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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/11/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1331 del 2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Francesco Schimio ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte attrice- contro
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Teresa Calfa ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
citato in giudizio l e ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Annullare le cartelle di pagamento nn.
13920090010508059000,13920110001959810000,1392020000033648400
0, 13920220002147122000 e l'avviso di accertamento n.
TD9010201053/2011, essendo gli stessi nulli ed inefficaci, ovvero accertare e dichiarare, l'insussistenza del diritto degli enti a pretendere le somme richieste per le ragioni di cui in parte motiva”. 1 Con comparsa depositata in data 7 febbraio 2024 si è costituita in giudizio l , la cui difesa ha rassegnato le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Dichiarare la …carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Vibo Valentia”.
All'udienza del 20 settembre 2024 è stata disposta la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 27 novembre 2025 è stata celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, formulata dalla parte convenuta, è meritevole di accoglimento.
A conforto della conclusione che precede giova rilevare:
- che l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- che la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. ordinanza n. 16986 del 25 maggio
2022) ha avuto modo di chiarire:
1) che <“Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria 2 spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria). In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “…se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si 3 risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”. Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite due ulteriori pronunzie di queste Sezioni Unite. Orbene, Cass. S.U., n.12642/2021 ha ritenuto che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. Sulla base di tali principi, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento>>;
2) che “Sulla stessa linea interpretativa si è infine mossa Cass. S.U.,
n.8465/2022 che, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al
Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di 4 pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”;
3) che, ancora, “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione
è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”.
I canoni ermeneutici appena richiamati sono applicabili al presente giudizio atteso che, nella specie, la controversia ha ad oggetto crediti di natura tributaria (quali sono l'IRAP, l'IRPEF e l'IVA), non è stata avviata alcuna esecuzione e ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione (cfr. atto introduttivo del giudizio: “Con il presente atto s'intende impugnare le seguenti cartelle esattoriali contenute nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000140000 ovvero:• Cartella esattoriale n.
13920090010508059000 contenente crediti IRAP, IRPEF ed IVA relativi all'anno 2006 con un importo totale di € 23.608,62 con presunta notifica il
06.07.2010; • Cartella esattoriale n. 13920110001959810000 contenente crediti IRAP, IRPEF ed IVA relativi all'anno 2007 con un importo totale di €
24.633,29 con presunta notifica il 12.11.2011; • Cartella esattoriale n.
13920200000336484000 contenente crediti IRPEF relativi all'anno 2016 con un importo totale di € 42.136,51 con presunta notifica il 05.03.2020; •
Cartella esattoriale n. 13920220002147122000 contenente crediti IRPEF 5 relativi all'anno 2017 con un importo totale di € 22.910,88 con presunta notifica il 03.06.2022; • Avviso di accertamento n. TD9010201053/2011 contenente crediti IRAP, IRPEF ed IVA relativi all'anno 2008 con un importo totale di € 112.182,85 con presunta notifica il 20.12.2011”).
Pertanto, in assenza di atti dell'esecuzione forzata tributaria, non può sussistere la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Civ. n. 26817 del
2024: “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché
l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla”; cfr. Cass. Civ. n. 32539 del 2024: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”).
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte: “la domanda proposta dalla società, basata sulla questione di prescrizione, in quanto non di carattere meramente esecutivo (Sez. U n. 16986 del 2020, in motivazione:
«l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario»), doveva essere conosciuta dal giudice tributario e non dal 6 giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell'esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento” (cfr. Cass. Civ. n. 32539 del 2024).
Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Resta assorbita ogni altra questione.
Infine, quanto alle spese di lite, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle stesse alla luce della evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema dei limiti del riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1331 del 2023 R.G., rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
-rimette le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto,
l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 28 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1331 del 2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Francesco Schimio ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte attrice- contro
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Teresa Calfa ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta-
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
citato in giudizio l e ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Annullare le cartelle di pagamento nn.
13920090010508059000,13920110001959810000,1392020000033648400
0, 13920220002147122000 e l'avviso di accertamento n.
TD9010201053/2011, essendo gli stessi nulli ed inefficaci, ovvero accertare e dichiarare, l'insussistenza del diritto degli enti a pretendere le somme richieste per le ragioni di cui in parte motiva”. 1 Con comparsa depositata in data 7 febbraio 2024 si è costituita in giudizio l , la cui difesa ha rassegnato le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Dichiarare la …carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Vibo Valentia”.
All'udienza del 20 settembre 2024 è stata disposta la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 27 novembre 2025 è stata celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, formulata dalla parte convenuta, è meritevole di accoglimento.
A conforto della conclusione che precede giova rilevare:
- che l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- che la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. ordinanza n. 16986 del 25 maggio
2022) ha avuto modo di chiarire:
1) che <“Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria 2 spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria). In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “…se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si 3 risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”. Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite due ulteriori pronunzie di queste Sezioni Unite. Orbene, Cass. S.U., n.12642/2021 ha ritenuto che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. Sulla base di tali principi, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla questione di prescrizione della pretesa fiscale che secondo la prospettazione attorea sarebbe maturata a monte della notifica della cartella di pagamento>>;
2) che “Sulla stessa linea interpretativa si è infine mossa Cass. S.U.,
n.8465/2022 che, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al
Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di 4 pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”;
3) che, ancora, “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione
è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”.
I canoni ermeneutici appena richiamati sono applicabili al presente giudizio atteso che, nella specie, la controversia ha ad oggetto crediti di natura tributaria (quali sono l'IRAP, l'IRPEF e l'IVA), non è stata avviata alcuna esecuzione e ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione (cfr. atto introduttivo del giudizio: “Con il presente atto s'intende impugnare le seguenti cartelle esattoriali contenute nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000140000 ovvero:• Cartella esattoriale n.
13920090010508059000 contenente crediti IRAP, IRPEF ed IVA relativi all'anno 2006 con un importo totale di € 23.608,62 con presunta notifica il
06.07.2010; • Cartella esattoriale n. 13920110001959810000 contenente crediti IRAP, IRPEF ed IVA relativi all'anno 2007 con un importo totale di €
24.633,29 con presunta notifica il 12.11.2011; • Cartella esattoriale n.
13920200000336484000 contenente crediti IRPEF relativi all'anno 2016 con un importo totale di € 42.136,51 con presunta notifica il 05.03.2020; •
Cartella esattoriale n. 13920220002147122000 contenente crediti IRPEF 5 relativi all'anno 2017 con un importo totale di € 22.910,88 con presunta notifica il 03.06.2022; • Avviso di accertamento n. TD9010201053/2011 contenente crediti IRAP, IRPEF ed IVA relativi all'anno 2008 con un importo totale di € 112.182,85 con presunta notifica il 20.12.2011”).
Pertanto, in assenza di atti dell'esecuzione forzata tributaria, non può sussistere la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Civ. n. 26817 del
2024: “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché
l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla”; cfr. Cass. Civ. n. 32539 del 2024: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”).
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte: “la domanda proposta dalla società, basata sulla questione di prescrizione, in quanto non di carattere meramente esecutivo (Sez. U n. 16986 del 2020, in motivazione:
«l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario»), doveva essere conosciuta dal giudice tributario e non dal 6 giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell'esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento” (cfr. Cass. Civ. n. 32539 del 2024).
Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Resta assorbita ogni altra questione.
Infine, quanto alle spese di lite, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle stesse alla luce della evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema dei limiti del riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1331 del 2023 R.G., rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
-rimette le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena, in difetto,
l'estinzione degli effetti sostanziali e processuali delle domande formulate;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 28 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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