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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PIERRI Parte_1
ANTONIETTA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CINOTTI PIETRO Controparte_1 presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20.06.2025 le parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto. Il
Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Capodrise il 28.11.1998; - che dallo stesso sono nati tre figli:
(06/06/1999), (16/10/2001) e (28/09/2006); - che, essendo divenuta Per_1 Per_2 Per_3 2
la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 20.06.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza ovunque creda;
2. la casa coniugale, di proprietà del SI. , resta a lui assegnata Controparte_1 continuando a viverci con i figli e , con tutto il mobilio e le Per_1 Per_2 suppellettili ivi presenti, fatta eccezione per gli effetti personali (vestiario, attrezzi da lavoro etc.) di proprietà esclusiva della SI.ra che provvederà a Parte_1 ritirare in accordo con il marito, qualora non lo avesse già fatto nelle more del presente procedimento;
3. i coniugi concordano per l'affidamento congiunto della figlia maggiorenne non autosufficiente , con collocazione prevalente presso la madre, nella sua Per_3 abitazione in Caserta, alla via Buonocore n.20;
4. le spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche documentate per la figlia maggiorenne non autosufficiente saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge, fatta eccezione per le spese di acquisto dei libri universitari, che saranno sostenute per l'intero dal SI. , mentre, per quanto riguarda la retta Controparte_1
(tassa ed iscrizione annuale) i separandi coniugi si impegnano a pagarla ad anni alterni, con l'intesa che il primo anno sarà sostenuta dal padre;
3
5. l'assegno unico familiare sarà percepito dalla SI.ra , quale coniuge Parte_1 collocatario della figlia maggiorenne non autosufficiente che, dunque, sarà inserita nel nucleo familiare della madre;
6. il SI. si impegna a versare la somma di Euro 200,00 mensili a titolo di Controparte_1 mantenimento in favore della SI.ra entro il giorno 27 di ogni mese, Parte_1 da corrispondersi a mezzo bonifico sulla Postepay a lei intestata n.
5333171198980159;
7. il SI. si impegna a versare la somma di Euro 200,00 mensili a titolo di Controparte_1 mantenimento in favore della entro il giorno 27 di ogni mese, da Per_3 corrispondersi a mezzo bonifico sulla Postepay intestata a n. Controparte_3
5333175600792375;
8. i coniugi si impegnano a liquidare il conto cointestato ad entrambi;
9. i coniugi si fanno carico, ognuno per la metà, degli eventuali debiti contratti personalmente durante il periodo di matrimonio e fino alla data di pronuncia della separazione;
10. con il presente accordo i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto innanzi riportato.
11. i coniugi prestano vicendevolmente reciproco consenso anticipato al rilascio del passaporto ed allo espatrio personale, anche per ragioni di turismo e di lavoro.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole. Tenuto conto della maggiore età di Per_3 deve ritenersi che alcuna disposizione in punto di affido vada adottata nei confronti della stessa.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 20/06/2025
Il Presidente 4
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PIERRI Parte_1
ANTONIETTA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CINOTTI PIETRO Controparte_1 presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20.06.2025 le parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto. Il
Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Capodrise il 28.11.1998; - che dallo stesso sono nati tre figli:
(06/06/1999), (16/10/2001) e (28/09/2006); - che, essendo divenuta Per_1 Per_2 Per_3 2
la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 20.06.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza ovunque creda;
2. la casa coniugale, di proprietà del SI. , resta a lui assegnata Controparte_1 continuando a viverci con i figli e , con tutto il mobilio e le Per_1 Per_2 suppellettili ivi presenti, fatta eccezione per gli effetti personali (vestiario, attrezzi da lavoro etc.) di proprietà esclusiva della SI.ra che provvederà a Parte_1 ritirare in accordo con il marito, qualora non lo avesse già fatto nelle more del presente procedimento;
3. i coniugi concordano per l'affidamento congiunto della figlia maggiorenne non autosufficiente , con collocazione prevalente presso la madre, nella sua Per_3 abitazione in Caserta, alla via Buonocore n.20;
4. le spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche documentate per la figlia maggiorenne non autosufficiente saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge, fatta eccezione per le spese di acquisto dei libri universitari, che saranno sostenute per l'intero dal SI. , mentre, per quanto riguarda la retta Controparte_1
(tassa ed iscrizione annuale) i separandi coniugi si impegnano a pagarla ad anni alterni, con l'intesa che il primo anno sarà sostenuta dal padre;
3
5. l'assegno unico familiare sarà percepito dalla SI.ra , quale coniuge Parte_1 collocatario della figlia maggiorenne non autosufficiente che, dunque, sarà inserita nel nucleo familiare della madre;
6. il SI. si impegna a versare la somma di Euro 200,00 mensili a titolo di Controparte_1 mantenimento in favore della SI.ra entro il giorno 27 di ogni mese, Parte_1 da corrispondersi a mezzo bonifico sulla Postepay a lei intestata n.
5333171198980159;
7. il SI. si impegna a versare la somma di Euro 200,00 mensili a titolo di Controparte_1 mantenimento in favore della entro il giorno 27 di ogni mese, da Per_3 corrispondersi a mezzo bonifico sulla Postepay intestata a n. Controparte_3
5333175600792375;
8. i coniugi si impegnano a liquidare il conto cointestato ad entrambi;
9. i coniugi si fanno carico, ognuno per la metà, degli eventuali debiti contratti personalmente durante il periodo di matrimonio e fino alla data di pronuncia della separazione;
10. con il presente accordo i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto innanzi riportato.
11. i coniugi prestano vicendevolmente reciproco consenso anticipato al rilascio del passaporto ed allo espatrio personale, anche per ragioni di turismo e di lavoro.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole. Tenuto conto della maggiore età di Per_3 deve ritenersi che alcuna disposizione in punto di affido vada adottata nei confronti della stessa.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 20/06/2025
Il Presidente 4
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
dott.ssa Giovanna Caso