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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/07/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3258/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3258/2023 con OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASAGLIA Parte_1 C.F._1 ERICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CASAGLIA ERICA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elet- CP_1 C.F._2 tivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
.
In data 26,06.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da preverbale di udienza depositato agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato il Sig. citava in giudizio il Sig. Pt_1 CP_1
chiedendo il pagamento della indennità di occupazione dell'immobile di sua proprietà che
1 aveva concesso in locazione al convenuto e che quest'ultimo aveva continuato ad occupare anche una volta intervenuta la risoluzione del contratto. Nonostante la regolarità della noti- fica il convenuto non si costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Il ricorrente, in seno alla prima udienza, dava altresì atto che nel ricorso vi era un mero er- rore materiale per cui laddove vi era scritto doveva intendersi e Per_1 CP_1
chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nell'atto introduttivo.
Venivano ammessi i mezzi di prova richiesti da parte ricorrente, ed espletata la prova testi- moniale limitatamente al teste stante la rinuncia del ricorrente al teste Tes_1 Tes_2
[...]
Il convenuto nonostante l'avvenuta regolare notifica del verbale dell'udienza di ammissione dell'interpello, notifica che il Sig. aveva ritirato personalmente, non compariva per CP_1
rendere l'interrogatorio, tanto che l'interrogatorio veniva dichiarato andato deserto.
Veniva fissata l'udienza di discussione con termine per il deposito di note conclusive: la causa veniva quindi trattenuta in riserva per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento
La ricostruzione dei fatti storici allegati da parte ricorrente, trova conferma nella documen- tazione agli atti e nella deposizione resa dalla teste escussa.
La mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale da parte del Sig. CP_1
induce il Giudicante a ritenere, ex art. 232 c.c., come ammessi i fatti dedotti nell'interroga- torio.
E' emerso dunque in giudizio che il Sig. è proprietario di un immobile posto Parte_1
in Piombino (LI) via E.De Amicis n. 64/A; che detto immobile era stato concesso in loca- zione al Sig. dal 01.09.2010 al 31.08.2014, con rinnovo automatico per pari tempo, CP_1
per un canone di locazione mensile di €. 560,00 da pagarsi in rate anticipate entro e non ol- tre il 10 di ogni mese, oltre ratei condominiali;
che detto contratto alla scadenza era stato rinnovato per altri 4 anni (dal 01.09.2014 al 31.08.2018); che era stato poi risolto anticipa- tamente nel mese di febbraio 2017; che il conduttore sig. ha omesso di pagare il ca- CP_1
none di locazione del mese di febbraio 2017; che parte ricorrente aveva comunicato la riso- luzione del suddetto contratto di locazione, mettendo in mora il convenuto per il mese di
2 febbraio 2017, chiedendo, altresì, la riconsegna dell'immobile libero da persone e cose entro e non oltre la data del 13.03.2017.
E' altresì emerso che il Sig. dopo aver pagato la mensilità di febbraio 2017, nono- CP_1
stante l'intervenuta risoluzione del contratto, ha continuato ad abitare l'immobile pagando la somma di € 560,00 a decorrere da marzo 2017 (oltre ai ratei condominiali) non più a tito- lo di canone di locazione ma di indennità di occupazione, e che ha poi smesso di pagare Il
l'indennità di occupazione dell'immobile di cui sopra e i ratei condominiali a decorrere dal
CP_ febbraio 2021 fino a maggio 2022 (allorquando il sig. ha rilasciato spontaneamente l'immobile riconsegnando le chiavi).
Nel caso di specie si ravvisa pertanto un'occupazione sine titulo del bene immobile da parte
CP_ del sig. che si è protratta dal mese di marzo 2017 sino al mese di maggio 2022, cui con- segue, ai sensi di legge, l'obbligo del conduttore di versare al proprietario del bene un'in- dennità di occupazione commisurata al canone mensile corrisposto e stabilito con il contrat- to di locazione.
Si ritiene, infatti, che il rapporto che si instaura fra le parti non è autonomo, ma consequen- ziale o comunque dipendente dal rapporto contrattuale e che anche la somma a titolo di in- dennità deve, dunque, essere commisurata ai parametri del contratto stipulato.
In tali casi, l'art 1591 c.c. stabilisce chiaramente che l'occupante deve continuare a corri- spondere il canone di locazione pattuito, senza che il proprietario debba dimostrare ulteriori danni, in quanto la normativa prevede il mantenimento degli obblighi contrattuali anche do- po la scadenza.
L'art. 1591 c.c. assicura, in altre parole, al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato. In tal senso si esprime anche il pre- valente orientamento giurisprudenziale.
Il ricorso è quindi fondato ed è meritevole di accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
3 accerta e dichiara che il Sig. nato in [...] il [...], C.F: CP_1 [...]
residente Venturina Terme Comune di Campiglia Marittima ( LI) via C.F._3
Marzabotto n. 8, è debitore nei confronti del Sig. della somma di €. 9.118,39 Parte_1
a titolo di indennità di occupazione da febbraio 2021 a maggio 2022 e dei ratei condominia- li, oltre interessi dal dì del dovuto sino alla data dell'effettivo soddisfo e per l'effetto con- danna il Sig. , nato in [...] il [...], C.F.: , al CP_1 C.F._2 pagamento in favore del Sig. della somma di €. 9.118,39 a titolo di indennità Parte_1
di occupazione da febbraio 2021 a maggio 2022 e di ratei condominiali, oltre interessi dal dì del dovuto sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Condanna il sig. nato in [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
residente Venturina Terme Comune di Campiglia Marittima ( LI) via Marzabotto n. 8, al pagamento in favore del sig. delle spese del giudizio che liquida in complessi- Parte_1 vi € 5.077,00 di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva del giu- dizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre spese gene- rali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 9 luglio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott.ssa Sara Micheletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3258/2023 con OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASAGLIA Parte_1 C.F._1 ERICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CASAGLIA ERICA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elet- CP_1 C.F._2 tivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
.
In data 26,06.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da preverbale di udienza depositato agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato il Sig. citava in giudizio il Sig. Pt_1 CP_1
chiedendo il pagamento della indennità di occupazione dell'immobile di sua proprietà che
1 aveva concesso in locazione al convenuto e che quest'ultimo aveva continuato ad occupare anche una volta intervenuta la risoluzione del contratto. Nonostante la regolarità della noti- fica il convenuto non si costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Il ricorrente, in seno alla prima udienza, dava altresì atto che nel ricorso vi era un mero er- rore materiale per cui laddove vi era scritto doveva intendersi e Per_1 CP_1
chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nell'atto introduttivo.
Venivano ammessi i mezzi di prova richiesti da parte ricorrente, ed espletata la prova testi- moniale limitatamente al teste stante la rinuncia del ricorrente al teste Tes_1 Tes_2
[...]
Il convenuto nonostante l'avvenuta regolare notifica del verbale dell'udienza di ammissione dell'interpello, notifica che il Sig. aveva ritirato personalmente, non compariva per CP_1
rendere l'interrogatorio, tanto che l'interrogatorio veniva dichiarato andato deserto.
Veniva fissata l'udienza di discussione con termine per il deposito di note conclusive: la causa veniva quindi trattenuta in riserva per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento
La ricostruzione dei fatti storici allegati da parte ricorrente, trova conferma nella documen- tazione agli atti e nella deposizione resa dalla teste escussa.
La mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale da parte del Sig. CP_1
induce il Giudicante a ritenere, ex art. 232 c.c., come ammessi i fatti dedotti nell'interroga- torio.
E' emerso dunque in giudizio che il Sig. è proprietario di un immobile posto Parte_1
in Piombino (LI) via E.De Amicis n. 64/A; che detto immobile era stato concesso in loca- zione al Sig. dal 01.09.2010 al 31.08.2014, con rinnovo automatico per pari tempo, CP_1
per un canone di locazione mensile di €. 560,00 da pagarsi in rate anticipate entro e non ol- tre il 10 di ogni mese, oltre ratei condominiali;
che detto contratto alla scadenza era stato rinnovato per altri 4 anni (dal 01.09.2014 al 31.08.2018); che era stato poi risolto anticipa- tamente nel mese di febbraio 2017; che il conduttore sig. ha omesso di pagare il ca- CP_1
none di locazione del mese di febbraio 2017; che parte ricorrente aveva comunicato la riso- luzione del suddetto contratto di locazione, mettendo in mora il convenuto per il mese di
2 febbraio 2017, chiedendo, altresì, la riconsegna dell'immobile libero da persone e cose entro e non oltre la data del 13.03.2017.
E' altresì emerso che il Sig. dopo aver pagato la mensilità di febbraio 2017, nono- CP_1
stante l'intervenuta risoluzione del contratto, ha continuato ad abitare l'immobile pagando la somma di € 560,00 a decorrere da marzo 2017 (oltre ai ratei condominiali) non più a tito- lo di canone di locazione ma di indennità di occupazione, e che ha poi smesso di pagare Il
l'indennità di occupazione dell'immobile di cui sopra e i ratei condominiali a decorrere dal
CP_ febbraio 2021 fino a maggio 2022 (allorquando il sig. ha rilasciato spontaneamente l'immobile riconsegnando le chiavi).
Nel caso di specie si ravvisa pertanto un'occupazione sine titulo del bene immobile da parte
CP_ del sig. che si è protratta dal mese di marzo 2017 sino al mese di maggio 2022, cui con- segue, ai sensi di legge, l'obbligo del conduttore di versare al proprietario del bene un'in- dennità di occupazione commisurata al canone mensile corrisposto e stabilito con il contrat- to di locazione.
Si ritiene, infatti, che il rapporto che si instaura fra le parti non è autonomo, ma consequen- ziale o comunque dipendente dal rapporto contrattuale e che anche la somma a titolo di in- dennità deve, dunque, essere commisurata ai parametri del contratto stipulato.
In tali casi, l'art 1591 c.c. stabilisce chiaramente che l'occupante deve continuare a corri- spondere il canone di locazione pattuito, senza che il proprietario debba dimostrare ulteriori danni, in quanto la normativa prevede il mantenimento degli obblighi contrattuali anche do- po la scadenza.
L'art. 1591 c.c. assicura, in altre parole, al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato. In tal senso si esprime anche il pre- valente orientamento giurisprudenziale.
Il ricorso è quindi fondato ed è meritevole di accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
3 accerta e dichiara che il Sig. nato in [...] il [...], C.F: CP_1 [...]
residente Venturina Terme Comune di Campiglia Marittima ( LI) via C.F._3
Marzabotto n. 8, è debitore nei confronti del Sig. della somma di €. 9.118,39 Parte_1
a titolo di indennità di occupazione da febbraio 2021 a maggio 2022 e dei ratei condominia- li, oltre interessi dal dì del dovuto sino alla data dell'effettivo soddisfo e per l'effetto con- danna il Sig. , nato in [...] il [...], C.F.: , al CP_1 C.F._2 pagamento in favore del Sig. della somma di €. 9.118,39 a titolo di indennità Parte_1
di occupazione da febbraio 2021 a maggio 2022 e di ratei condominiali, oltre interessi dal dì del dovuto sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Condanna il sig. nato in [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
residente Venturina Terme Comune di Campiglia Marittima ( LI) via Marzabotto n. 8, al pagamento in favore del sig. delle spese del giudizio che liquida in complessi- Parte_1 vi € 5.077,00 di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva del giu- dizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre spese gene- rali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 9 luglio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott.ssa Sara Micheletti
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