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9 settembre 1973
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18 agosto 1993
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7 agosto 2012
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Art. 44.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 267
(3) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 267
(3) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2016, n. 13919Provvedimento: […] P.R. n. 1256 del 1971, dell'art. 44 della legge n. 519 del 1973, della legge n. 833 del 1973 in ordine alla esclusione di una responsabilità extracontrattuale dell'ospedale per l'omesso controllo sulle sacche di sangue ed alla 5 L.R omessa considerazione della attività di raccolta del sangue, che è di competenza territoriale, e non accentrata, come attività pericolosa. […]Leggi di più...
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