazione catechistica di cui gli stessi erano a conoscenza;
iv. il sinistro occorso allo era imprevedibile e inevitabile, poiché repentino, Pt_3 accidentale e avvenuto nel corso di una normale azione di gioco con un compagno
(il “non particolarmente vivace e/o violento oltre che di esile Per_2 corporatura”;
d. ha sostenuto di non poter essere ritenuta responsabile neppure ai sensi dell'art. 2048, comma
2, c.c., oltre che per gli stessi motivi di cui ai punti che precedono, anche perché il facente parte della classe di nello scontrarsi accidentalmente con Per_2 Parte_4 lo durante il gioco, non aveva posto in essere alcuna condotta antigiuridica né volta Pt_3 intenzionalmente a ledere il compagno;
e. in via subordinata, ha chiesto di essere ammessa a chiamare in garanzia la propria compagnia assicurativa (già Controparte_5 [...]
con la quale aveva in essere la polizza per responsabilità civile n. 6868968 CP_5
(doc. 4 convenuta) e alla quale aveva già inviato regolare denuncia del sinistro (doc. 3
convenuta).
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6 4. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale
a) rigettare le avverse domande così come formulate poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella superiore espositiva;
b) per l'effetto, mandare assolta da qualunque pretesa risarcitoria la Controparte_2 di Sestu, in persona del parroco pro tempore;
[...] Controparte_6
c) con vittoria di spese e competenze di giudizio;
in via subordinata
1) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, dichiarare la
[...]
tenuta a manlevare e tenere (n.d.r. indenne) la Controparte_5 [...]
, in persona del parroco pro tempore , da tutte le Controparte_7 Controparte_6 conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande attoree;
2) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
5. Con ordinanza del 23.11.2017 il Giudice ha autorizzato la chiamata di terzo e ha differito l'udienza di prima comparizione al 16.04.2018.
6. Con comparsa di risposta depositata il 17.04.2018 si è tardivamente costituita in giudizio la
[...] la quale ha aderito alle difese già Controparte_8 svolte dalla convenuta e inoltre:
a. ha esposto che il fatto che il campo di calcetto in questione era privo di qualsivoglia irregolarità e/o anomalia tale da poter costituire astrattamente insidia e/o trabocchetto emergeva anche dalla perizia fotografica effettuata dal proprio consulente di infortunistica,
, in seguito alla denuncia del sinistro (doc. 2 chiamata); Persona_3
b. ha contestato la quantificazione del danno risarcibile effettuata dagli attori e tutta la relativa documentazione medica da essi prodotta;
c. ha esposto che, in caso di accoglimento della domanda, il risarcimento avrebbe dovuto essere contenuto entro i limiti delle condizioni di polizza e che le spese di lite tra la e CP_2 la avrebbero dovuto essere integralmente compensate in forza di quanto CP_1 previsto dal “patto di gestione della lite” previsto dall'art. 20 della C.G.A. (doc. 1 chiamata).
7. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta la chiamata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) In via principale: rigettare la domanda proposta dagli attori ed assolvere la da Controparte_1 ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese ed onorari;
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalle
Controparti, salvo rispettoso gravame: determinare sulla base delle risultanze processuali
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 7 l'ammontare dell'eventuale risarcimento spettante alla Parte Attrice, limitando e contenendo l'entità della obbligazione di garanzia della entro i limiti di condizioni, massimale, scoperto Controparte_1
e franchigie previsti in polizza. Con vittoria di spese ed onorari o quantomeno con loro totale
compensazione;
c) In ogni caso: compensare integralmente le spese processuali tra la e la Controparte_1
Parrocchia di di Sestu”. Controparte_2
8. Solamente gli attori hanno depositato, il 13.06.2018, la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6
c.p.c., con la quale:
a. hanno esposto che, per mero errore materiale, solo la copia notificata dell'atto di citazione recava una procura non riferibile al procedimento, mentre l'originale depositato in cancelleria presentava la procura correttamente riferita agli attori;
b. hanno esposto che dal doc. 1 prodotto dalla convenuta (messaggi telefonici tra la catechista e i genitori degli alunni), il 29 maggio 2016 era previsto che i bambini si recassero all'oratorio per un breve arco di tempo – circa un'ora, dalle ore 9.20 – per il ritiro delle schede e una piccola festicciola, per poi partecipare alla messa alle 10.30, sostenendo che fosse “di palmare
evidenza, che i genitori del piccolo non potessero immaginare che al figlio sarebbe Pt_3 stato consentito di svolgere attività diversa da quella prevista, ed in particolare che lo stesso venisse lasciato a giocare a pallone”;
c. ha confermato la ricostruzione della dinamica precedentemente effettuata ed in particolare la circostanza dell'urto di contro il “rialzo in cemento parallelo al bar”, Parte_3 sostenendo che il danno riportato dal ragazzo fosse “compatibile con detta dinamica e non certo con la "semplice caduta a terra", come indicato dalla difesa della e CP_2 dell'Assicurazione”.
9. Con le seconde memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate rispettivamente il 12.07.2018
e il 13.07.2018, la convenuta e gli attori hanno chiesto l'ammissione di prova per testi;
inoltre, gli attori hanno prodotto documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi sede del sinistro e hanno chiesto l'ammissione di CTU “volta a valutare i danni conseguenti al sinistro, nonché la compatibilità tra i danni stessi e la dinamica dedotta dagli attori”.
10. Con le terze memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate rispettivamente il 30.08.2018 e il 04.09.2018, gli attori e la convenuta hanno contestato le avverse istanze istruttorie.
11. Con ordinanza del 23.09.2021 la Giudice allora assegnataria della causa ha ammesso parzialmente i capitoli di prova di parte attrice e parte convenuta e si è riservata di pronunciarsi sulla richiesta CTU all'esito dell'espletamento della prova orale.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 8 12. Con comparsa depositata il 20.04.2023, si è costituito autonomamente in giudizio , nel Parte_3 frattempo divenuto maggiorenne, il quale ha ratificato tutte le precedenti argomentazioni, difese,
istanze e conclusioni formulate dai genitori che avevano agito in suo nome e conto prima che raggiungesse la maggiore età.
13. Con atto del 21.07.2023 il Presidente della seconda sezione del Tribunale di Cagliari ha assegnato la presente causa al Giudice scrivente, in seguito a variazione tabellare.
14. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi (udienze del 17.11.2022,
14.09.2023, 09.11.2023 e 11.01.2023).
15. Nell'udienza del 24.01.2023:
a. gli attori hanno chiesto “che il giudice disponga CTU sui danni fisici riportati dall'attore”;
b. la convenuta ha chiesto che la causa venisse decisa apparendo matura allo stato degli atti;
c. la chiamata ha insistito nella istanza di ammissione della prova per testi già formulata in comparsa di risposta, evidenziando che l'originaria Giudice non si era mai pronunciata sul punto;
d. il Giudice si è riservato.
16. Con ordinanza del 10.09.2024, il Giudice ha respinto sia l'istanza di ammissione di prova testimoniale formulata dalla chiamata in causa, sia l'istanza di espletamento di CTU formulata dagli attori e ha fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
17. Nell'udienza odierna le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra trascritte e non si sono a avvalse della facoltà di svolgere la discussine orale ed il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
****
18. L'eccezione di difetto di procura, sollevata dalla convenuta, è stata superata dalla produzione in giudizio, da parte degli attori, dell'originale dell'atto di citazione contenente regolare procura.
19. La domanda di risarcimento del danno, formulata dagli attori, è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
20. Com'è noto, per giurisprudenza consolidata, nei casi di responsabilità contrattuale e delle fattispecie di responsabilità extra contrattuale c.d. “presunta” incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il fatto illecito (o l'inadempimento) e il nesso tra quest'ultimo e l'evento lesivo per il quale si chiede il risarcimento del danno.
21. Nel caso in esame, è pacifico che, il 29.05.2016, si sia infortunato in conseguenza di Parte_3 una caduta avvenuta nel corso di una partita di calcio, improvvisata tra i ragazzi presenti in occasione della festa del catechismo della DI SAN GIORGIO MARTIRE, durante la quale lo CP_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 9 era affidato, insieme agli altri compagni di classe, alle cure e alla vigilanza della catechista Pt_3
. Persona_1
22. È anche pacifico che la caduta sia avvenuta in seguito ad un contatto tra e il compagno Parte_3 verificatosi durante la partita in questione ed è incontestato che quest'ultimo Persona_2 ragazzo fosse affidato a un'altra catechista, Parte_4
23. Tuttavia, nessuno dei testi sentiti è stato in grado di chiarire la dinamica dell'incidente, né gli attori hanno fornito ulteriori prove riguardo della ricostruzione da loro esposta nell'atto di citazione.
Infatti, i testimoni indicati dagli attori non hanno assistito all'incidente e si sono limitati a riferire di avere visto solo dopo che l'incidente si era verificato, riverso a terra in prossimità del Parte_3 gradino che si trova in corrispondenza dell'accesso al campo di calcetto, posto a distanza di circa due metri dalla linea perimetrale dello stesso. Nessuno dei testi ha quindi chiarito il punto esatto del campo da calcetto nel quale lo e il si trovavano al momento della caduta del primo, Pt_3 Per_2 limitandosi a generiche considerazioni relativamente alle foto dei luoghi mostrategli in sede di esame.
24. In assenza di prova dell'esatta dinamica del sinistro, la decisione non può fondarsi che sui fatti incontestati, costituiti dalla circostanza che, nel corso di una partita di calcetto, un compagno di gioco
(il urtò lo facendolo cadere (non è noto se volontariamente o involontariamente Per_2 Pt_3 né se a gioco fermo o nel corso di un'azione).
25. La condizione dei luoghi – ed in particolare la presenza di un rialzo in cemento che dalla documentazione fotografica prodotta sia dagli attori che dalla chiamata in causa risulta al di fuori del campo di calcetto – è invece irrilevante alla luce del fatto che, come già chiarito, gli attori non hanno provato l'esatta posizione dei soggetti coinvolti al momento della caduta dello né hanno Pt_3 provato la circostanza che il ragazzo sia andato ad urtare contro il rialzo in cemento in questione.
26. In un quadro in cui non è stata allegata alcuna precedente intemperanza del né una Per_2 particolare concitazione dei ragazzi nel gioco, non vi è modo di ravvisare a carico delle due catechiste e alcuna condotta omissiva del dovere di controllo dei ragazzi, i quali Persona_1 Parte_4 giocavano sotto la loro vigilanza e alla presenza di alcuni genitori a bordo campo (la testimonianza di
- ud. 11.01.2024 - genitore di uno dei ragazzi che hanno partecipato alla festa e Testimone_1 presente al momento dei fatti, corrobora le testimonianze rese dalle catechiste - ud. Persona_1
09.11.2023 - e - ud. 11.01.2024) e deve ritenersi che il contatto tra i ragazzi sia stato un Parte_4 evento improvviso e quindi non evitabile attraverso un intervento delle catechiste.
27. Né può imputarsi alla e alle sue catechiste di avere esposto il giovane ad una CP_2 Pt_3 situazione di rischio consistente nell'avergli consentito di giocare a calcetto senza il consenso dei genitori e senza abbigliamento adeguato (scarpe), perché:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 a. la programmazione catechistica dell'anno 2015/2016 prodotta dalla convenuta come doc. 2
(non contestato dagli attori) prevedeva “attività ricreative”, oltre ad attività didattiche;
b. la convenuta ha provato di avere preavvisato i genitori dell'organizzazione di una festa di fine anno al posto della normale attività catechistica (messaggi Whatsapp – doc. 1 convenuta, non contestato dall'attrice);
c. durante una festa di fine anno il gioco del calcetto è da ritenersi rientrante nel genus “attività ricreative” di cui alla programmazione catechistica.
d. il gioco del calcio non può ritenersi “attività pericolosa” ai sensi dell'art. 2050 c.c., addirittura risultando irrilevante anche accertare se esso rientri o meno nei “programmi scolastici ministeriali” (Cass. civ. s. n. 6844/2016, ma anche Cass. civ. nn. 1197/2007 e 20982/2012);
e. non essendo stata provata la dinamica del sinistro, non vi è modo di mettere in relazione la caduta – e quindi i danni – con la circostanza che lo fosse sprovvisto di vestiario Pt_3 sportivo;
f. di conseguenza, nel caso di specie, non si può ritenere che il contesto della partita richiedesse da parte delle catechiste e/o della misure di vigilanza e prevenzione particolari CP_2
o ulteriori rispetto alla normale presenza dei precettori sul campo.
28. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91
e seguenti c.p.c., e quindi poste, in solido, a carico di , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le
[...] parti.
29. Alla liquidazione dei compensi del difensore della convenuta, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022 (scaglione da 5.201 euro a 26.000
euro di valore), con riduzione del 50% per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello basso di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, senza riduzioni o aumenti per quelli delle fasi istruttoria, e con riduzione del 50% decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già
svolte nei precedenti atti.
30. In ragione dei principi della causalità e della soccombenza virtuale, gli attori dovranno rifondere la convenuta anche delle spese sostenute per chiamare in causa l'assicurazione, tenuto conto che la necessità della chiamata è derivata dalla domanda degli attori e che la domanda di garanzia sarebbe stata accolta, qualora la convenuta fosse stata condannata a risarcire gli attori.
31. Alla liquidazione dei compensi del difensore della chiamata in causa, contenuta nel dispositivo della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 11 sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014,
come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022 (scaglione da 5.201 euro a
26.000 euro di valore), con riduzione del 50% per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello basso di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate e del fatto che la compagnia si è
sostanzialmente limitata ad aderire alle difese già svolte dalla convenuta, per quelli delle fasi istruttoria, tenuto conto che la compagnia non ha depositato alcuna delle memorie ai sensi dell'art. 183/6 c.p.c. e che alcun teste di parte chiamata è stato sentito, e con riduzione del 50% decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
32. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. Rigetta le domande formulate dagli attori.
b. Condanna , e a rifondere la Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese processuali, così liquidate: Controparte_2
€ 460,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 389,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato chiamata in causa di terzo;
€ 10,59 per notifica chiamata in causa di terzo;
€ 3.627,59 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge;
c. condanna , e a rifondere la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
delle spese processuali, così Controparte_3 liquidate:
€ 460,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 389,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.540,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6722/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12