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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 14846/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. RIZZUTO MARTINA Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in VIA F. LAURANA n. 59, PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e che le parti hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. RIZZUTO MARTINA, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/10/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS per sentirlo condannare al pagamento dell'indennità integrativa ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7/04/2016, avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, per i periodi: dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dall' 01.05.2020 al 31.05.2020; 21.06.2020;
19.07.2020; dall'01.08.2020 al 02.08.2020 ed il 31.08.2020; dal 13.09.2020 al
20.09.2020; 01.11.2020 e dal 15.11.2020 al 30.11.2020; dall'01.05.2021 al
02.05.2021; dal 27.06.2021 al 30.06.2021; dall'01.07.2021 al 31.07.2021; dall'01.08.2021 al 31.08.2021; dall'01.09.2021 al 30.09.2021; dall'01.10.2021 al
09.10.2021.
Si costituiva tardivamente parte convenuta deducendo: “l' ha proceduto CP_1
recentemente ai seguenti pagamenti 16/03/2020 - 31/03/2020 per un importo erogato pari ad euro 332,02 corrisposto con data valuta 21/05/2025; 02/05/2020 - 16/05/2020 per un importo erogato pari ad euro 319,93 corrisposto con data valuta 21/05/2025;
18/05/2020 - 30/05/2020 per un importo erogato pari ad euro 256,66 corrisposto con data valuta 26/05/2025; 16/11/2020 - 30/11/2020 per un importo erogato pari ad euro
293,37 corrisposto con data valuta 23/05/2025. Si produce copia del cassetto previdenziale del cittadino riepilogativa dei pagamenti effettuati. Preme evidenziare, per completezza, che per il
2021 la ricorrente aveva già percepito tutte le prestazioni relative alle domande aziendali pervenute di integrazione FSTA alla Cigd e per tutti i periodi in cui risulta essere stato collocato in cassa integrazione ovvero fino al giugno 2021.
Sull'avvenuta validazione delle domande si veda il file excel “Esportazione domande FSTA
CIGD 2020_2021_Facella”. Per la seconda metà del 2021 la signora non risulta Pt_1
aver usufruito della integrazione salariale in deroga né pertanto è possibile erogare la relativa prestazione integrativa a carico del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo. La mancata percezione della cigd è desumibile dal prospetto di cui al file excel
“DATI_PRESTAZIONE_FTA_CIGD_2021 ” allegato alla presente in Pt_1 cui sono riportate tutte le integrazioni salariali cigd integrate alla ricorrente per le mensilità da deò 2021. Le giornate del 1 e 2 maggio 2021 non sono integrabili né come cigs né come FSTA in quanto festività e domenica non incluse nella fruizione della cigs.”
La causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note depositate, viene decisa con sentenza completa di dispositivo e motivi, a seguito di udienza sostituita con note scritte.
Parte ricorrente con le note scritte, stante l'avvenuta liquidazione del dovuto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite;
in particolare, precisava “Si dà atto che l'INPS ha provveduto con quattro bonifici effettuati nelle date dei 21.05.2025, 23.05.2025 e 26.05.2025 ad accreditare alla ricorrente la complessiva somma di € 1.201,98 ad essa spettante a saldo delle prestazioni dovute a titolo di “indennità integrativa a carico del Fondo per il settore del trasporto aereo” per i periodi: dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dall'01.05.2020 al 31.05.2020; dal
16.11.2020 al 30.11.2020 dedotti in ricorso.. Poichè tali pagamenti sono ritenersi satisfattivi delle ragioni di credito della ricorrente avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere”.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto dalle parti, verificata la liquidazione dedotta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale, in quanto il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, dopo il riesame della domanda da parte dell' , avvenuto solo a seguito del ricorso. CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 14846/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. RIZZUTO MARTINA Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in VIA F. LAURANA n. 59, PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e che le parti hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. RIZZUTO MARTINA, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/10/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS per sentirlo condannare al pagamento dell'indennità integrativa ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7/04/2016, avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, per i periodi: dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dall' 01.05.2020 al 31.05.2020; 21.06.2020;
19.07.2020; dall'01.08.2020 al 02.08.2020 ed il 31.08.2020; dal 13.09.2020 al
20.09.2020; 01.11.2020 e dal 15.11.2020 al 30.11.2020; dall'01.05.2021 al
02.05.2021; dal 27.06.2021 al 30.06.2021; dall'01.07.2021 al 31.07.2021; dall'01.08.2021 al 31.08.2021; dall'01.09.2021 al 30.09.2021; dall'01.10.2021 al
09.10.2021.
Si costituiva tardivamente parte convenuta deducendo: “l' ha proceduto CP_1
recentemente ai seguenti pagamenti 16/03/2020 - 31/03/2020 per un importo erogato pari ad euro 332,02 corrisposto con data valuta 21/05/2025; 02/05/2020 - 16/05/2020 per un importo erogato pari ad euro 319,93 corrisposto con data valuta 21/05/2025;
18/05/2020 - 30/05/2020 per un importo erogato pari ad euro 256,66 corrisposto con data valuta 26/05/2025; 16/11/2020 - 30/11/2020 per un importo erogato pari ad euro
293,37 corrisposto con data valuta 23/05/2025. Si produce copia del cassetto previdenziale del cittadino riepilogativa dei pagamenti effettuati. Preme evidenziare, per completezza, che per il
2021 la ricorrente aveva già percepito tutte le prestazioni relative alle domande aziendali pervenute di integrazione FSTA alla Cigd e per tutti i periodi in cui risulta essere stato collocato in cassa integrazione ovvero fino al giugno 2021.
Sull'avvenuta validazione delle domande si veda il file excel “Esportazione domande FSTA
CIGD 2020_2021_Facella”. Per la seconda metà del 2021 la signora non risulta Pt_1
aver usufruito della integrazione salariale in deroga né pertanto è possibile erogare la relativa prestazione integrativa a carico del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo. La mancata percezione della cigd è desumibile dal prospetto di cui al file excel
“DATI_PRESTAZIONE_FTA_CIGD_2021 ” allegato alla presente in Pt_1 cui sono riportate tutte le integrazioni salariali cigd integrate alla ricorrente per le mensilità da deò 2021. Le giornate del 1 e 2 maggio 2021 non sono integrabili né come cigs né come FSTA in quanto festività e domenica non incluse nella fruizione della cigs.”
La causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note depositate, viene decisa con sentenza completa di dispositivo e motivi, a seguito di udienza sostituita con note scritte.
Parte ricorrente con le note scritte, stante l'avvenuta liquidazione del dovuto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite;
in particolare, precisava “Si dà atto che l'INPS ha provveduto con quattro bonifici effettuati nelle date dei 21.05.2025, 23.05.2025 e 26.05.2025 ad accreditare alla ricorrente la complessiva somma di € 1.201,98 ad essa spettante a saldo delle prestazioni dovute a titolo di “indennità integrativa a carico del Fondo per il settore del trasporto aereo” per i periodi: dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dall'01.05.2020 al 31.05.2020; dal
16.11.2020 al 30.11.2020 dedotti in ricorso.. Poichè tali pagamenti sono ritenersi satisfattivi delle ragioni di credito della ricorrente avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere”.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto dalle parti, verificata la liquidazione dedotta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale, in quanto il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, dopo il riesame della domanda da parte dell' , avvenuto solo a seguito del ricorso. CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 15/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025.
La Giudice
Paola Marino