Decreto cautelare 15 novembre 2022
Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 12 aprile 2024
Decreto cautelare 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 15/12/2022, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01252/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2022, proposto da
IO CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della Ordinanza di rimozione n. 152 datata 20.10.2022 a firma del Responsabile del Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP - del Comune di Ugento avente ad oggetto “Ordinanza di rimozione di strutture balneari a carattere stagionale di cui alla C.D.M. n. 1154/2007” con la quale la predetta Amministrazione Comunale ha ingiunto al ricorrente di sgomberare l'area demaniale marittima occupata sine titulo e di rimuovere tutte le opere realizzate in assenza e/o in difformità dei relativi titoli edilizi, ripristinando lo stato dei luoghi entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione del predetto atto;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ugento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che ricorrono i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare;
Considerato che i titoli edilizi rilasciati dall’A.C. in date 28/6/2006 (n. 05/A.O.), 30/5/2017 (n.95/2017) e –soprattutto -19/7/2019 (n.50/2019) in favore della ricorrente e in accoglimento delle relative istanze edilizie (volte a realizzare un significativo ampliamento della struttura originaria così come a suo tempo assentita con il p.d.c. n.20/ del 22/7/2004) hanno evidente natura innovativa e sostituiva del titolo edilizio originario;
Considerato, sia pure sulla base di una sommaria cognitio , che i titoli edilizi successivamente rilasciati hanno autorizzato la realizzazione di un manufatto significativamente diverso da quello originario e che detti titoli non contengono alcun riferimento alla cd clausola di stagionalità;
Ritenuto opportuno pervenire re adhuc integra alla decisione nel merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’11 ottobre 2023.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO