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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/12/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
1709/ 2022 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 15.12.2025
Alle ore 10.29, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il procedimento in Pt_1 epigrafe.
È presente per l'avv. DOMENICO CASAMASSIMA si riporta ai motivi di appello Parte_2 reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento e chiede che, in riforma della sentenza di primo grado, venga annullato il verbale opposto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nessuno è comparso per Controparte_1
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 15.12.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, dott.ssa Roberta Picardi, all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1709/2022 del Ruolo Generale
TRA
rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti dall'avv. Domenico Casamassima Parte_2
presso il cui studio a Canosa di Puglia, via Goldoni, 12 è elettivamente domiciliato
-appellante-
E
in Controparte_2
persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici in Bari, via Melo, n. 97,domiciliano per legge
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza n. 50/2022 emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia in data 3/2-
14/2/2022 non notificata”
CONCLUSIONI: precisate da parte appellante a verbale dell'odierna udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante e rassegnate da parte appellata nei propri scritti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di 2.9.202, rubricato con R.G. n. 460/2021, CP_1 Pt_2
proponeva opposizione al verbale di contestazione n° 700015473444 del 19.8.2021, elevato dalla Polizia
[...]
Stradale del Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia che gli contestava la violazione dell'art. 116 c. 17, del
C.d.S., rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, annullare il verbale di contestazione della Polizia di Stato di Canosa di
Puglia n° 700015473444 del 19/08/2021, elevato a , per essere lo stesso illegittimo e nel Parte_2
contempo revocare il fermo amministrativo del motoveicolo tg. ET 12556 ed ordinare la restituzione del documento di circolazione al legittimo proprietario.Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva che in data 19.08.2021 alle ore 17,40 circa, in Via Ugo La Pt_2
Malfa dell'abitato di Canosa di Puglia, il minore , nato a [...] il [...], ed ivi Persona_1
residente a[...], conduceva il motociclo MTV 125 tg ET12556, di proprietà di Parte_2
senza essere in possesso della patente di guida prescritta poiché mai conseguita;
che la Polizia di Stato, al momento del controllo, nei modi e tempi di cui innanzi, procedeva ad elevare due verbali al genitore, il primo verbale, opposto, n° 700015473444 con cui gli veniva contestata violazione dell'art. 116 c. 17 del CdS ed irrogata,
quale obbligato in solido, una sanzione amministrativa pari ad € 5.100,00 per aver consentito al minore Per_1
la guida del motociclo senza la patente;
con la conseguente sanzione accessoria del fermo
[...]
amministrativo affidandolo in custodia al legittimo proprietario, previo ritiro del documento di circolazione e il secondo verbale n° 700015473445 del 19/08/2021, alle ore 18,00, veniva contestato al l'art. 116 Parte_2
c. 14 del CdS ed irrogata una sanzione amministrativa di € 397,00, non contestata ed integralmente corrisposta;
che il primo verbale è illegittimo e va annullato in quanto la sanzione del fermo amministrativo e quella pecuniaria di € 5.100,00 non conseguono alla violazione del comma 14, ma a quella del comma 15, mai contestata a . Parte_2
La , non si costituiva, ma inviava deduzioni e documentazione da allegare al fascicolo d'ufficio. CP_2
Il Giudice di Pace di Canosa di Puglia, con sentenza 50/2022 del 14.2.2022 rigettava l'opposizione, nulla disponendo sulle spese di lite.
Con ricorso del 7.4.2022, il ha proposto appello deducendo: “Erroneità della sentenza per violazione ed Pt_2
errata applicazione dell'art. 116 c. 17 del Decreto legislativo n. 285/1992 (CdS) nonché dell'art. 14 della
L.689/1981. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.. Errata ricostruzione dei fatti e valutazione delle risultanze probatorie di causa, travisamento di quanto emerge dai documenti prodotti dalla parte” e in riforma della sentenza di primo grado, ha chiesto annullarsi il verbale opposto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2022 si è costituita la in persona del prefetto p.t., CP_2
deducendo l'infondatezza dell'appello che chiedeva rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per il deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, in assenza di notificazione,
con ricorso del 7.4.2022 nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il
14.2.2022.
L'appello è infondato e va rigettato.
Non è contestato il fatto che ha condotto alla contestazione della infrazione all'art. 116 CdS, co. 14 ovvero che il 19.8.2021, alle ore 17.40, , nato il [...], figlio minore di , sia stato Persona_1 Parte_2
fermato da agenti della Polizia di Stato alla guida del motociclo MTV 125 tg ET12556, di proprietà di Pt_2
senza essere in possesso della patente di guida prescritta poiché mai conseguita.
[...] Quel che contesta l'appellante è che con il primo dei due verbali, n° 700015473444 quivi opposto, gli sia stata applicata ai sensi dell'art. 116, co. 17 CdS sia la sanzione del fermo amministrativo del mezzo che quella pecuniaria di € 5.100,00 non previste dalla norma indicata nel verbale, assunta come violata, ovvero l'art. 116, co.
14 CdS, atteso che solo alla violazione dell'art. 116, co. 15, non contestata, i co. 17 dell'art. 116 CdS fa conseguire l'applicazione delle ridette sanzioni.
Il primo giudice ha disatteso il motivo di opposizione, incentrato sulla non corrispondenza fra violazione contestata e sanzione applicata, richiamando l'art. 2 della legge 689/1981 a mente della quale se l'autore della violazione al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Argomenta il GdP quindi nel senso che a è stata applicata in proprio la sanzione, non Parte_2
contestata, prevista dall'art. 116 co. 14 CdS (
o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 397 euro a 1.592 euro>) e in qualità di genitore tenuto alla sorveglianza sul miunore, autore della violazione prevista dall'art. 116, co. 15 (
patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032), cui consegue, a norma del successivo comma 17, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.
La decisione è corretta.
Nel verbale qui opposto, le sanzioni, pecuniaria e accessoria, sono applicate a in qualità di Parte_2
genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore, nel rispetto dell'art. 2 L. 689/1981.
La mancanza, nel verbale notificato, della norma violata dal trasgressore così come un'indicazione
eventualmente errata, sono irrilevanti, purché nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto,
soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti
dal trasgressore con l'uso della normale diligenza> (v., tra le tante, Cass. 1414/2007).
E tanto è avvenuto nella specie, in cui nel verbale opposto è analiticamente descritta la condotta contestata sia al genitore che nulla ha peraltro allegato quanto alla prova di non aver potuto impedire il fatto avvenuto, al contrario,
con il suo consenso come da questi dichiarato ai verbalizzanti che al minore, della cui violazione risponde il genitore. In conclusione, la sentenza di primo grado, immune da censura, va confermata e l'appello rigettato.
Le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n.
228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1709/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 50/2022 del GdP di Canosa di Puglia;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida in €
1.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24
dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 15.12.2025
Alle ore 10.29, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il procedimento in Pt_1 epigrafe.
È presente per l'avv. DOMENICO CASAMASSIMA si riporta ai motivi di appello Parte_2 reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento e chiede che, in riforma della sentenza di primo grado, venga annullato il verbale opposto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nessuno è comparso per Controparte_1
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 15.12.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, dott.ssa Roberta Picardi, all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1709/2022 del Ruolo Generale
TRA
rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti dall'avv. Domenico Casamassima Parte_2
presso il cui studio a Canosa di Puglia, via Goldoni, 12 è elettivamente domiciliato
-appellante-
E
in Controparte_2
persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici in Bari, via Melo, n. 97,domiciliano per legge
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza n. 50/2022 emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia in data 3/2-
14/2/2022 non notificata”
CONCLUSIONI: precisate da parte appellante a verbale dell'odierna udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante e rassegnate da parte appellata nei propri scritti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di 2.9.202, rubricato con R.G. n. 460/2021, CP_1 Pt_2
proponeva opposizione al verbale di contestazione n° 700015473444 del 19.8.2021, elevato dalla Polizia
[...]
Stradale del Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia che gli contestava la violazione dell'art. 116 c. 17, del
C.d.S., rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, annullare il verbale di contestazione della Polizia di Stato di Canosa di
Puglia n° 700015473444 del 19/08/2021, elevato a , per essere lo stesso illegittimo e nel Parte_2
contempo revocare il fermo amministrativo del motoveicolo tg. ET 12556 ed ordinare la restituzione del documento di circolazione al legittimo proprietario.Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva che in data 19.08.2021 alle ore 17,40 circa, in Via Ugo La Pt_2
Malfa dell'abitato di Canosa di Puglia, il minore , nato a [...] il [...], ed ivi Persona_1
residente a[...], conduceva il motociclo MTV 125 tg ET12556, di proprietà di Parte_2
senza essere in possesso della patente di guida prescritta poiché mai conseguita;
che la Polizia di Stato, al momento del controllo, nei modi e tempi di cui innanzi, procedeva ad elevare due verbali al genitore, il primo verbale, opposto, n° 700015473444 con cui gli veniva contestata violazione dell'art. 116 c. 17 del CdS ed irrogata,
quale obbligato in solido, una sanzione amministrativa pari ad € 5.100,00 per aver consentito al minore Per_1
la guida del motociclo senza la patente;
con la conseguente sanzione accessoria del fermo
[...]
amministrativo affidandolo in custodia al legittimo proprietario, previo ritiro del documento di circolazione e il secondo verbale n° 700015473445 del 19/08/2021, alle ore 18,00, veniva contestato al l'art. 116 Parte_2
c. 14 del CdS ed irrogata una sanzione amministrativa di € 397,00, non contestata ed integralmente corrisposta;
che il primo verbale è illegittimo e va annullato in quanto la sanzione del fermo amministrativo e quella pecuniaria di € 5.100,00 non conseguono alla violazione del comma 14, ma a quella del comma 15, mai contestata a . Parte_2
La , non si costituiva, ma inviava deduzioni e documentazione da allegare al fascicolo d'ufficio. CP_2
Il Giudice di Pace di Canosa di Puglia, con sentenza 50/2022 del 14.2.2022 rigettava l'opposizione, nulla disponendo sulle spese di lite.
Con ricorso del 7.4.2022, il ha proposto appello deducendo: “Erroneità della sentenza per violazione ed Pt_2
errata applicazione dell'art. 116 c. 17 del Decreto legislativo n. 285/1992 (CdS) nonché dell'art. 14 della
L.689/1981. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.. Errata ricostruzione dei fatti e valutazione delle risultanze probatorie di causa, travisamento di quanto emerge dai documenti prodotti dalla parte” e in riforma della sentenza di primo grado, ha chiesto annullarsi il verbale opposto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2022 si è costituita la in persona del prefetto p.t., CP_2
deducendo l'infondatezza dell'appello che chiedeva rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per il deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, in assenza di notificazione,
con ricorso del 7.4.2022 nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il
14.2.2022.
L'appello è infondato e va rigettato.
Non è contestato il fatto che ha condotto alla contestazione della infrazione all'art. 116 CdS, co. 14 ovvero che il 19.8.2021, alle ore 17.40, , nato il [...], figlio minore di , sia stato Persona_1 Parte_2
fermato da agenti della Polizia di Stato alla guida del motociclo MTV 125 tg ET12556, di proprietà di Pt_2
senza essere in possesso della patente di guida prescritta poiché mai conseguita.
[...] Quel che contesta l'appellante è che con il primo dei due verbali, n° 700015473444 quivi opposto, gli sia stata applicata ai sensi dell'art. 116, co. 17 CdS sia la sanzione del fermo amministrativo del mezzo che quella pecuniaria di € 5.100,00 non previste dalla norma indicata nel verbale, assunta come violata, ovvero l'art. 116, co.
14 CdS, atteso che solo alla violazione dell'art. 116, co. 15, non contestata, i co. 17 dell'art. 116 CdS fa conseguire l'applicazione delle ridette sanzioni.
Il primo giudice ha disatteso il motivo di opposizione, incentrato sulla non corrispondenza fra violazione contestata e sanzione applicata, richiamando l'art. 2 della legge 689/1981 a mente della quale se l'autore della violazione al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Argomenta il GdP quindi nel senso che a è stata applicata in proprio la sanzione, non Parte_2
contestata, prevista dall'art. 116 co. 14 CdS (
o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 397 euro a 1.592 euro>) e in qualità di genitore tenuto alla sorveglianza sul miunore, autore della violazione prevista dall'art. 116, co. 15 (
patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032), cui consegue, a norma del successivo comma 17, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.
La decisione è corretta.
Nel verbale qui opposto, le sanzioni, pecuniaria e accessoria, sono applicate a in qualità di Parte_2
genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore, nel rispetto dell'art. 2 L. 689/1981.
La mancanza, nel verbale notificato, della norma violata dal trasgressore così come un'indicazione
eventualmente errata, sono irrilevanti, purché nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto,
soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti
dal trasgressore con l'uso della normale diligenza> (v., tra le tante, Cass. 1414/2007).
E tanto è avvenuto nella specie, in cui nel verbale opposto è analiticamente descritta la condotta contestata sia al genitore che nulla ha peraltro allegato quanto alla prova di non aver potuto impedire il fatto avvenuto, al contrario,
con il suo consenso come da questi dichiarato ai verbalizzanti che al minore, della cui violazione risponde il genitore. In conclusione, la sentenza di primo grado, immune da censura, va confermata e l'appello rigettato.
Le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n.
228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1709/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 50/2022 del GdP di Canosa di Puglia;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida in €
1.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24
dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi