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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2777/17 RG avente ad oggetto accettazione tacita di eredità.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (Cod Fisc. ) e per essa Parte_1 P.IVA_1
nella sua qualità mandataria ”) (Cod. Fisc. e Parte_2 Pt_3
P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata, dall'avv. Domenico P.IVA_2
Massignani (c.f. ) del Foro di Pescara, attore C.F._1
E
(C.F. ) nata a [...] il [...] e _1 C.F._2
(C.F. ) nato in [...] il [...], CP_2 C.F._3
convenuti contumaci.
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04 giugno 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e di i quali, benché _1 Controparte_3
regolarmente evocati in giudizio, hanno scelto di non costituirsi.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore, esponeva che, avendo acquistato crediti di alcuni istituti di credito, era creditrice di di euro 179.204,11, somma per la quale era Persona_1
stata anche iscritta ipoteca.
1 In data 19 dicembre 2013 decedeva e l'attrice chiedeva la nomina di un curatore Persona_1
dell'eredità giacente poiché nessuno degli eredi aveva accettato. Pertanto, notificava al curatore precetto e pignoramento immobiliare.
Con provvedimento del 26 aprile 2024 era dichiarata chiusa l'eredità giacente, essendo configurabile l'ipotesi di acquisto ex lege ex articolo 485 cc in capo agli odierni convenuti.
Difatti, in data 31 marzo 2014 estingueva il libretto postale cointestato con _1 _1
, successivamente alla morte di quest'ultimo, in tal modo ponendo in essere un
[...]
comportamento che implicava accettazione tacita dell'eredità.
Successivamente, in data 14 marzo 2014, aveva depositato denuncia all'eredità. _1
Con riferimento ad l'attrice esponeva che egli era in possesso dei beni ereditari, tra CP_2
cui l'appartamento sito in Boscoreale, tant'è che egli stesso aveva permesso l'accesso al Curatore ai fini dell'inventario.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione da parte dei sig.ri
[...]
e dell'eredità del dante causa ai sensi degli artt. 485 e 476 CP_3 _1 Persona_1
c.c. e per l'effetto, ordinare ovvero consentire a chi di interesse di provvedere alla trascrizione di tale accettazione presso l'Agenzia del Territorio/Conservatoria competente.
In diritto si osserva che, l'accettazione tacita dell'eredità, che si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità
di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà
di accettare.
Pertanto, l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità, che ponga in essere, non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili.
2 L'accettazione tacita di eredità può desumersi solo dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato, tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio, incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Per aversi accettazione tacita di eredità sono necessarie due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di questo stesso atto nel senso che ad esso sia legittimato solo chi abbia la qualità di erede.
L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto di apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ereditario;
in particolare, costituisce accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c.,
la vendita di un bene ereditario, trattandosi di un atto che il chiamato erede non avrebbe diritto di compiere se non volesse accettare l'eredità; parimenti, la accettazione tacita di eredità può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili costituenti l'asse ereditario, trattandosi di un atto rilevante, non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, atteso che soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso.
In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, la Suprema
Corte ha stabilito che incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'articolo
2697 del c..c, l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Cass. 30456/18).
Circa l'onere della prova, in diritto si osserva che in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per il pagamento dei debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del
3 principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione, da parte del convenuto che la contesti, della qualità di erede, che consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita,
senza che questa possa inferirsi, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, dalla mera chiamata all'eredità.
Con riferimento ad l'attore, al fine di provarne l'accettazione tacita, ha eccepito Controparte_3
che lo stesso aveva il possesso dell'immobile del de cuius allegando come prova di tale assunto, la copia dell'inventario da cui si evince che costui deteneva le chiavi dell'appartamento.
Orbene, ai sensi dell'art. 485 c.p.c., il chiamato all'eredità che si trovi in possesso dei beni, deve redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, in mancanza sarà considerato erede puro e semplice.
Dall'esame degli atti, si evince che l'inventario è stato redatto in data 03 maggio 2023, ben oltre tre mesi dalla morte del de cuius avvenuta il 19 dicembre 2013.
Inoltre, in sede di inventario ha dichiarato di aver rinunciato all'eredità, riservandosi Controparte_3
di depositarne documentazione comprovante, ma non lo ha mai fatto.
Pertanto, la domanda nei confronti di può essere accolta ai seni dell'art. 485 c.c. Controparte_3
Con riferimento ad dagli atti si evince che ella era cointestataria di un libretto _1
postale con il de cuius e che dopo la morte di quest'ultimo lo ha estinto ritirando tutto il contante ivi depositato.
Sul punto in diritto si osserva che, nel conto corrente bancario cointestato, le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (art. 1298, comma 2, c.c.).
Trattasi di una presunzione legale iuris tantum che dà luogo all'inversione dell'onere probatorio:
l'onere di fornire la prova contraria è posto a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. 26 ottobre 1981, n. 5584).
La presunzione in esame può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. 1° febbraio 2000, n. 1087; Cass. 5 dicembre 2008, n. 28839).
4 La mera cointestazione del conto corrente, non incide sulla effettiva titolarità delle somme ivi depositate, nel senso che ne può sempre essere dimostrata da uno dei cointestatari la titolarità
esclusiva.
Nel caso di morte di uno dei cointestatari, possono, dunque, verificarsi le seguenti situazioni:
a) gli eredi del cointestatario defunto dimostrano che le somme giacenti sul conto erano di proprietà
esclusiva del de cuius, per cui l'intero saldo attivo deve essere ricompreso nell'asse ereditario;
b) gli eredi del cointestatario defunto non riescono a fornire la prova della titolarità esclusiva delle somme, per cui deve essere ricompresa nell'asse ereditario solo la quota di spettanza del cointestatario defunto;
c) il cointestatario vivente dimostri che la somma depositata in conto è di sua esclusiva proprietà; di conseguenza nulla deve essere ricompreso nell'asse ereditario del cointestatario defunto.
Va respinta l'idea di una correlazione assoluta tra la cointestazione del conto e la titolarità in eguale percentuale in capo a ciascun cointestatario delle somme in esso contenute, essendo ammessa la prova di un diverso assetto delle quote di spettanza da parte di chi rivendichi una titolarità maggiore o esclusiva delle stesse. Né, in termini generali, può ritenersi che la mera cointestazione possa essere interpretata come volontà dell'originario intestatario di attribuire la proprietà di somme agli altri cointestatari, in assenza di prova di una chiara manifestazione in tal senso (Cass. n. 25648/2021; Cass.
n. 15966/2020; Trib. Roma, n. 8546/2021).
La presunzione di contitolarità sancita dall'art. 1298, comma 2, c.c. può essere superata attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1087/2000).
Orbene, la convenuta è rimasta contumace, pertanto non ha fornito la prova che le _1
somme depositate sul libretto postale di cui era cointestataria con il padre e di cui si è appropriata dopo il suo decesso, fossero le proprie.
Tale comportamento può integrare gli estremi del reato di appropriazione indebita, ma non l'accettazione tacita di eredita, come innanzi meglio specificato.
5 Vista, però, la rinuncia all'eredità formulata da innanzi a questo tribunale in data _1
14-03-2014, senza aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 485 c.c., come per il fratello
[...]
, ella deve essere dichiarata erede pura e semplice. CP_3
Pertanto anche la domanda nei confronti di può essere accolta ai sensi dell'art. 485 _1
c.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel iscritto al n. 3037/24 R.G., così provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che (C.F. _1
) nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._2 Controparte_3
) nato in [...] il [...], hanno accettato C.F._3
l'eredità del de cuius nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
19-12-2013 ai sensi dell'art. 485 c.c.;
B) autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari, territorialmente competente, esonerandolo da ogni responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza quale atto di accettazione di eredità a favore di ed e contro il de cuius _1 Controparte_3
, nella quota di legge, in relazione al seguente immobile: Abitazione di Persona_1 tipo popolare – Fog. 12, Part. 397, Sub. 2 Cat A4, sito in Boscoreale (NA)in Via Camillo
Pirozzi, 12 Piano T-S1;
C) Condanna ed in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_3 _1
di giudizio in favore di in persona del legale rappresentante p.t. (Cod Parte_1
Fisc. ) e per essa nella sua qualità mandataria P.IVA_1 Parte_2
( ”) (Cod. Fisc. e P. IVA , che liquida in complessivi €
[...] Pt_3 P.IVA_2
5.003,00, di cui € 4.217,00 per compensi professionali ed € 786,00 per esborsi, oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15 %, se dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 02 luglio 2025.
Il G.O.P.
6 Dr.ssa Cristina Gallo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2777/17 RG avente ad oggetto accettazione tacita di eredità.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (Cod Fisc. ) e per essa Parte_1 P.IVA_1
nella sua qualità mandataria ”) (Cod. Fisc. e Parte_2 Pt_3
P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata, dall'avv. Domenico P.IVA_2
Massignani (c.f. ) del Foro di Pescara, attore C.F._1
E
(C.F. ) nata a [...] il [...] e _1 C.F._2
(C.F. ) nato in [...] il [...], CP_2 C.F._3
convenuti contumaci.
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04 giugno 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e di i quali, benché _1 Controparte_3
regolarmente evocati in giudizio, hanno scelto di non costituirsi.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore, esponeva che, avendo acquistato crediti di alcuni istituti di credito, era creditrice di di euro 179.204,11, somma per la quale era Persona_1
stata anche iscritta ipoteca.
1 In data 19 dicembre 2013 decedeva e l'attrice chiedeva la nomina di un curatore Persona_1
dell'eredità giacente poiché nessuno degli eredi aveva accettato. Pertanto, notificava al curatore precetto e pignoramento immobiliare.
Con provvedimento del 26 aprile 2024 era dichiarata chiusa l'eredità giacente, essendo configurabile l'ipotesi di acquisto ex lege ex articolo 485 cc in capo agli odierni convenuti.
Difatti, in data 31 marzo 2014 estingueva il libretto postale cointestato con _1 _1
, successivamente alla morte di quest'ultimo, in tal modo ponendo in essere un
[...]
comportamento che implicava accettazione tacita dell'eredità.
Successivamente, in data 14 marzo 2014, aveva depositato denuncia all'eredità. _1
Con riferimento ad l'attrice esponeva che egli era in possesso dei beni ereditari, tra CP_2
cui l'appartamento sito in Boscoreale, tant'è che egli stesso aveva permesso l'accesso al Curatore ai fini dell'inventario.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione da parte dei sig.ri
[...]
e dell'eredità del dante causa ai sensi degli artt. 485 e 476 CP_3 _1 Persona_1
c.c. e per l'effetto, ordinare ovvero consentire a chi di interesse di provvedere alla trascrizione di tale accettazione presso l'Agenzia del Territorio/Conservatoria competente.
In diritto si osserva che, l'accettazione tacita dell'eredità, che si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità
di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà
di accettare.
Pertanto, l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità, che ponga in essere, non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili.
2 L'accettazione tacita di eredità può desumersi solo dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato, tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio, incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Per aversi accettazione tacita di eredità sono necessarie due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di questo stesso atto nel senso che ad esso sia legittimato solo chi abbia la qualità di erede.
L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto di apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ereditario;
in particolare, costituisce accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c.,
la vendita di un bene ereditario, trattandosi di un atto che il chiamato erede non avrebbe diritto di compiere se non volesse accettare l'eredità; parimenti, la accettazione tacita di eredità può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili costituenti l'asse ereditario, trattandosi di un atto rilevante, non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, atteso che soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso.
In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, la Suprema
Corte ha stabilito che incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'articolo
2697 del c..c, l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Cass. 30456/18).
Circa l'onere della prova, in diritto si osserva che in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per il pagamento dei debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del
3 principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione, da parte del convenuto che la contesti, della qualità di erede, che consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita,
senza che questa possa inferirsi, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, dalla mera chiamata all'eredità.
Con riferimento ad l'attore, al fine di provarne l'accettazione tacita, ha eccepito Controparte_3
che lo stesso aveva il possesso dell'immobile del de cuius allegando come prova di tale assunto, la copia dell'inventario da cui si evince che costui deteneva le chiavi dell'appartamento.
Orbene, ai sensi dell'art. 485 c.p.c., il chiamato all'eredità che si trovi in possesso dei beni, deve redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, in mancanza sarà considerato erede puro e semplice.
Dall'esame degli atti, si evince che l'inventario è stato redatto in data 03 maggio 2023, ben oltre tre mesi dalla morte del de cuius avvenuta il 19 dicembre 2013.
Inoltre, in sede di inventario ha dichiarato di aver rinunciato all'eredità, riservandosi Controparte_3
di depositarne documentazione comprovante, ma non lo ha mai fatto.
Pertanto, la domanda nei confronti di può essere accolta ai seni dell'art. 485 c.c. Controparte_3
Con riferimento ad dagli atti si evince che ella era cointestataria di un libretto _1
postale con il de cuius e che dopo la morte di quest'ultimo lo ha estinto ritirando tutto il contante ivi depositato.
Sul punto in diritto si osserva che, nel conto corrente bancario cointestato, le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (art. 1298, comma 2, c.c.).
Trattasi di una presunzione legale iuris tantum che dà luogo all'inversione dell'onere probatorio:
l'onere di fornire la prova contraria è posto a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. 26 ottobre 1981, n. 5584).
La presunzione in esame può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. 1° febbraio 2000, n. 1087; Cass. 5 dicembre 2008, n. 28839).
4 La mera cointestazione del conto corrente, non incide sulla effettiva titolarità delle somme ivi depositate, nel senso che ne può sempre essere dimostrata da uno dei cointestatari la titolarità
esclusiva.
Nel caso di morte di uno dei cointestatari, possono, dunque, verificarsi le seguenti situazioni:
a) gli eredi del cointestatario defunto dimostrano che le somme giacenti sul conto erano di proprietà
esclusiva del de cuius, per cui l'intero saldo attivo deve essere ricompreso nell'asse ereditario;
b) gli eredi del cointestatario defunto non riescono a fornire la prova della titolarità esclusiva delle somme, per cui deve essere ricompresa nell'asse ereditario solo la quota di spettanza del cointestatario defunto;
c) il cointestatario vivente dimostri che la somma depositata in conto è di sua esclusiva proprietà; di conseguenza nulla deve essere ricompreso nell'asse ereditario del cointestatario defunto.
Va respinta l'idea di una correlazione assoluta tra la cointestazione del conto e la titolarità in eguale percentuale in capo a ciascun cointestatario delle somme in esso contenute, essendo ammessa la prova di un diverso assetto delle quote di spettanza da parte di chi rivendichi una titolarità maggiore o esclusiva delle stesse. Né, in termini generali, può ritenersi che la mera cointestazione possa essere interpretata come volontà dell'originario intestatario di attribuire la proprietà di somme agli altri cointestatari, in assenza di prova di una chiara manifestazione in tal senso (Cass. n. 25648/2021; Cass.
n. 15966/2020; Trib. Roma, n. 8546/2021).
La presunzione di contitolarità sancita dall'art. 1298, comma 2, c.c. può essere superata attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1087/2000).
Orbene, la convenuta è rimasta contumace, pertanto non ha fornito la prova che le _1
somme depositate sul libretto postale di cui era cointestataria con il padre e di cui si è appropriata dopo il suo decesso, fossero le proprie.
Tale comportamento può integrare gli estremi del reato di appropriazione indebita, ma non l'accettazione tacita di eredita, come innanzi meglio specificato.
5 Vista, però, la rinuncia all'eredità formulata da innanzi a questo tribunale in data _1
14-03-2014, senza aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 485 c.c., come per il fratello
[...]
, ella deve essere dichiarata erede pura e semplice. CP_3
Pertanto anche la domanda nei confronti di può essere accolta ai sensi dell'art. 485 _1
c.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel iscritto al n. 3037/24 R.G., così provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che (C.F. _1
) nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._2 Controparte_3
) nato in [...] il [...], hanno accettato C.F._3
l'eredità del de cuius nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
19-12-2013 ai sensi dell'art. 485 c.c.;
B) autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari, territorialmente competente, esonerandolo da ogni responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza quale atto di accettazione di eredità a favore di ed e contro il de cuius _1 Controparte_3
, nella quota di legge, in relazione al seguente immobile: Abitazione di Persona_1 tipo popolare – Fog. 12, Part. 397, Sub. 2 Cat A4, sito in Boscoreale (NA)in Via Camillo
Pirozzi, 12 Piano T-S1;
C) Condanna ed in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_3 _1
di giudizio in favore di in persona del legale rappresentante p.t. (Cod Parte_1
Fisc. ) e per essa nella sua qualità mandataria P.IVA_1 Parte_2
( ”) (Cod. Fisc. e P. IVA , che liquida in complessivi €
[...] Pt_3 P.IVA_2
5.003,00, di cui € 4.217,00 per compensi professionali ed € 786,00 per esborsi, oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15 %, se dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 02 luglio 2025.
Il G.O.P.
6 Dr.ssa Cristina Gallo
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