Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 766
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica cartella di pagamento prodromica

    La Corte ha ritenuto che la contestazione della mancata notifica della cartella di pagamento, pur a fronte di un ricorso avverso l'intimazione, non determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha accertato che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, era inutilmente decorso il termine prescrizionale triennale per i crediti relativi alle tasse automobilistiche, anche tenendo conto della sospensione dei termini per 542 giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 766
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 766
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo