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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/09/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1401/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 1401/2025 V.G., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 22.7.2025 da nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Sant'Agostino n. 37, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Baldi presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia (PT) in via Delle Pappe n. 12
e nato a [...], il [...], e residente in Francia, circoscrizione Parte_2 consolare di Lione, città Bourbon Lancy, all'indirizzo 1 Clos Des Ormeaux, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Baldi presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia (PT) in via Delle Pappe n. 12.
e
PM in sede
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 22.07.2025 i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in data 14/09/2013 in Pistoia (PT),
[...]
precisavano che dall'unione non erano nati figli.
I ricorrenti deducevano che per gravi incomprensioni la tollerabilità della convivenza era venuta meno e conseguentemente anche l'unione affettiva. Premettevano, altresì, che nell'anno 2018 sono addivenute ad una separazione consensuale omologata dal Tribunale di Pistoia in data 20/02/2018 con decreto depositato in cancelleria il 21/02/2018.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno divorziati portandosi reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro;
2. Cesserà ogni obbligo di mantenimento in capo al Sig. nei confronti Parte_2 della Sig. , non ricorrendone più i presupposti di legge;
Parte_1
3. Spese compensate.
Depositate note scritte in sostituzione dell'udienza in data 3.9.25 e acquisito il parere del
PM in data 31.7.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/09/2013 in Pistoia (PT) tra nata a [...], il [...] e nato a [...], Parte_1 Parte_2 il 19/03/1981, alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica
2 all'Ufficiale di Stato Civile di Pistoia (Pt) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 98, P. 1, Anno 2013).
3. Nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 1401/2025 V.G., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 22.7.2025 da nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Sant'Agostino n. 37, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Baldi presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia (PT) in via Delle Pappe n. 12
e nato a [...], il [...], e residente in Francia, circoscrizione Parte_2 consolare di Lione, città Bourbon Lancy, all'indirizzo 1 Clos Des Ormeaux, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Baldi presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia (PT) in via Delle Pappe n. 12.
e
PM in sede
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 22.07.2025 i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in data 14/09/2013 in Pistoia (PT),
[...]
precisavano che dall'unione non erano nati figli.
I ricorrenti deducevano che per gravi incomprensioni la tollerabilità della convivenza era venuta meno e conseguentemente anche l'unione affettiva. Premettevano, altresì, che nell'anno 2018 sono addivenute ad una separazione consensuale omologata dal Tribunale di Pistoia in data 20/02/2018 con decreto depositato in cancelleria il 21/02/2018.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno divorziati portandosi reciproco rispetto in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro;
2. Cesserà ogni obbligo di mantenimento in capo al Sig. nei confronti Parte_2 della Sig. , non ricorrendone più i presupposti di legge;
Parte_1
3. Spese compensate.
Depositate note scritte in sostituzione dell'udienza in data 3.9.25 e acquisito il parere del
PM in data 31.7.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/09/2013 in Pistoia (PT) tra nata a [...], il [...] e nato a [...], Parte_1 Parte_2 il 19/03/1981, alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica
2 all'Ufficiale di Stato Civile di Pistoia (Pt) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 98, P. 1, Anno 2013).
3. Nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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