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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8950 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letti gli art. 127 ter e 281 decies cpc;
visto il provvedimento del 30.9.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25612 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, C.F. nella Parte_1 C.F._1
qualità di erede di rappresentata e difesa, anche Persona_1
disgiuntamente, dagli avv.ti Michele IV CF
e RD IV CF C.F._2
per procura in calce al ricorso in riassunzione C.F._3
sentenza proc. n. 25612/23 r.g. pag. 1 e con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla Viale Maria Cristina di Savoia n 18/c.
RICORRENTE
E
(P.IVA , già in CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del procuratore speciale dott. , giusta Controparte_3
procura per notar Rep. n. 13183, Racc 6905, del Persona_2
26.07.2016, rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce al decreto ingiuntivo notificato, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta (C.F.
ed elettivamente domiciliata in Napoli, al C.F._4
viale Gramsci 17/b, presso lo studio dei costituiti procuratori.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione innanzi al gdp di Napoli del 30.3.18
[...]
conveniva in giudizio deducendo che: Per_1 CP_1
essendo intestatario di contratto telefonico “Voce senza limiti” con la società a far data dal 4 ottobre 2010, in Controparte_2
considerazione dell'imminente trasferimento della propria residenza da via Posillipo n. 399 (Napoli) alla via Belisario Corenzio n. 13
(sempre in Napoli), mediante comunicazione al Call Center 187, richiedeva alla predetta compagnia telefonica il trasloco della propria utenza telefonica con n. 081.575.04.18 alla nuova residenza. Tale
sentenza proc. n. 25612/23 r.g. pag. 2 comunicazione avveniva ben prima dei 10 giorni precedenti al trasloco, quindi nel rispetto dei tempi contrattualmente stabiliti;
il trasferimento della linea, nonostante ripetute richieste, non avveniva tanto che nel mese di novembre 2016, provvedeva a sottoscrivere nuovo contratto di utenza telefonica con assegnazione del numero telefonico 081.558.05.12, perdendo in tal modo la propria numerazione storica 081.575.04.18;
Con nonostante il recesso operato continuava ad inviare fatture per la vecchia utenza, oltre che per quella nuova;
chiedeva quindi:
a) accertare e dichiarare risolto il contratto “voce senza limiti” sottoscritto nell'ottobre 2010 dall'attore con la soc. a far data CP_2
dal 22 maggio 2017, data della risoluzione contrattuale di cui alla nota del 2.5.17, ricevuta il 12.5.17; CP_2
b) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società convenuta in persona del legale rappresentante p.t., in CP_2
ordine all'inadempimento contrattuale nei confronti dell'odierno attore per tutte le causali esposte in narrativa, e, per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore per l'importo che CO
Giudicante dovesse ritenere di giustizia, il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito;
sentenza proc. n. 25612/23 r.g. pag. 3 c) condannare la società in persona del l.r.p.t., al CP_2
pagamento in favore dell'attore dell'indennizzo previsto dall'art. 3 dell'Allegato A. alla Delibera n. 73/11/CONS dovuto per il Pt_2
ritardo dell'attivazione del servizio di telefonia, quantificato in €
1.335,00;
d) condannare la società in persona del l.r.p.t., al CP_2
pagamento in favore dell'attore dell'indennizzo previsto dall'art. 5 comma 1 dell'Allegato A. alla Delibera n. 73/11/CONS Pt_2
dovuto per il malfunzionamento del servizio telefonico quantificato in
€ 890,00;
e) condannare la società in persona del l.r.p.t., al CP_2
pagamento in favore dell'attore dell'indennizzo previsto dall'art. 9 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS dovuto per la Pt_2
perdita di numerazione non giustificata, quantificato in € 700,00;
f) condannare la società in persona del l.r.p.t., al CP_2
pagamento in favore dell'attore dell'indennizzo previsto dall'art. 11 comma 1 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS dovuto Pt_2
per la mancata risposta al reclamo del 18 gennaio 2017, quantificato nella somma di € 288,00;
g) condannare la società in persona del l.r.p.t. alla CP_2
restituzione di quanto pagato dall'attore per la fattura relativa al mese di dicembre 2016 per € 51,84 a fronte di servizi mai resi;
sentenza proc. n. 25612/23 r.g. pag. 4 h) condannare la società in persona del l.r.p.t. allo CP_2
storno degli importi di cui alle fatture relative ai mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2017 rese per servizi ma attivati inerenti la vecchia numerazione;
con vittoria di spese ed attribuzione.
eccepiva preliminarmente l'incompetenza per valore del CP_1
giudice adito e, nel merito deduceva che:
la ha correttamente e nei tempi richiesti dalle difficoltà CP_2
tecniche presentatesi cercato di evadere la richiesta dell'attore;
la circostanza che il sig. abbia sua sponte deciso di Per_1
sottoscrivere un nuovo contratto che ha previsto l'assegnazione di una nuova numerazione nulla ha a che vedere con l'asserita perdita della stessa;
ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
Nelle more del giudizio il decedeva e si costituiva quale sua Per_1
erede . Parte_1
Con la sentenza n. 36062 del 19.9.23 il gdp di Napoli dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del tribunale di Napoli.
La ricorrente con il presente atto ha riassunto il predetto giudizio.
La resistente si è costituita riportandosi alle precedenti difese.
sentenza proc. n. 25612/23 r.g. pag. 5 Tanto premesso si osserva che quanto dedotto dalla ricorrente è documentalmente provato, confermato dai testi escussi e, in sostanza, non contestato da controparte.
Con Risulta, pertanto, accertato l'inadempimento di con conseguente diritto a percepire gli indennizzi indicati.
Vanno, conseguentemente, accolte anche le altre domande con eccezione di quella per il risarcimento del danno ulteriore del quale non vi è prova.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nella qualità di erede di Parte_1 [...]
nei confronti di con ricorso depositato Per_1 CP_1
l'11.12.23, così provvede:
1. dichiara risolto a far data dal 22 maggio 2017 il contratto “voce senza limiti” sottoscritto nell'ottobre 2010 da con Persona_1
per l'utenza n. 081.575.04.18; CP_2
2. dichiara non dovute le fatture per i mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2017 relative all'utenza suddetta;
sentenza proc. n. 25612/23 r.g. pag. 6 3. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della somma di € 3.264 oltre interessi al tasso legale
[...]
dalla domanda;
4. rigetta le altre domande;
5. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si CP_1
liquidano in euro 2.552 per onorario ed euro 125 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione agli avv.ti Michele IV e
RD IV.
Così deciso in Napoli il 9.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 25612/23 r.g. pag. 7