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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 600/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1561/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiiense 131-L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401533870 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12261/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto il recupero della TARI per gli anni 2020-2022 deducendo di non avere più la disponibilità dell'immobile dal 7 settembre 2017 e pertanto di non essere tenuta al pagamento del tributo.
Sotto altri profili, poi, deduce l'illegittimità dell'avviso e chiede l'annullamento e , subordinatamente,
l'annullamento delle sanzioni irrogate.
Roma Capitale si è costituita per resistere al ricorso.
In esito all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto
Risulta dagli atti che effettivamente la ricorrente non è più in possesso dell'immobile da data antecedente al periodo per il quale è chiesto il pagamento dell'imposta.
Tanto si evince dalla dichiarazione di cessazione in atti corroborata dalla dichiarazione di riconsegna delle chiavi, documentazione non contestata da parte convenuta.
Va condiviso l'orientamento della Cassazione che afferma che pur in caso di omessa denuncia di cessazione
( e qui la denuncia seppur tardiva c'è) la tassa non è dovuta laddove si offra la prova di non aver proseguito nella occupazione o detenzione dell'immobile (cfr Cass.24577 del 2015, 3742 2022 e recentemente Cass.
n. 15582 del 2025 alla cui completa ricostruzione del quadro normativo si rinvia).
Ne segue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese essendo stato l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione determinato anche dal comportamento del contribuente.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E ANNULLA L'ATTO IMPUGNATO. COMPENSA TRA LE PARTI LE
SPESE.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
il Giudice
RI RR
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1561/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiiense 131-L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401533870 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12261/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto il recupero della TARI per gli anni 2020-2022 deducendo di non avere più la disponibilità dell'immobile dal 7 settembre 2017 e pertanto di non essere tenuta al pagamento del tributo.
Sotto altri profili, poi, deduce l'illegittimità dell'avviso e chiede l'annullamento e , subordinatamente,
l'annullamento delle sanzioni irrogate.
Roma Capitale si è costituita per resistere al ricorso.
In esito all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto
Risulta dagli atti che effettivamente la ricorrente non è più in possesso dell'immobile da data antecedente al periodo per il quale è chiesto il pagamento dell'imposta.
Tanto si evince dalla dichiarazione di cessazione in atti corroborata dalla dichiarazione di riconsegna delle chiavi, documentazione non contestata da parte convenuta.
Va condiviso l'orientamento della Cassazione che afferma che pur in caso di omessa denuncia di cessazione
( e qui la denuncia seppur tardiva c'è) la tassa non è dovuta laddove si offra la prova di non aver proseguito nella occupazione o detenzione dell'immobile (cfr Cass.24577 del 2015, 3742 2022 e recentemente Cass.
n. 15582 del 2025 alla cui completa ricostruzione del quadro normativo si rinvia).
Ne segue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese essendo stato l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione determinato anche dal comportamento del contribuente.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E ANNULLA L'ATTO IMPUGNATO. COMPENSA TRA LE PARTI LE
SPESE.
Così deciso in Roma il 24.11.2025
il Giudice
RI RR