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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 766/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5353/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008018839000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008018839000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADER e Regione Calabria che evidenziavano profili di inammissibilità del ricorso e (ADER) il proprio difetto di legittimazione passiva ribadendo, comunque, la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari sollevate sono infondate.
La rituale notifica della cartella di pagamento prodromica non determina l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la successiva intimazione di pagamento (in particolare, come avviene nel presente giudizio, nel caso in cui il ricorrente contesta l'inutile decorso del termine prescrizionale).
Ancora, avendo l'impugnazione ad oggetto una intimazione di pagamento (atto adottato da ADER) e contestando il ricorrente la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento (attività di competenza di ADER), non sussiste il difetto di legittimazione passiva eccepito dal concessionario.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica della cartella di pagamento prodromica e di due intimazioni di pagamento successive;
l'ultima, la n. 09420199002184474000, veniva notificata in data
26.7.2019.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, in data 9.7.2025, risultava inutilmente decorso (rectius nuovamente decorso) il termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione (tassa automobilistica), anche considerando l'intervento della normativa emergenziale e la sospensione del termine per 542 giorni.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico di ADER e Regione Calabria in solido tra loro che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5353/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008018839000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008018839000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADER e Regione Calabria che evidenziavano profili di inammissibilità del ricorso e (ADER) il proprio difetto di legittimazione passiva ribadendo, comunque, la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari sollevate sono infondate.
La rituale notifica della cartella di pagamento prodromica non determina l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la successiva intimazione di pagamento (in particolare, come avviene nel presente giudizio, nel caso in cui il ricorrente contesta l'inutile decorso del termine prescrizionale).
Ancora, avendo l'impugnazione ad oggetto una intimazione di pagamento (atto adottato da ADER) e contestando il ricorrente la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento (attività di competenza di ADER), non sussiste il difetto di legittimazione passiva eccepito dal concessionario.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica della cartella di pagamento prodromica e di due intimazioni di pagamento successive;
l'ultima, la n. 09420199002184474000, veniva notificata in data
26.7.2019.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, in data 9.7.2025, risultava inutilmente decorso (rectius nuovamente decorso) il termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione (tassa automobilistica), anche considerando l'intervento della normativa emergenziale e la sospensione del termine per 542 giorni.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico di ADER e Regione Calabria in solido tra loro che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 26 gennaio 2026.