Art. 7.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , per l'anno finanziario 1970, e' autorizzata in, lire 8.200.000.000 ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , per l'anno finanziario 1970, e' autorizzata in, lire 8.200.000.000 ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.