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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 444 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
CANTAVENERA DOMENICO
- ricorrente in riassunzione, già appellato - C O N T R O
[...]
Controparte_1
[...]
- resistente contumace, già appellante - All'udienza del 26/06/2025 il procuratore del ricorrente ha concluso come da atto di riassunzione. FATTO Con ricorso depositato il 9 marzo 2016 le indicate in Parte_2 epigrafe avevano proposto appello avverso la sentenza n. 18/2016 del Tribunale di Agrigento, che aveva affermato il diritto di - già Parte_1 dipendente del con la qualifica funzionale di CA Controparte_2 tecnico, transitato nel della Regione Sicilia ai sensi della L.R. Controparte_1
n.36/2004 ed ivi classificato nella categoria C posizione economica 7, con la qualifica di Perito Superiore - ad essere inquadrato nella categoria D5 fin CP_1 dal mese di luglio 2007, previa disapplicazione della tabella di equiparazione di cui al D.P. del 20.04.2007 e dell'atto di inquadramento n. 420 registrato il 22.06.2007, limitatamente alla parte in cui aveva previsto l'inquadramento del ricorrente nella categoria C posizione economica 7, compensando le spese di lite.
1 La decisione era stata riformata da questa la Corte, in diversa composizione, che, con sentenza n.1610/2017 del 7.07.2017, aveva respinto le domande proposte con il ricorso di primo grado, compensando le spese del doppio grado;
ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte aveva rilevato che la tabella di corrispondenza approvata con D.P. 20 aprile 2007, che aveva previsto l'equiparazione fra l'SS CA ES (del ES Regionale) e CP_1
l'SS CA (del ES ), era stata emanata in conformità alle CP_1 CP_3 previsioni della legge regionale n. 4/2007, con la quale il personale non direttivo era stato inquadrato nella categoria B o nella categoria C, a seconda del ruolo di provenienza previsto dalla legge n. 201/1995; in particolare, era stato previsto l'inquadramento in C del personale che, come l'appellato, rientrava fra i lavoratori indicati dall'art. 39 (ruolo dei periti) della richiamata legge n. 201/1995; ha aggiunto che il ricorrente non aveva spiegato “in che cosa le funzioni del nuovo inquadramento divergerebbero da quelle precedentemente svolte, tale per cui dovrebbe inferirsi la illegittimità della tabella di corrispondenza e dell'inquadramento in base alla stessa disposto”; rilevava, semmai, come il lavoratore avesse fondato la domanda sull'art. 1, comma 8, della L.r. n. 4/2007, applicabile, tuttavia, al solo personale già inserito nel ruolo del Corpo ES della;
infine, non ha condiviso le conclusioni del Controparte_1
Tribunale quanto all'equiparazione disposta dall'art. 22 della L.R. n. 7/2001, trattandosi di disciplina dettata ai soli fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile prevista dalla l.r. n. 41/1985 e dalla l.r. n. 11/1988. Con ordinanza n. 3138/2024 del 2.02.2024, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da con cui si Parte_1 censurava la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 4 comma 7 della L. nr. N. 36/2004, dell'art. 10, comma 9, della L.R. Sicilia n. 9/2006, e degli artt. 3 e 5 del D.M. del 5 luglio 2005, pubblicato il 13 settembre 2005; in particolare, il ricorrente lamentava che, avendo presentato regolare e tempestiva domanda di trasferimento – quasi due anni prima della data di entrata in vigore della L. R. n. 4/2007 e del D.P. dell'aprile dello stesso anno – il Dipartimento Regionale avrebbe dovuto operare immediatamente l'equiparazione tra le qualifiche possedute dal personale proveniente dal Corpo ES dello Stato e quelle del personale del Corpo ES della Regione e procedere così al loro inquadramento in base alla normativa allora vigente;
se ciò fosse stato fatto, proseguiva il ricorrente, tenendo conto dei criteri di equiparazione previsti dal D.M. 5 luglio 2005, lo stesso avrebbe dovuto essere inquadrato nella qualifica di SS TE ES (geometra) categoria D5; avrebbe, dunque, errato la Corte territoriale nell'escludere la sussistenza di un ritardo imputabile
2 all'amministrazione nel provvedere al suo transito nel Corpo ES Regionale sia nel ritenere, conseguentemente, corretto l'inquadramento operato sulla scorta di una disciplina sopravvenuta, dovendosi, invece, avere riguardo alla disciplina in vigore al momento della domanda di trasferimento.
La suprema Corte ritenendo fondate tali doglianze, ha premesso che:
- la legge n. 36 del 2004 ha previsto, al comma 7 dell'art. 4, che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato poteva chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti economici stabiliti dalla stessa previsione, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove prestava servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono stati rimessi ad un provvedimento del CA del Corpo ES dello Stato, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (D.M. del 5 luglio 2005);
- la Regione Sicilia ha consentito il passaggio con la L.R. n. 9 del 2006 il cui art. 10 comma 9 autorizzava il Dipartimento Regionale Foreste ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo ES della Regione, “nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute”, il personale del Corpo ES dello Stato in servizio in Sicilia che avesse presentato domanda di trasferimento;
ai sensi del predetto articolo 4, comma 7 L. n. 36/2004, lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sarebbero stati disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo ES della Regione, facendo, tuttavia, salvo “lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento”;
- al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n.9/2006, al personale del Corpo ES della Regione si applicavano l'art.5 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. della n. 33 del 2 luglio 2001, che Controparte_1 prevedevano la classificazione del personale in quattro categorie (A,B,C,D) e stabilivano i criteri per il primo inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l'anzianità di servizio;
- successivamente, con la legge regionale n. 4 del 27 febbraio 2007 la Regione Sicilia, per quel che in questa sede rileva, ha: a) istituito per il personale non direttivo del Corpo ES Regionale i medesimi ruoli (statali) previsti dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del d.lgs. n. 201/1995; b) previsto l'inquadramento nella
3 categoria B del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti nonché a quello degli operatori e collaboratori;
c) attribuito la categoria C ai sovrintendenti, agli ispettori ed ai periti;
- con D.P. Reg. del 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l'ordinamento professionale e l'articolazione delle posizioni all'interno delle rispettive categorie, fissando, all'art. 44, le corrispondenze tra le qualifiche del Corpo ES Regionale e quelle del Corpo ES dello Stato. Così ricostruito il quadro normativo, la Corte ha rilevato che, sia al momento della presentazione della domanda ex art. 4, comma 7, della legge n. 36 del 2004, sia alla data di emanazione della legge regionale n. 9 del 2006, la classificazione del personale del Corpo ES Regionale e lo stato giuridico ed economico dello stesso non erano quelli dettati - solo successivamente - dalla l.r. n. 4 del 2007, sicché il passaggio dal ruolo statale a quello regionale non poteva che avvenire sulla base della disciplina all'epoca vigente e le corrispondenze dovevano essere stabilite, a prescindere dall'adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi a confronto;
la l.r. n. 9 del 2006, ha soggiunto, “non condiziona il passaggio all'adozione delle tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa i criteri per l'inquadramento, ossia, da un lato, la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall'altro l'applicazione della disciplina valevole per gli appartenenti al Corpo ES Regionale, previa individuazione del profilo professionale corrispondente”; valutazione, quest'ultima che, secondo la Corte, poteva e doveva essere espressa in relazione alle declaratorie dei profili nei rispettivi ordinamenti, sicché andavano valutati anche i criteri dettati dall'art.5 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai fini dell'inquadramento nelle categorie A, B, C e D. Ha quindi, concluso, affermando che aveva errato la Corte territoriale nel ritenere corretto l'inquadramento del ricorrente valorizzando i criteri dettati dalla l.r. n. 4 del 2007, atteso che la legge in parola è entrata in vigore in un momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio (ovvero la domanda del dipendente e l'autorizzazione regionale all'inquadramento nei limiti delle vacanze). Ritenuta, dunque, assorbita la seconda censura (relativa ad una prospettata discriminazione – indotta dall'omessa applicazione della L. n. 4/2007 - tra il personale proveniente dal Corpo ES e quello già in precedenza CP_2 inquadrato nel ha cassato sentenza impugnata e Controparte_1 rinviato a questa Corte in diversa composizione, al fine di procedere ad un nuovo
4 esame secondo il principio di diritto enunciato, e provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Con ricorso depositato il 23 aprile 2024 ha Parte_1 riassunto il giudizio, domandando la conferma della sentenza di primo grado e comunque l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso di primo grado. L'Amministrazione Regionale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è nuovamente costituita nella presente fase. All'udienza del 26 giugno 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce. MOTIVI Va anzitutto dichiarata la contumacia dell
[...]
, in quanto non costituitosi nel Controparte_4 presente grado, sebbene ritualmente citato (cfr Cass. n. 15489/2000). Giova, inoltre, ricordare che nell'analisi delle domande formulate, questa Corte, quale giudice di rinvio, ai sensi dell'art.384 c.2 c.p.c., è certamente vincolata ad un criterio di stretta devoluzione nel quale il giudice è chiamato ad applicare nel riesame del merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e a non esorbitare dal solco delle questioni di fatto e di diritto che ne costituiscono l'indefettibile antecedente logico-giuridico; si parla, infatti, di giudizio chiuso per definire una tipologia di accertamento nel quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata (art. 394 comma 2° c.p.c.) cosicché è preclusa ad esse ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 5137 del 21/02/2019). Trasfusi i concetti che precedono nell'odierna fattispecie processuale, limitato il thema decidendum nei sensi indicati dalla Suprema Corte, ritiene questo collegio che, in applicazione del principio di diritto enunciato nell'ordinanza di rinvio ed in considerazione dei fatti così come definitivamente emersi dal compendio probatorio in atti, la sentenza di primo grado vada confermata. La pretesa del ricorrente si fonda sulle seguenti considerazioni:
5 - vi è perfetta corrispondenza tra il profilo professionale di Controparte_5
già rivestito dal ricorrente nel Corpo ES Statale (come risultante
[...] dalla declaratoria di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 205/2001) e quello di SS TE ES (geometra) (secondo l'art. 14 del D.P. n. 10 del 22.06.2001, che rimanda alle declaratorie di cui al CCNL del comparto);
- l'inquadramento del personale appartenente al Corpo ES Regionale in servizio nel 2000 è avvenuto sulla base delle tabelle di cui ai Decreti Presidenziali 22.06.2001 nn.9 e 10, con cui sono stati recepiti, rispettivamente, l'accordo sulla riclassificazione del personale regionale non di ruolo dirigenziale del 28/02/2001 (ai sensi dell'art.5 L.r. n.10/2000) e al cui interno era inserita la tabella “A” di corrispondenza fra gli ex livelli e le categorie e le posizioni economiche previste dal nuovo sistema di inquadramento del personale (che ha suddiviso, appunto, il personale in 4 categorie A,B,C,D, con le relative posizioni economiche all'interno di ciascuna), e l'ordinamento professionale del personale regionale e degli Enti, che teneva altresì conto della permanenza nella qualifica ossia dell'anzianità di servizio, del titolo di studio e delle mansioni svolte;
- in base alla suddetta tabella A allegata al D.P. n. 9 del 22.06.2001, il personale del Corpo ES Statale già appartenente al VII° livello è transitato in cat. D1 e quello già appartenente al VII° livello con PEO alla cat. D2;
- inoltre, secondo la tabella di cui all'art.13 del D.P. n.10/2001, “il personale appartenente alle categorie D1 e D2, giusta accordo del 28.02.2021 con almeno 10 anni di effettivo servizio in possesso del diploma di secondo grado (situazione nella quale versava il nostro ricorrente, n.d.e) viene collocato in categoria D4, con verifica delle attitudini tecnico professionali a seguito di corso di formazione…”, posizione che era stata poi elevata a D5 ai sensi dell'art. 109 del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione del 16.05.2005;
- le mansioni svolte dal ricorrente nella qualità di dipendente del Corpo ES
con l'inquadramento di Perito prima del passaggio CP_2 Controparte_5 al Corpo ES Regionale erano identiche a quelle svolte dai dipendenti del Corpo ES della Regione Sicilia con l'inquadramento di SS TE ES (controparte non ha contestato in fatto la superiore circostanza né durante il giudizio di primo grado, né in appello, né naturalmente durante il giudizio davanti la Suprema Corte);
- la tabella di cui all'art. 77 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 (rubricato: Equiparazioni tra Corpo forestale della Regione e Corpo forestale dello Stato ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile) ha equiparato il profilo di
“Perito Superiore del CFS al profilo di SS TE ES” del Corpo
6 ES Regionale;
tale equiparazione, anche se predisposta ai fini dell'indennità mensile pensionabile, può essere utilizzata come ulteriore parametro di riferimento. Ciò posto, va rammentato che la Suprema Corte, con l'ordinanza di rinvio, nell'affermare che il passaggio dal ruolo statale del CFS a quello del FR doveva avvenire sulla base della L.r. n.9/2006, vigente ratione temporis, (e non secondo la successiva L.r. n.4/2007), ha parimenti precisato che “le corrispondenze dovevano essere stabilite, a prescindere dall'adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due Corpi a confronto”, sottolineando che
“la L.r. n.9/2006 non condiziona il passaggio all'adozione delle tabelle”, ma detta essa stessa i criteri per l'inquadramento nel FR, stabilendo sia “la conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva domandato il trasferimento”, sia
“l'applicazione della disciplina valevole per gli appartenenti al Corpo ES Regionale, previa individuazione del profilo professionale corrispondente”; valutazione, quest'ultima, da compiersi secondo “le declaratorie dei profili nei rispettivi ordinamenti” (ossia secondo i criteri dettati dalla l.r. n.10/2000 art.5 e dai DD. Pres n.9 e 10/2001, ai fini dell'inquadramento nella categoria A,B,C,D). Le argomentazioni del ricorrente che correttamente, quindi, riconducono alla previsione della L.r. n.10/2000 e ai Decreti Presidenziali citati, si basano sul presupposto della corrispondenza fra l'inquadramento e le mansioni proprie del Perito Superiore Geometra, qualifica di provenienza, e quelle tipiche di “SS tecnico forestale”, nell'organico del Corpo ES Regionale. Assume che la loro equivalenza vada rinvenuta nelle declaratorie dei rispettivi ordinamenti;
in particolare:
- quanto all'ordinamento statale, fa riferimento all'art. 40 del D. Lgs. n. 201/1995 che così dispone con riferimento alle funzioni dei periti: “1. Il personale del ruolo dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attività istruttoria e di studio. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati ed il trattamento dei testi.
2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia alla predisposizione ed attuazione delle attività che alla elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.
3. Può essere preposto ad unità operative coordinando l'attività di più persone con piena responsabilità per l'attività svolta e per i risultati conseguiti. Può inoltre svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione ed istruzione del personale.
4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato
7 contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti ed altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale.
5. Nell'ambito del ruolo dei periti, il personale appartenente alle qualifiche di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza può sostituire il superiore gerarchico” Con particolare riguardo al Perito Superiore Geometra, il D.M. del 22.12.1997 (“Individuazione dei profili professionali del Corpo ES dello Stato”) precisa:
“a) contenuto della professionalità: in possesso di approfondita preparazione professionale tecnica e pratica acquisita attraverso una lunga esperienza di lavoro, svolge, oltre alle sottoelencate attività, all'occorrenza, mansioni omogenee di qualifica inferiore con elevati contenuti di professionalità: azione di guida e di controllo del personale dipendente nell'ambito delle direttive e delle disposizioni di legge poste a base del settore in cui opera;
attività di ricerca, di studio e di didattica per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente;
funzioni di segretario in commissioni di esame per il reclutamento di personale per le esigenze tecniche del Corpo forestale dello Stato;
collabora ad attività di controllo in settori specifici previsti dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali;
collabora all'attività di ispezione tecnica, prevenzione e repressione di infrazioni e reati riguardanti la salvaguardia dell'ambiente e quella dei prodotti forestali e connessi;
in collaborazione con i superiori, attività di studio e ricerca per la stesura di programmi d'intervento generali e particolari nello specifico settore delle infrastrutture del Corpo forestale dello Stato;
compiti di formazione ed istruzione del personale;
è a conoscenza delle norme antinfortunistiche, di sicurezza e d'igiene del lavoro;
b) autonomia: ampia nell'esecuzione del lavoro, con capacità di apporto personale nell'individuare, proporre e/o attuare miglioramenti alle procedure con le varianti ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi nell'ambito delle direttive;
c) responsabilità: personale e di gruppo delle unità operative utilizzate.”;
- con riferimento, invece, all'ordinamento regionale, fa riferimento all'art. 14 del D.P. n. 10 del 22.06.2001 che, a sua volta rimanda alle categorie fissate dal CCNL del comparto Regioni - autonomie locali valido per il quadriennio 1998/2001 che ascriveva la figura del geometra alla cat. C, indicandone le seguenti caratteristiche:
“- approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenza è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi- amministrativi;
- media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
8 - relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente con attribuzioni di funzioni di polizia, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro di imprese”. Ed ancora, avuto riguardo alla L.R. n. 7 del 23.03.1997 (recante il previgente ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale) essa descriveva all'art. 14 le attribuzioni dell'assistente (“L'assistente provvede agli adempimenti istruttori richiesti degli affari affidatigli dal dirigente, con potere di firma dei relativi atti;
predispone i provvedimenti finali;
comunica agli interessati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione; rilascia certificati;
partecipa a commissioni, comitati e collegi”), specificandole poi all'art. 36 con riguardo al corpo forestale: “ Il dirigente tecnico forestale esercita le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici forestali. L'assistente tecnico forestale collabora con il dirigente tecnico forestale, svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dell'art. 14. Firma gli atti di competenza del perito agrario o del geometra, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale”. Dalla comparazione dei summenzionati profili emerge, pertanto, un'effettiva sovrapponibilità delle mansioni proprie del perito superiore (geometra) inquadrato nel Corpo ES Statale con quelle dell'SS TE ES, sia quanto alle competenze iniziali (“preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico scientifiche ed amministrativo-contabili, anche complesse”, “acquisita attraverso una lunga esperienza di lavoro” per il primo e “un grado di esperienza pluriennale…con necessità di aggiornamento”, per il secondo), sia con riguardo al grado di autonomia (“autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia alla predisposizione ed attuazione delle attività che alla elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli” per il primo;
“firma gli atti di competenza del geometra, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale”, e svolge mansioni “di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi- amministrativi”, il secondo); che, ancora, con riferimento al livello di responsabilità (“può essere preposto ad unità operative coordinando l'attività di più persone con piena
9 responsabilità per l'attività svolta e per i risultati conseguiti”, con “responsabilità personale e di gruppo delle unità operative utilizzate”, il primo, mentre il secondo intrattiene “relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative di appartenenza” ). Se tale comparazione conduce, dunque, a ritenere coincidente il profilo di Perito Superiore con quello di assistente tecnico forestale, in virtù quanto meno di una continenza delle mansioni di quest'ultimo in quelle proprie del primo, ciò induce a ritenere che, sebbene il geometra si trovi inquadrato, secondo il sistema classificatorio regionale in cat. C, tuttavia, in forza delle suddette tabelle di equiparazione e dei successivi interventi normativi, qui applicabili in virtù della verificata coincidenza di mansioni, tale figura è stata via via inquadrata nei livelli superiori, precisamente:
ai sensi della tabella A allegata al D.P. n. 9 del 22.06.2001, il personale del Corpo ES Statale già appartenente al VII° livello è direttamente transitato in cat. D1 e quello già appartenente al VII° livello con PEO (cui apparteneva il ricorrente) alla cat. D2; ai sensi del d.p.r.s. del 24 luglio 2003 (pubblicato in GURS del 29.08.2003 n. 38, v. doc. 4 produzione ricorrente), “Il personale appartenente alla categoria D, posizione economica 1 e 2, giusta accordo del 28.02.2001, con almeno dieci anni di effettivo servizio e in possesso del diploma di secondo grado, viene collocato nella posizione economica D4…”); ai sensi dell'art. 109 del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione del 16.05.2005, “…per l'anno 2005 la quota del F.A.M.P. da destinare alle progressioni economiche sarà determinata in modo da consentire a tutti i dipendenti l'acquisizione della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta, con effetto dal 1° marzo 2005”; ne consegue che il avrebbe automaticamente conseguito, dal 1° Parte_1 marzo 2005 la posizione economica D5. Infine, una volta inquadrato in cat. D, secondo la normativa vigente al momento in cui si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio (ovvero la domanda del dipendente e l'autorizzazione regionale all'inquadramento nei limiti delle vacanze), al dipendente si applicava tutta la normativa sopravvenuta che si andava ad innestare su tale iniziale qualifica;
pertanto lo stesso si sarebbe potuto successivamente giovare del disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge regionale n. 4 del 2007, con cui al personale già nei ruoli del FR (posizione di cui avrebbe dovuto beneficiare il ricorrente sin dal 2006, secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte) è stato riconosciuto anche l'inquadramento giuridico equivalente a quello economico, già ottenuto ai sensi della L.R. n. 10/2000 e dei decreti presidenziali nn. 9 e 10 del
10 22.06.2001 (“In fase di prima applicazione della presente legge, il personale già dei ruoli del Corpo forestale della , tenuto conto del disposto dell'articolo 5 della legge regionale Controparte_1
15 maggio 2000, n. 10, essendo già inquadrato in categorie e posizioni di cui ai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
[...]
n. 33 del 2 luglio 2001, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche del ruolo CP_1 previsto con la presente legge nella rispettiva categoria di appartenenza, mantiene la propria posizione economica e percepisce la relativa indennità mensile pensionabile”); cosicché, all'attribuzione della posizione economica D5, deve essere accompagnato l'inquadramento giuridico di Funzionario Direttivo, secondo il sistema di classificazione previsto del citato D.P. n. 9/2001.
Per quanto suesposto, ed in difetto di appello incidentale (che il Parte_1 non ha proposto né nel precedente grado di appello né in questo) in ordine
[...] alla decorrenza del riconoscimento del chiesto inquadramento, la sentenza di primo grado va integralmente confermata, anche con riferimento alla statuizione delle spese, il cui capo non è stato specificamente impugnato dal lavoratore.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione, conferma la sentenza n.18/2016 emessa dal Tribunale di Agrigento il 13 gennaio 2016. Condanna l'amministrazione regionale appellata a pagare a Parte_1
le spese del precedente giudizio di appello, di quello di legittimità e di
[...] questo grado di rinvio, che liquida rispettivamente in € 3.308,00, € 2.757,00 ed € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Palermo, il 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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