Articolo 15 della Legge sull'emigrazione
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Versione
11 dicembre 1919
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Versione
15 agosto 1928

Art. 15


I cittadini, che a norma delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione sono considerati o si presumono emigranti, per uscire dal Regno devono essere muniti di passaporto per l'estero. Tale passaporto e' rilasciato dalle autorita' competenti a norma delle disposizioni vigenti, secondo le istruzioni impartite dal Commissariato generale dell'emigrazione.

Il rilascio e la rinnovazione dei passaporti per l'estero per le persone indicate nel comma precedente e per le loro famiglie, qualunque sia il numero delle persone inscritte nel passaporto, sono soggetti alla tassa di lire due, che e' devoluta integralmente al Fondo per l'emigrazione. Durante il periodo di validita' del passaporto potra' sul passaporto medesimo venire modificata da una delle autorita' competenti la indicazione della destinazione, previo pagamento di lire una che e' devoluta al Fondo per l'emigrazione.

Le tasse sui passaporti devolute al Fondo per l'emigrazione sono rappresentate da una speciale marca da bollo da fornirsi dal Commissariato generale dell'emigrazione, la quale sara' apposta sul passaporto dall'autorita' che lo rilascia. Trimestralmente le predette autorita', invieranno al Commissariato dell'emigrazione l'importo delle tasse riscosse insieme ad un elenco nominativo delle persone cui esse si riferiscono.

E' data altresi' facolta' al Commissariato dell'emigrazione di richiedere alle stesse autorita' la periodica trasmissione di un elenco nominativo delle persone non comprese nel comma primo del presente articolo, alle quali sia stato rilasciato il passaporto per l'estero.

Le contravvenzioni al primo comma del presente articolo sono punite con l'ammenda da L. 10 a L. 100, ed in caso di recidiva con l'arresto di 10 giorni a 6 mesi, salvo l'applicazione delle pene sancite per altri reati di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Le domande per il passaporto e la dichiarazione di nulla osta dovranno essere trasmesse dal sindaco alle autorita' competenti entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta corredata dai prescritti documenti, e l'autorita' competente dovra' rilasciare il passaporto entro ventiquattro ore dal ricevimento della domanda o dell'autorizzazione del Commissariato generale dell'emigrazione quando sia necessaria.

Gli atti necessari per ottenere il rilascio del passaporto per gli emigranti, che si recano all'estero a scopo di lavoro, e per le loro famiglie, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni tassa. ((8)) -------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Regio Decreto 21 giugno 1928, n. 1730 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' revocata l'esenzione dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa, concessa con l'ultimo capoverso dell'art. 15 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 [...] per gli atti necessari ad ottenere il rilascio del passaporto per gli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie".
Entrata in vigore il 15 agosto 1928
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