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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/12/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1702/2021 R.G., avente ad oggetto: contratti atipici
TRA già (P.I. ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coggiatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma, alla via Antonio Stoppani, n. 1, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 09.12.2021, giuste ricevute di accettazione e consegna in atti, la conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Paola, il deducendo di essere titolare nei confronti di quest'ultimo Controparte_1 di una serie di crediti in virtù di contratti di cessione pro soluto stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio con la società cedente Labconsulenze s.r.l. e ritualmente notificati alla parte convenuta;
in particolare, di essere creditrice della somma pari ad € 13.030,03 per sorte capitale per le fatture emesse dalla predetta società a titolo di corrispettivo di somministrazioni/forniture erogate in favore dell'Ente, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di 1 pagamento della fattura (scadenza riportata nell'elenco prodotto in atti) costituente la predetta sorte capitale, sino al saldo, pari ad € 792,06 alla data del 6.12.2021; interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012; € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, recante in rubrica “Risarcimento dei costi di recupero”, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), d.lgs.
n. 192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, come interpretata dalla Commissione Europea, addebitati, nella fattura riepilogata nell'elenco in atti, a titolo di risarcimento forfettario del danno [€
40,00 moltiplicato per n. 3 fatture indicate nel dettaglio allegato alla fattura di cui al doc. n. 4 (doc.
n. 6)]; di aver ceduto successivamente i predetti crediti alla società mediante Parte_1 contratti di cessione dei crediti, redatti in forma di scrittura privata autenticati da Notaio e notificati all'Ente convenuto;
quest'ultimo, in esito al processo di cui al decreto del Controparte_2
, di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008, aveva certificato il credito
[...] di cui alle fatture cedute, fissando quale termine di pagamento il 25.11.2021; l'avvenuta certificazione confermava l'ammontare del credito ceduto, nonché l'esecuzione delle relative prestazioni;
che i predetti contratti di cessione avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessorie ai crediti e al loro esercizio.
L'attrice, pertanto, domandava, nel merito, di accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei crediti e, per l'effetto, di condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...] di: € 13.030,03 per sorte capitale, di cui alla fattura riepilogata nell'elenco prodotto in Parte_1 atti;
interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del d.lgs n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012
e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale sino al saldo;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, addebitati nella fattura riepilogativa, a titolo di risarcimento forfettario del danno [€ 40,00 moltiplicato per n. 3 fatture indicate nel dettaglio allegato alla fattura di cui al doc. n.
2 4 (v. doc. n. 6)]; in via subordinata, di accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di di ogni diversa somma Parte_1 che fosse ritenuta dovuta a er sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi Parte_1 sulla sorte capitale o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del d.lgs.
n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, e/o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, o con decorrenza dalla data di notifica dell'atto atto di citazione;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, in relazione alla fattura emessa a titolo di risarcimento forfettario del danno;
in via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente avesse sollevato contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il Parte_1 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di ogni diversa somma che sarebbe dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; con la precisazione, in ogni caso, che sull'importo dovuto a titolo di risarcimento forfettario del danno ex art. 6, d.lgs. n. 231/2002 sono, altresì, dovuti, gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento con riferimento alla singola fattura sottostante tardivamente pagata (la scadenza della fattura tardivamente pagata che ha generato il diritto al risarcimento forfettario del danno è da intendersi quale dies a quo per l'insorgenza del diritto a richiedere il risarcimento forfettario del danno atteso che lo stesso è dovuto ex lege in ragione del ritardo nel pagamento); in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, il giudice, all'udienza del 4.05.2022 dichiarava la contumacia del e, in data 17.09.2025, assumeva la causa in decisione, assegnando il Controparte_1 termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio, vi è in atti anzitutto l'elenco riepilogativo dei documenti estratti dal quale risultano n. 3 fatture emesse dalla società originariamente titolare del credito ovvero la società Labconsulenze s.r.l. per una sorte capitale complessivamente pari ad € 13.030,03.
Nello specifico, sono indicate: la fattura n. 102/2021, emessa il 20.01.2021, con scadenza il
1.02.2021, per un importo originale pari ad € 8.463,00, credito costituente la sorte capitale;
la fattura
3 n. 245/2021, emessa il 23.02.2021, con scadenza il 26.03.2021, per un importo pari ad € 4.300,00; la fattura n. 271/2021, emessa il 09.03.2021, con scadenza il 14.04.2021, per un importo pari ad €
267,03.
Le predette fatture, costituenti la sorte capitale insoluta, sono riportate mediante l'indicazione del Part nominativo della società che aveva emesso la fattura, successivamente ceduta a (colonna “Cod.
Identificativo Cedente”), del numero, della data di emissione, della data di scadenza, dell'importo originario e dell'importo residuo.
Risultano in atti, altresì, la fattura n. 90017999 indirizzata al avente Controparte_1 ad oggetto spese a recupero credito pari ad € 120,00 con valuta in data 2.12.2021 e per la quale è stato depositato anche il documento riepilogativo del documento estratto. Si precisa che la stessa è stata Part indicata in atti come fattura emessa da a titolo di risarcimento forfettario del danno;
certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9,comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni, avente n. 9528545000000014 ed emessa il 7.05.2021 a firma del Responsabile finanziario del dalla quale risulta l'importo complessivo di € 13.030,03 derivante Controparte_1 dalle fatture n. 271, 245, e 102 sopra menzionate;
la stessa certifica che il credito è liquido, certo ed esigibile e che sarebbe stato pagato dal in data 25.11.2021. CP_1
Quanto alla prova della titolarità attiva della sono stati depositati in giudizio: l'atto Parte_1 di cessione del credito pro soluto tra la società Labconsulenze s.r.l. e Parte_2 autenticato dal Notaio di Roma e registrato a Roma in data 16.07.2020 (n. 19423 Persona_1 serie 1T); relata di notifica ai sensi della L. 53/1994, a firma dell'avv. Stefano Dolcini, in qualità di procuratore di (in forza di procura generale alle liti conferita con atto Parte_2 notarile in data 17 gennaio 2013 al n. 4892/2495 di Repertorio, Notaio di Milano, Persona_2 registrato a Milano 6 in data 21 gennaio 2013 al n. 1537 serie 1T), della copia informatica dell'atto incluso in allegato in copia firmata digitalmente dal notaio di Roma inviata, in data Persona_1
28.7.2020, al in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni, conformemente alle istruzioni del cessionario;
atto di fusione per incorporazione autenticato dal
Notaio di Milano in data 1° marzo 2021 (rep. 11345, racc. 6043) per mezzo del Persona_3 quale la società ha incorporato nella previa redazione e Pt_1 Parte_2 stipulazione di un progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 ter c.c.,
[...]
(Cod. Fisc. e P. IVA . Parte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
Tanto premesso, la domanda proposta dalla in via principale risulta infondata ed in Parte_1 quanto tale non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
4 Dal compendio probatorio in atti risulta che a fondamento della propria pretesa l'attrice ha dedotto la titolarità del credito in virtù dell'atto di cessione intervenuto con Labconsulenze S.r.l., in data 15.7.20, attraverso la scrittura privata autenticata dal Notaio (Reg. n. 19423 serie 1T del 16.7.20 1476), regolarmente notificato al Comune di in data 28.7.20. Controparte_1
Ha evidenziato, altresì, che il debitore non aveva contestato la fornitura, né la quantificazione delle somme dovute, anzi aveva provveduto alla certificazione del credito di cui alle fatture cedute, fissando quale data di pagamento il 25.11.21 (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione).
Occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, nonché allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto un elenco riepilogativo relativo a n. 3 fatture contenenti gli importi residui non corrisposti dal a titolo di corrispettivo per le CP_1 somministrazioni/forniture erogate in favore dell'Ente dalla Labconsulenze S.r.l. (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice).
La parte attrice ha esposto, inoltre, la circostanza che il credito di cui si controverte è stato oggetto di certificazione da parte del Comune mediante la procedura elettronica di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/08 e successive modificazioni (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice).
Non risultano prodotte, invece, le fatture relative agli interessi maturati per ritardato pagamento con il dettaglio nelle note di debito, né i contratti originari stipulati dal Comune di Controparte_1 con la società cedente.
Il comportamento processuale del convenuto, rimasto contumace, non può equipararsi alla CP_1 mancata contestazione dei fatti dedotti dall'attrice a sostegno della propria domanda.
A tale riguardo, occorre infatti ulteriormente precisare che, secondo il costante orientamento della
Corte di Cassazione, ribadito con ordinanza 21 novembre 2022, n. 34170, “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio di non contestazione non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto”.
Del resto, la legge n. 69/2009, modificando l'art. 115 c.p.c., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita, sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in
5 considerazione del dettato letterale dell'art. 115 c.p.c. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass. 21/11/2014, n. 24885).
Deve escludersi, dunque, che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio e che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009). Part Ciò chiarito, la essendo parte del giudizio un Ente pubblico, aveva l'onere di produrre i contratti originari stipulati dal medesimo con la società cedente, la Labconsulenze S.r.l., per la fornitura delle prestazioni di cui alle fatture prodotte in giudizio.
E' noto infatti che, per giurisprudenza consolidata, i contratti conclusi dalla P.A. (compresi gli enti pubblici territoriali), ai sensi degli artt. 16 e 17 d.p.r. n. 2440/1923, sono soggetti alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. (cfr., ex multis, tra le più recenti, Sez. U, Sentenza n. 9775 del
25/3/2022, Sez. 2, Ordinanza n. 14592 del 26/5/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 510 del 14/1/2021;
Sez. 2, Ordinanza n. 11465 del 15/6/2020; Sez. 2, Sentenza n. 22778 del 12/9/2019; Sez. 2, Ordinanza
n. 27910 del 31/10/2018; Sez. L, Ordinanza n. 15645 del 14/6/2018; Sez. U, Sentenza n. 20684 del
9/8/2018, specificamente riferita agli enti pubblici territoriali).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr.
Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).
Infatti, la prova della conclusione del contratto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam consiste esclusivamente nella produzione del medesimo contratto scritto, non surrogabile dalla “non contestazione” (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018: “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”).
Pertanto, la non era esonerata dal produrre in giudizio i medesimi contratti scritti, Parte_1 in quanto, come detto, sottoposti a forma scritta ad substantiam e, quindi, non dimostrabili nemmeno ex art. 115 c.p.c.
6 In conclusione, in difetto degli originari contratti stipulati dall'Ente convenuto con la società Part erogatrice dei servizi, non può ritenersi provata la fonte negoziale del credito azionato dalla
Il richiamato principio, relativo alla forma scritta ad substantiam dei contratti in discorso, è stato ritenuto applicabile anche al contratto di appalto stipulato in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, escludendosi la possibilità d'invocare, in contrario, la disciplina dettata dal Regio Decreto
18 novembre 1923, n. 2440, articolo 17 che consente la stipulazione a trattativa privata di contratti con le imprese commerciali a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”: si è infatti rilevato che anche in questo caso occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta ed accettazione, non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo meramente verbale, come l'esecuzione della prestazione ad opera del privato, documentata dalle fatture trasmesse all'Amministrazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2016, n.
20690).
Anche la giurisprudenza di merito, in applicazione dei suddetti principi, ha costantemente ribadito che un contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione, così come previsto dal R.D. 2440/1923,
a pena di nullità, deve sempre avere la forma scritta che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che pure abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. La fattura commerciale è un mero documento contabile avente formazione unilaterale, che non costituisce titolo negoziale e non fornisce alcuna prova riguardo l'esistenza del medesimo, essendo riconosciuta in detta ipotesi al creditore la possibilità di agire con l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., che ha carattere residuale, essendo ammissibile solo quando il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non possa esperire altro rimedio (fra le tante, si cita Tribunale di Novara, sentenza n. 742 del 16 novembre 2023) .
Va accolta, invece, la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Secondo la Suprema Corte, a Sezioni Unite, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale,
7 nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 33954 del
05/12/2023).
Come chiarito da altra recente sentenza di legittimità (Cass. Sez. L., Sentenza n. 7178 del
18/03/2024), “l'esecuzione della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice…La decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata si riferisce, quando parla di illiceità dei contratti, alle ipotesi nelle quali il diritto alla prestazione non è riconosciuto a priori dall'ordinamento e non alle nullità derivanti dal mancato rispetto delle norme in tema di evidenza pubblica concernenti i contratti della
P.A. D'altronde, è consolidata la giurisprudenza che, in presenza di vizi formali della procedura volta alla stipula di un contratto di prestazione d'opera, ammette, in astratto, l'azione ex art. 2041 c.c.
(Cass., Sez. 3, n. 9809 del 9 aprile 2019; Cass., Sez. 6-1, n. 351 del 10 gennaio 2017; Cass., Sez. 3,
n. 3905 del 18 febbraio 2010). Lo stesso esame della giurisprudenza richiamata dalle Sezioni Unite
(Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio 2023; Cass., Sez. 2, n. 14085 dell'11 giugno 2010; Cass., Sez.
3, n. 10427 del 18 luglio 2002) suffraga questo esito, atteso che, nelle fattispecie sottese a dette pronunce, veniva in rilievo una nullità assoluta (Cass., Sez. 2, n. 21495 del 12 ottobre 2007; Cass.,
Sez. 2, n. 3021 del 15 febbraio 2005) disposta per l'esigenza di evitare la frode alla legge e, comunque,
l'aggiramento di norme indisponibili, poste a tutela di interessi generali. Nel caso in esame, invece,
l'azione di cui all'art. 2041 c.c. è l'unico rimedio esperibile da parte del ricorrente per ottenere, seppure in parte, il compenso al quale ritiene di avere diritto (ancora Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio 2023)”.
Tanto precisato, la domanda subordinata di arricchimento senza causa è fondata, sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti e, in particolare, dall'estratto documentale contenente l'elenco delle fatture non saldate con l'indicazione degli estremi e degli importi per il servizio erogato in favore dell'Ente dalla Labconsulenze S.r.l. (fattura n. 102/2021 del 20.01.2021, con scadenza il
1.02.2021, dell'importo di € 8.463,00; fattura n. 245/2021 del 23.02.2021, con scadenza il
26.03.2021, dell'importo di € 4.300,00; fattura n. 271/2021 del 09.03.2021, con scadenza il
14.04.2021, dell'importo di € 267,03) e dalla circostanza che il credito vantato nel presente giudizio
è stato oggetto di certificazione da parte del mediante la procedura elettronica di cui al CP_1 decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185 /2008 e successive modificazioni (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice).
8 Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 949 del 2024), quando il rapporto
“sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998)”.
Va puntualizzato che “il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
“arricchimento imposto”” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015).
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta la domanda attorea formulata in via principale;
in accoglimento della domanda svolta “in via ulteriormente subordinata”, si condanna il CP_1 convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 13.030,03, oltre interessi e rivalutazione per come di seguito indicato.
Trattandosi di debito di valore, anche qualora l'arricchimento consista in un risparmio di spesa,
l'indennizzo ex art. 2041 c.c. va liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della pronuncia ed il giudice deve tener conto della svalutazione monetaria intervenuta fino al momento della decisione, anche d'ufficio, indipendentemente dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato, dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. Sulla somma liquidata sono poi dovuti gli interessi compensativi al tasso legale, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio dovuto al mancato godimento dei frutti, con decorrenza dalla data del fatto di arricchimento (Cass. n. 1889/13, n. 5278/07, n. 1287/98, n. 517/94, n. 11296/93, n. 7694/92).
Ne deriva che, sulla somma anzidetta, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, vanno computati gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a decorrere dal verificarsi dell'arricchimento, ossia dal giorno successivo alla data di scadenza delle predette fatture, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Rilevato che la predetta domanda formulata “in via ulteriormente subordinata” si fonda su un titolo giuridico (l'arricchimento senza causa) diverso da quello della domanda principale (alla quale è connessa “per incompatibilità”), il rigetto di quest'ultima e la sopravvenienza, nel corso del presente
9 giudizio, delle pronunce di legittimità sopra citate inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1702/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea formulata in via principale;
2) in accoglimento della domanda svolta in via ulteriormente subordinata ex art. 2041 c.c., condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, ai CP_1 sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 13.030,03, oltre interessi e rivalutazione per come indicato in motivazione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti del convenuto contumace.
Paola, lì 18.12.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1702/2021 R.G., avente ad oggetto: contratti atipici
TRA già (P.I. ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Coggiatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma, alla via Antonio Stoppani, n. 1, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 09.12.2021, giuste ricevute di accettazione e consegna in atti, la conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Paola, il deducendo di essere titolare nei confronti di quest'ultimo Controparte_1 di una serie di crediti in virtù di contratti di cessione pro soluto stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio con la società cedente Labconsulenze s.r.l. e ritualmente notificati alla parte convenuta;
in particolare, di essere creditrice della somma pari ad € 13.030,03 per sorte capitale per le fatture emesse dalla predetta società a titolo di corrispettivo di somministrazioni/forniture erogate in favore dell'Ente, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di 1 pagamento della fattura (scadenza riportata nell'elenco prodotto in atti) costituente la predetta sorte capitale, sino al saldo, pari ad € 792,06 alla data del 6.12.2021; interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012; € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, recante in rubrica “Risarcimento dei costi di recupero”, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), d.lgs.
n. 192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, come interpretata dalla Commissione Europea, addebitati, nella fattura riepilogata nell'elenco in atti, a titolo di risarcimento forfettario del danno [€
40,00 moltiplicato per n. 3 fatture indicate nel dettaglio allegato alla fattura di cui al doc. n. 4 (doc.
n. 6)]; di aver ceduto successivamente i predetti crediti alla società mediante Parte_1 contratti di cessione dei crediti, redatti in forma di scrittura privata autenticati da Notaio e notificati all'Ente convenuto;
quest'ultimo, in esito al processo di cui al decreto del Controparte_2
, di attuazione dell'art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008, aveva certificato il credito
[...] di cui alle fatture cedute, fissando quale termine di pagamento il 25.11.2021; l'avvenuta certificazione confermava l'ammontare del credito ceduto, nonché l'esecuzione delle relative prestazioni;
che i predetti contratti di cessione avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessorie ai crediti e al loro esercizio.
L'attrice, pertanto, domandava, nel merito, di accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei crediti e, per l'effetto, di condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...] di: € 13.030,03 per sorte capitale, di cui alla fattura riepilogata nell'elenco prodotto in Parte_1 atti;
interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del d.lgs n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012
e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale sino al saldo;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, addebitati nella fattura riepilogativa, a titolo di risarcimento forfettario del danno [€ 40,00 moltiplicato per n. 3 fatture indicate nel dettaglio allegato alla fattura di cui al doc. n.
2 4 (v. doc. n. 6)]; in via subordinata, di accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di di ogni diversa somma Parte_1 che fosse ritenuta dovuta a er sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi Parte_1 sulla sorte capitale o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del d.lgs.
n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, e/o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, o con decorrenza dalla data di notifica dell'atto atto di citazione;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, in relazione alla fattura emessa a titolo di risarcimento forfettario del danno;
in via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente avesse sollevato contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il Parte_1 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 di ogni diversa somma che sarebbe dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; con la precisazione, in ogni caso, che sull'importo dovuto a titolo di risarcimento forfettario del danno ex art. 6, d.lgs. n. 231/2002 sono, altresì, dovuti, gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento con riferimento alla singola fattura sottostante tardivamente pagata (la scadenza della fattura tardivamente pagata che ha generato il diritto al risarcimento forfettario del danno è da intendersi quale dies a quo per l'insorgenza del diritto a richiedere il risarcimento forfettario del danno atteso che lo stesso è dovuto ex lege in ragione del ritardo nel pagamento); in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, il giudice, all'udienza del 4.05.2022 dichiarava la contumacia del e, in data 17.09.2025, assumeva la causa in decisione, assegnando il Controparte_1 termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio, vi è in atti anzitutto l'elenco riepilogativo dei documenti estratti dal quale risultano n. 3 fatture emesse dalla società originariamente titolare del credito ovvero la società Labconsulenze s.r.l. per una sorte capitale complessivamente pari ad € 13.030,03.
Nello specifico, sono indicate: la fattura n. 102/2021, emessa il 20.01.2021, con scadenza il
1.02.2021, per un importo originale pari ad € 8.463,00, credito costituente la sorte capitale;
la fattura
3 n. 245/2021, emessa il 23.02.2021, con scadenza il 26.03.2021, per un importo pari ad € 4.300,00; la fattura n. 271/2021, emessa il 09.03.2021, con scadenza il 14.04.2021, per un importo pari ad €
267,03.
Le predette fatture, costituenti la sorte capitale insoluta, sono riportate mediante l'indicazione del Part nominativo della società che aveva emesso la fattura, successivamente ceduta a (colonna “Cod.
Identificativo Cedente”), del numero, della data di emissione, della data di scadenza, dell'importo originario e dell'importo residuo.
Risultano in atti, altresì, la fattura n. 90017999 indirizzata al avente Controparte_1 ad oggetto spese a recupero credito pari ad € 120,00 con valuta in data 2.12.2021 e per la quale è stato depositato anche il documento riepilogativo del documento estratto. Si precisa che la stessa è stata Part indicata in atti come fattura emessa da a titolo di risarcimento forfettario del danno;
certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9,comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni, avente n. 9528545000000014 ed emessa il 7.05.2021 a firma del Responsabile finanziario del dalla quale risulta l'importo complessivo di € 13.030,03 derivante Controparte_1 dalle fatture n. 271, 245, e 102 sopra menzionate;
la stessa certifica che il credito è liquido, certo ed esigibile e che sarebbe stato pagato dal in data 25.11.2021. CP_1
Quanto alla prova della titolarità attiva della sono stati depositati in giudizio: l'atto Parte_1 di cessione del credito pro soluto tra la società Labconsulenze s.r.l. e Parte_2 autenticato dal Notaio di Roma e registrato a Roma in data 16.07.2020 (n. 19423 Persona_1 serie 1T); relata di notifica ai sensi della L. 53/1994, a firma dell'avv. Stefano Dolcini, in qualità di procuratore di (in forza di procura generale alle liti conferita con atto Parte_2 notarile in data 17 gennaio 2013 al n. 4892/2495 di Repertorio, Notaio di Milano, Persona_2 registrato a Milano 6 in data 21 gennaio 2013 al n. 1537 serie 1T), della copia informatica dell'atto incluso in allegato in copia firmata digitalmente dal notaio di Roma inviata, in data Persona_1
28.7.2020, al in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni, conformemente alle istruzioni del cessionario;
atto di fusione per incorporazione autenticato dal
Notaio di Milano in data 1° marzo 2021 (rep. 11345, racc. 6043) per mezzo del Persona_3 quale la società ha incorporato nella previa redazione e Pt_1 Parte_2 stipulazione di un progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 ter c.c.,
[...]
(Cod. Fisc. e P. IVA . Parte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
Tanto premesso, la domanda proposta dalla in via principale risulta infondata ed in Parte_1 quanto tale non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
4 Dal compendio probatorio in atti risulta che a fondamento della propria pretesa l'attrice ha dedotto la titolarità del credito in virtù dell'atto di cessione intervenuto con Labconsulenze S.r.l., in data 15.7.20, attraverso la scrittura privata autenticata dal Notaio (Reg. n. 19423 serie 1T del 16.7.20 1476), regolarmente notificato al Comune di in data 28.7.20. Controparte_1
Ha evidenziato, altresì, che il debitore non aveva contestato la fornitura, né la quantificazione delle somme dovute, anzi aveva provveduto alla certificazione del credito di cui alle fatture cedute, fissando quale data di pagamento il 25.11.21 (cfr. doc. 8 allegato all'atto di citazione).
Occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, nonché allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto un elenco riepilogativo relativo a n. 3 fatture contenenti gli importi residui non corrisposti dal a titolo di corrispettivo per le CP_1 somministrazioni/forniture erogate in favore dell'Ente dalla Labconsulenze S.r.l. (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice).
La parte attrice ha esposto, inoltre, la circostanza che il credito di cui si controverte è stato oggetto di certificazione da parte del Comune mediante la procedura elettronica di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/08 e successive modificazioni (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice).
Non risultano prodotte, invece, le fatture relative agli interessi maturati per ritardato pagamento con il dettaglio nelle note di debito, né i contratti originari stipulati dal Comune di Controparte_1 con la società cedente.
Il comportamento processuale del convenuto, rimasto contumace, non può equipararsi alla CP_1 mancata contestazione dei fatti dedotti dall'attrice a sostegno della propria domanda.
A tale riguardo, occorre infatti ulteriormente precisare che, secondo il costante orientamento della
Corte di Cassazione, ribadito con ordinanza 21 novembre 2022, n. 34170, “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio di non contestazione non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto”.
Del resto, la legge n. 69/2009, modificando l'art. 115 c.p.c., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita, sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in
5 considerazione del dettato letterale dell'art. 115 c.p.c. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale atteggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass. 21/11/2014, n. 24885).
Deve escludersi, dunque, che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio e che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009). Part Ciò chiarito, la essendo parte del giudizio un Ente pubblico, aveva l'onere di produrre i contratti originari stipulati dal medesimo con la società cedente, la Labconsulenze S.r.l., per la fornitura delle prestazioni di cui alle fatture prodotte in giudizio.
E' noto infatti che, per giurisprudenza consolidata, i contratti conclusi dalla P.A. (compresi gli enti pubblici territoriali), ai sensi degli artt. 16 e 17 d.p.r. n. 2440/1923, sono soggetti alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. (cfr., ex multis, tra le più recenti, Sez. U, Sentenza n. 9775 del
25/3/2022, Sez. 2, Ordinanza n. 14592 del 26/5/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 510 del 14/1/2021;
Sez. 2, Ordinanza n. 11465 del 15/6/2020; Sez. 2, Sentenza n. 22778 del 12/9/2019; Sez. 2, Ordinanza
n. 27910 del 31/10/2018; Sez. L, Ordinanza n. 15645 del 14/6/2018; Sez. U, Sentenza n. 20684 del
9/8/2018, specificamente riferita agli enti pubblici territoriali).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr.
Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).
Infatti, la prova della conclusione del contratto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam consiste esclusivamente nella produzione del medesimo contratto scritto, non surrogabile dalla “non contestazione” (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018: “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”).
Pertanto, la non era esonerata dal produrre in giudizio i medesimi contratti scritti, Parte_1 in quanto, come detto, sottoposti a forma scritta ad substantiam e, quindi, non dimostrabili nemmeno ex art. 115 c.p.c.
6 In conclusione, in difetto degli originari contratti stipulati dall'Ente convenuto con la società Part erogatrice dei servizi, non può ritenersi provata la fonte negoziale del credito azionato dalla
Il richiamato principio, relativo alla forma scritta ad substantiam dei contratti in discorso, è stato ritenuto applicabile anche al contratto di appalto stipulato in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, escludendosi la possibilità d'invocare, in contrario, la disciplina dettata dal Regio Decreto
18 novembre 1923, n. 2440, articolo 17 che consente la stipulazione a trattativa privata di contratti con le imprese commerciali a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”: si è infatti rilevato che anche in questo caso occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta ed accettazione, non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo meramente verbale, come l'esecuzione della prestazione ad opera del privato, documentata dalle fatture trasmesse all'Amministrazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2016, n.
20690).
Anche la giurisprudenza di merito, in applicazione dei suddetti principi, ha costantemente ribadito che un contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione, così come previsto dal R.D. 2440/1923,
a pena di nullità, deve sempre avere la forma scritta che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che pure abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. La fattura commerciale è un mero documento contabile avente formazione unilaterale, che non costituisce titolo negoziale e non fornisce alcuna prova riguardo l'esistenza del medesimo, essendo riconosciuta in detta ipotesi al creditore la possibilità di agire con l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., che ha carattere residuale, essendo ammissibile solo quando il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non possa esperire altro rimedio (fra le tante, si cita Tribunale di Novara, sentenza n. 742 del 16 novembre 2023) .
Va accolta, invece, la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Secondo la Suprema Corte, a Sezioni Unite, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale,
7 nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 33954 del
05/12/2023).
Come chiarito da altra recente sentenza di legittimità (Cass. Sez. L., Sentenza n. 7178 del
18/03/2024), “l'esecuzione della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice…La decisione delle Sezioni Unite sopra menzionata si riferisce, quando parla di illiceità dei contratti, alle ipotesi nelle quali il diritto alla prestazione non è riconosciuto a priori dall'ordinamento e non alle nullità derivanti dal mancato rispetto delle norme in tema di evidenza pubblica concernenti i contratti della
P.A. D'altronde, è consolidata la giurisprudenza che, in presenza di vizi formali della procedura volta alla stipula di un contratto di prestazione d'opera, ammette, in astratto, l'azione ex art. 2041 c.c.
(Cass., Sez. 3, n. 9809 del 9 aprile 2019; Cass., Sez. 6-1, n. 351 del 10 gennaio 2017; Cass., Sez. 3,
n. 3905 del 18 febbraio 2010). Lo stesso esame della giurisprudenza richiamata dalle Sezioni Unite
(Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio 2023; Cass., Sez. 2, n. 14085 dell'11 giugno 2010; Cass., Sez.
3, n. 10427 del 18 luglio 2002) suffraga questo esito, atteso che, nelle fattispecie sottese a dette pronunce, veniva in rilievo una nullità assoluta (Cass., Sez. 2, n. 21495 del 12 ottobre 2007; Cass.,
Sez. 2, n. 3021 del 15 febbraio 2005) disposta per l'esigenza di evitare la frode alla legge e, comunque,
l'aggiramento di norme indisponibili, poste a tutela di interessi generali. Nel caso in esame, invece,
l'azione di cui all'art. 2041 c.c. è l'unico rimedio esperibile da parte del ricorrente per ottenere, seppure in parte, il compenso al quale ritiene di avere diritto (ancora Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio 2023)”.
Tanto precisato, la domanda subordinata di arricchimento senza causa è fondata, sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti e, in particolare, dall'estratto documentale contenente l'elenco delle fatture non saldate con l'indicazione degli estremi e degli importi per il servizio erogato in favore dell'Ente dalla Labconsulenze S.r.l. (fattura n. 102/2021 del 20.01.2021, con scadenza il
1.02.2021, dell'importo di € 8.463,00; fattura n. 245/2021 del 23.02.2021, con scadenza il
26.03.2021, dell'importo di € 4.300,00; fattura n. 271/2021 del 09.03.2021, con scadenza il
14.04.2021, dell'importo di € 267,03) e dalla circostanza che il credito vantato nel presente giudizio
è stato oggetto di certificazione da parte del mediante la procedura elettronica di cui al CP_1 decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185 /2008 e successive modificazioni (cfr. doc. 8 fascicolo di parte attrice).
8 Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 949 del 2024), quando il rapporto
“sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998)”.
Va puntualizzato che “il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
“arricchimento imposto”” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015).
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigetta la domanda attorea formulata in via principale;
in accoglimento della domanda svolta “in via ulteriormente subordinata”, si condanna il CP_1 convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 13.030,03, oltre interessi e rivalutazione per come di seguito indicato.
Trattandosi di debito di valore, anche qualora l'arricchimento consista in un risparmio di spesa,
l'indennizzo ex art. 2041 c.c. va liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della pronuncia ed il giudice deve tener conto della svalutazione monetaria intervenuta fino al momento della decisione, anche d'ufficio, indipendentemente dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato, dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. Sulla somma liquidata sono poi dovuti gli interessi compensativi al tasso legale, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio dovuto al mancato godimento dei frutti, con decorrenza dalla data del fatto di arricchimento (Cass. n. 1889/13, n. 5278/07, n. 1287/98, n. 517/94, n. 11296/93, n. 7694/92).
Ne deriva che, sulla somma anzidetta, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, vanno computati gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a decorrere dal verificarsi dell'arricchimento, ossia dal giorno successivo alla data di scadenza delle predette fatture, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Rilevato che la predetta domanda formulata “in via ulteriormente subordinata” si fonda su un titolo giuridico (l'arricchimento senza causa) diverso da quello della domanda principale (alla quale è connessa “per incompatibilità”), il rigetto di quest'ultima e la sopravvenienza, nel corso del presente
9 giudizio, delle pronunce di legittimità sopra citate inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1702/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea formulata in via principale;
2) in accoglimento della domanda svolta in via ulteriormente subordinata ex art. 2041 c.c., condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, in p.l.r.p.t, ai CP_1 sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 13.030,03, oltre interessi e rivalutazione per come indicato in motivazione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti del convenuto contumace.
Paola, lì 18.12.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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