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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10965 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione III Lavoro
N. 15108 /2025 R.G.
Il Giudice designato, dott. FR RI, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Brescia n. 29, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Andrea MUSACCHI, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde MAZZA.
Resistente
Oggetto: pagamento ratei assegno ordinario di invalidità – art. 1 L. 222/1984
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.04.2025, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver avanzato il 6.4.2023 domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 e che, a seguito degli CP_ accertamenti effettuati mediante visita presso la competente Commissione medica dell' , con verbale del 19.4.2023 gli era stato comunicato il rigetto della domanda presentata il 6.4.2023 non essendo state ritenute sussistenti le condizioni sanitarie che avevano dato luogo al riconoscimento. Avverso il provvedimento di diniego il 17.7.2023 aveva esperito apposito il ricorso amministrativo, respinto con provvedimento del 27.06.2023 per assenza del requisito sanitario. Part Il presentava quindi ricorso ex art. 445 bis cpc innanzi al Tribunale di Roma. Il procedimento per ATPO, iscritto al n. 34802/2023, si concludeva con decreto di omologa del 15/05/2024 che riconosceva, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.4.2023, la sussistenza dei requisiti sanitari necessari al fine di poter beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità invocato.
Part CP_ Nonostante la pronuncia giudiziale favorevole al l non ha poi provveduto a erogare il dovuto entro i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa intervenuta, mediante p.e.c. il 2/6/2024.
Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.4.2023 e di CP_ condannare l alla erogazione dell'assegno richiesto con arretrati, rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di lite competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l con comparsa depositata in via telematica CP_1 il 16.06.2025, chiedendo una pronuncia dichiarativa di cessata materia del contendere poiché con provvedimento di riliquidazione, prodotto in atti (all. n.3 memoria), aveva provveduto a ricalcolare l'Assegno n. 051-701400535330 Cat. ET, a decorrere dal 1° maggio 2023, con precisazione che l'accredito degli arretrati, quantificati in euro 35.103,45, “con data valuta agosto 2025 sarà al netto delle ritenute fiscali e delle trattenute da lavoro dipendente”.
Il ricorrente con note scritte debitamente depositate in data 07.10.2025 in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter Cpc, si opponeva alla richiesta di cessata materia del contendere non avendo ricevuto agli atti alcuna liquidazione dei citati emolumenti ma unicamente l'erogazione del rateo mensile a decorrere dal mese di luglio 2025. Contestava altresì genericamente l'erroneo calcolo degli interessi la cui decorrenza contabile risultava, dal provvedimento di riliquidazione in atti, modello TE08, a far data dal giorno 15.10.2025. Chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di ricorso e la condanna integrale alle spese di lite stante l'assenza di una fattiva collaborazione da parte dell'Ente previdenziale idonea a tacitare le pretese del ricorrente.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, veniva decisa con la presente sentenza all'esito della lettura delle note scritte depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza cartolare celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
Pacifica tra le parti la sussistenza del requisito sanitario per l'invocato beneficio per come accertato con omologa del 20/6/2023 (in atti).
Nonostante la notifica del provvedimento di omologa effettuata il 02/06/2024 e la trasmissione del modello Ap 59 in data 25.10.2024 ( all. nn 4-6 del ricorso), l ha iniziato CP_1 ad erogare la prestazione previdenziale in oggetto solo a decorrere dal mese di luglio 2025, Part come dedotto dal n sede di note scritte, omettendo tuttavia di corrispondere l'erogazione del pagamento degli arretrati quantificato nel provvedimento di riliquidazione in atti, nell'importo lordo complessivo di euro 35.103,73. L'art. 445 bis, 5° comma, c.p.c., prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Come chiarito dallo stesso con il Messaggio n. 6119 del 17 luglio 2014 Controparte_2 sulla decorrenza degli interessi legali da corrispondere sugli importi dovuti a titolo di provvidenze economiche, riconosciute a eseguito di procedura di atpo ex art. 445 bis cpc, gli stessi: “sono dovuti trascorsi 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa all' ”. CP_1
L' , che era tenuto al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. CP_1
222/1984, ha provveduto solo nel corso del presente giudizio ad erogare, a decorrere dal mese di luglio 2025, detta prestazione senza tuttavia corrispondere i ratei arretati a decorrere dalla data indicata dal decreto di omologa sopra citato, nonostante la rituale notifica dello stesso risalente al 02/06/2024 e l'invio dell'apposito modello in data 25.10.2024.
Di conseguenza, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dei ratei dovuti e non corrisposti della prestazione richiesta a far data dall'1.5.2023 sino al 30.6.2025 CP_ (all. n 3 memoria ), con conseguente condanna dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate e distratte come da dispositivo che segue tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e/o di trattazione, diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 L. 222/1984 con Parte_1 decorrenza dall'1.5.2023 al 30.06.2025, accessori come per legge;
condanna l , al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.290,00, CP_1
a titolo di compensi oltre ad I.V.A. e C.P.A., da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Roma, 30/10/2025
Il giudice
FR RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione III Lavoro
N. 15108 /2025 R.G.
Il Giudice designato, dott. FR RI, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Brescia n. 29, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Andrea MUSACCHI, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde MAZZA.
Resistente
Oggetto: pagamento ratei assegno ordinario di invalidità – art. 1 L. 222/1984
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.04.2025, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver avanzato il 6.4.2023 domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 e che, a seguito degli CP_ accertamenti effettuati mediante visita presso la competente Commissione medica dell' , con verbale del 19.4.2023 gli era stato comunicato il rigetto della domanda presentata il 6.4.2023 non essendo state ritenute sussistenti le condizioni sanitarie che avevano dato luogo al riconoscimento. Avverso il provvedimento di diniego il 17.7.2023 aveva esperito apposito il ricorso amministrativo, respinto con provvedimento del 27.06.2023 per assenza del requisito sanitario. Part Il presentava quindi ricorso ex art. 445 bis cpc innanzi al Tribunale di Roma. Il procedimento per ATPO, iscritto al n. 34802/2023, si concludeva con decreto di omologa del 15/05/2024 che riconosceva, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.4.2023, la sussistenza dei requisiti sanitari necessari al fine di poter beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità invocato.
Part CP_ Nonostante la pronuncia giudiziale favorevole al l non ha poi provveduto a erogare il dovuto entro i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa intervenuta, mediante p.e.c. il 2/6/2024.
Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.4.2023 e di CP_ condannare l alla erogazione dell'assegno richiesto con arretrati, rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di lite competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l con comparsa depositata in via telematica CP_1 il 16.06.2025, chiedendo una pronuncia dichiarativa di cessata materia del contendere poiché con provvedimento di riliquidazione, prodotto in atti (all. n.3 memoria), aveva provveduto a ricalcolare l'Assegno n. 051-701400535330 Cat. ET, a decorrere dal 1° maggio 2023, con precisazione che l'accredito degli arretrati, quantificati in euro 35.103,45, “con data valuta agosto 2025 sarà al netto delle ritenute fiscali e delle trattenute da lavoro dipendente”.
Il ricorrente con note scritte debitamente depositate in data 07.10.2025 in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter Cpc, si opponeva alla richiesta di cessata materia del contendere non avendo ricevuto agli atti alcuna liquidazione dei citati emolumenti ma unicamente l'erogazione del rateo mensile a decorrere dal mese di luglio 2025. Contestava altresì genericamente l'erroneo calcolo degli interessi la cui decorrenza contabile risultava, dal provvedimento di riliquidazione in atti, modello TE08, a far data dal giorno 15.10.2025. Chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di ricorso e la condanna integrale alle spese di lite stante l'assenza di una fattiva collaborazione da parte dell'Ente previdenziale idonea a tacitare le pretese del ricorrente.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, veniva decisa con la presente sentenza all'esito della lettura delle note scritte depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza cartolare celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
Pacifica tra le parti la sussistenza del requisito sanitario per l'invocato beneficio per come accertato con omologa del 20/6/2023 (in atti).
Nonostante la notifica del provvedimento di omologa effettuata il 02/06/2024 e la trasmissione del modello Ap 59 in data 25.10.2024 ( all. nn 4-6 del ricorso), l ha iniziato CP_1 ad erogare la prestazione previdenziale in oggetto solo a decorrere dal mese di luglio 2025, Part come dedotto dal n sede di note scritte, omettendo tuttavia di corrispondere l'erogazione del pagamento degli arretrati quantificato nel provvedimento di riliquidazione in atti, nell'importo lordo complessivo di euro 35.103,73. L'art. 445 bis, 5° comma, c.p.c., prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Come chiarito dallo stesso con il Messaggio n. 6119 del 17 luglio 2014 Controparte_2 sulla decorrenza degli interessi legali da corrispondere sugli importi dovuti a titolo di provvidenze economiche, riconosciute a eseguito di procedura di atpo ex art. 445 bis cpc, gli stessi: “sono dovuti trascorsi 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa all' ”. CP_1
L' , che era tenuto al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. CP_1
222/1984, ha provveduto solo nel corso del presente giudizio ad erogare, a decorrere dal mese di luglio 2025, detta prestazione senza tuttavia corrispondere i ratei arretati a decorrere dalla data indicata dal decreto di omologa sopra citato, nonostante la rituale notifica dello stesso risalente al 02/06/2024 e l'invio dell'apposito modello in data 25.10.2024.
Di conseguenza, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dei ratei dovuti e non corrisposti della prestazione richiesta a far data dall'1.5.2023 sino al 30.6.2025 CP_ (all. n 3 memoria ), con conseguente condanna dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate e distratte come da dispositivo che segue tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e/o di trattazione, diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 L. 222/1984 con Parte_1 decorrenza dall'1.5.2023 al 30.06.2025, accessori come per legge;
condanna l , al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.290,00, CP_1
a titolo di compensi oltre ad I.V.A. e C.P.A., da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Roma, 30/10/2025
Il giudice
FR RI