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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/07/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2446/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento di II grado iscritto al registro affari contenzioso n.
2446 del 2023, posta in delibazione all'udienza del 10.7.2025 e vertente tra
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 CodiceFiscale_1
RT, , giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Velletri (RM) 00049, Viale G. Oberdan n. 2,;
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Fava, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale di Villa Massimo n.
24;
APPELLATA
E
1 ) rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Nardi, giusta CP_2 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in BA LE Via S. Ambrogio 2/2;
APPELLATA
Oggetto: azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento del danno;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 569/2023 emessa dal Giudice Parte_2 di Pace di Velletri nel giudizio n. R.G. 928/2021 deducendo che in tale giudizio l'appellante aveva chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva di quale conducente e proprietaria del veicolo CP_2
Mercedes Classe A Tg. BN 317 WC, nella causazione del sinistro occorsole in data 4.7.2020 alle ore 19,30 circa alla rotatoria di via EL – BA LE;
che il sinistro era addebitabile alla la quale CP_2 immettendosi nella rotatoria non aveva dato precedenza al veicolo della appellante, già nella rotatoria, andando quindi ad impattare con la parte anteriore frontale del suo veicolo con la parte posteriore laterale destra del veicolo dell'appellante; che a causa del sinistro, l'autovettura BM Serie 1 tg. FB457RM dell'appellante aveva riportato danni materiali: porta posteriore destra danneggiata;
ruota, ammortizzatore braccio oscillante e montante posteriori destri rotti;
parafango posteriore destro divelto e rotto;
che per la riparazione di tali danni l'appellante aveva ricevuto un preventivo di € 6846,75; che la , dopo CP_1 aver periziato il veicolo, aveva offerto all'appellante la somma di € 2.509,46 deducendo una errata compilazione del modello CID e la sussistenza di una responsabilità concorsuale dei veicoli coinvolti;
che tale offerta era stata accettata dall'appellante quale acconto sul maggior dovuto;
che l'appellante aveva fatto eseguire le riparazioni necessarie sulla sua auto sostenendone le spese per € 6800 come da fattura n.
564/2020 , senza poter fruire del veicolo per 70 giorni;
che sussisteva quindi il diritto dell'appellante al risarcimento integrale del danno patito da quantificarsi, al netto dell'acconto ricevuto, in € 4290,54 per le spese di ripristino e in € 500 omnia per il danno da fermo tecnico;
che il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda;
che erronea era la statuizione nella parte in cui aveva ritenuta non provata la esclusiva responsabilità della appellata;
che per altro il veicolo BM indicato in sentenza sul punto era quello dell'attrice e non quello della ossia la Mercedes;
che il giudice di prime cure non aveva CP_2 motivato in relazione all'accertamento relativo alla mancata prova dell'esclusiva responsabilità della che nel CID depositato era invece chiara la dinamica del sinistro;
che i danni riportati dagli CP_2 autoveicoli confermavano la dinamica del sinistro offerta dall'appellante; che erronea era la conseguente statuizione circa la condanna della odierna appellante al risarcimento del danno.
Per questi motivi
ha
2 chiesto la revoca della sentenza appellata e l'accoglimento delle domande spiegate in prime cure dall'attrice.
Si è costituita la società indicata in epigrafe deducendo che l'indicazione da parte del giudice di prime cure del veicolo della come BM anziché come Mercedes era un mero errore materiale;
che la CP_2 motivazione di tale punto di sentenza derivava dalle dichiarazioni rese dalla in sede di CP_2 interrogatorio formale;
che in particolare quest'ultima aveva negato la dinamica del sinistro offerta dall'appellante; che il CID allegato in prime cure era sottoscritto da Fabio RT conducente e non anche proprietario dell'autoveicolo dell'appellante; che per altro tale documento poteva essere solo liberamente apprezzato dal giudice facendo piena prova solo nei confronti del confitente;
che tale CID era per altro incompleto e non vi era stato intervento della Pubblica autorità sul luogo del sinistro;
che la documentazione fotografica depositata dall'appellante in prime cure era priva di data certa;
che si contestava la richiesta risarcitoria formulata dall'appellante anche nel quantum, mancando prova del pagamento della fattura allegata ed essendovi indicate ore non congrue per mano d'opera; che si contestava anche la richiesta di risarcimento del danno da fermo non provata nell'an e nel quantum.
Per questi motivi
ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Sentite le parti ed acquisito il fascicolo di prime cure, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., in occasione della quale le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
Parte appellante ha agito in prime cure per accertare la responsabilità esclusiva della appellata CP_2 nella causazione del sinistro occorsole in data 4.7.2020 alle ore 19,30 circa alla rotatoria di via
[...]
EL – BA LE e per ottenere la condanna di quest'ultima, in solido con la sua compagnia di assicurazione, al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti integrati dai costi di ripristino della sua autovettura BM Serie 1 tg. FB457RM e dal danno da fermo tecnico ed ha quindi lamentato la erroneità della sentenza di prime cure nella valutazione delle prove acquisite al giudizio e il difetto/erroneità della motivazione.
L'appello è infondato nel merito.
Pur dovendosi dare atto della oggettiva stringatezza della motivazione della sentenza di prime cure e quindi della potenziale fondatezza del motivo di appello concernente il vizio di omessa motivazione, si deve ritenere che la sentenza appellata, salve le integrazioni sotto il profilo motivazionale che si andranno ad esporre, sia corretta nel merito e non sia pertanto meritevole di riforma nel senso richiesto dall'appellante.
3 Va in primo luogo rilevato che appare frutto di un mero errore materiale l'indicazione a pag. 2 della sentenza V rigo della menzione del “veicolo BM” anziché “del veicolo Mercedes Classe A Tg. BN 317
WC”, essendo quest'ultimo di proprietà e condotto dalla appellata e la BM di proprietà CP_2 dell'appellante. La questione della relativa correzione mediante il procedimento ex art. 287 ss c.p.c. è tuttavia, anche in pendenza di appello, devoluta al giudice che ha emesso la sentenza appellata.
In secondo luogo, venendo al merito, deve premettersi che, come noto, l'art. 2054 II c.c. pone , in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di colpa concorrente tra i relativi conducenti salva la prova della dimostrazione in concreto dell'assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell'altro (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-3. ord. n. 21130/2013 e n. 18917/2019). Tale presunzione risulta applicabile con carattere sussidiario e residuale solo nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n.
3696/2018).
Ciò posto, parte appellante ha fondato la domanda ha allegato di accertamento della responsabilità esclusiva della appellata sulle risultanze del CID sottoscritto in occasione del sinistro e sulla CP_2 stessa natura dei danni riportati alle autovetture coinvolte.
Deve tuttavia ritenersi che non emerge dagli atti di causa il superamento da parte della appellante della presunzione di corresponsabilità posta dal predetto art. 2054 II comma c.c..
In particolare , va osservato che nel CID prodotto in atti non emerge un riconoscimento da parte della della sua responsabilità esclusiva in ordine al sinistro risultando per converso annotato, nel CP_2 riquadro di pertinenza “ Veicolo A – Annotazioni” “mi ero già immessa in rotatoria quando venivo ..” segue testo non leggibile. Tale dichiarazione appare quindi incompatibile con una manifestazione da parte della di assumersi la responsabilità esclusiva del sinistro e la stessa è stata confermata da CP_2 quest'ultima in sede del deferito interrogatorio formale laddove la ha dichiarato “avevo già CP_2 impegnato la rotatoria quando venivo urtata dalla BM .. che sopraggiungeva ad alta velocità”. Ne consegue che non appare verosimile la dinamica del sinistro di cui allo schizzo planimetrico redatto nell'apposito spazio del CID. In questo contesto, deve quindi ritenersi che parte appellante non ha fornito la prova della dinamica del sinistro offerta in prime cure, non avendo per altro insistito nella presente sede di appello per l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova articolati (escussione testi).
Parimenti non sufficienti a superare la presunzione posta dall'art. 2054 II c.c. appaiono i danni riportati dai veicoli che, nella prospettazione dell'appellante, dimostrerebbero proprio la dinamica dalla stessa offerta. Sul punto va osservato che, mancando in atti le foto dei danni riferibili all'autovettura della
, non appare sufficiente per ricostruire la dinamica del sinistro il danno all'autovettura CP_2
4 dell'appellante come documentato dalla foto (cfr pag. 1 doc. fascicolo di parte di primo grado rar, allegato alla citazione), potendo essere tali danni anche compatibile con la dinamica del sinistro offerta dalla che ha riferito di aver colpito l'auto di proprietà dell'attrice, sopraggiunta ad alta velocità, CP_2 quando la stessa si era già immessa nella rotatoria, impegnandola .
Alla luce di tali emergenze, non si può ritenere superata la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro posta dal predetto art. 2054 II comma c.c., apparendo per altro tale corresponsabilità in effetti sussistente dal momento che, a prescindere dalla tipologia della rotonda (se
“alla francese” – caratterizzata dalla presenza di segnaletica verticale che da precedenza a chi è già nella rotonda - ovvero “alla italiana” – ove ha precedenza chi entra nella rotonda – mancando del tutto una sufficiente descrizione del luogo del sinistro e della relativa segnaletica), sussiste sempre l'obbligo dei conducenti che si approssimano ad una rotonda di moderare la velocità e di prestare particolare attenzione al traffico ed appare verosimile alla luce delle emergenze probatorie che entrambi i conducenti non abbiano rispettato tale regola generale di condotta.
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure ha rigettato la domanda spiegata in tale sede da parte appellante e pertanto l''appello va rigettato, con conferma della sentenza gravata come integrata con la motivazione sopra esposta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato in citazione e applicati i parametri minimi in ragione della non complessità della controversia, vanno poste a carico di parte appellante in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna parte appellante alla ripetizione in favore delle parte appellate delle spese di lite liquidate
(per ciascuna delle appellate) in € 1.458,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 10 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento di II grado iscritto al registro affari contenzioso n.
2446 del 2023, posta in delibazione all'udienza del 10.7.2025 e vertente tra
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 CodiceFiscale_1
RT, , giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Velletri (RM) 00049, Viale G. Oberdan n. 2,;
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Fava, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale di Villa Massimo n.
24;
APPELLATA
E
1 ) rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Nardi, giusta CP_2 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in BA LE Via S. Ambrogio 2/2;
APPELLATA
Oggetto: azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento del danno;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 569/2023 emessa dal Giudice Parte_2 di Pace di Velletri nel giudizio n. R.G. 928/2021 deducendo che in tale giudizio l'appellante aveva chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva di quale conducente e proprietaria del veicolo CP_2
Mercedes Classe A Tg. BN 317 WC, nella causazione del sinistro occorsole in data 4.7.2020 alle ore 19,30 circa alla rotatoria di via EL – BA LE;
che il sinistro era addebitabile alla la quale CP_2 immettendosi nella rotatoria non aveva dato precedenza al veicolo della appellante, già nella rotatoria, andando quindi ad impattare con la parte anteriore frontale del suo veicolo con la parte posteriore laterale destra del veicolo dell'appellante; che a causa del sinistro, l'autovettura BM Serie 1 tg. FB457RM dell'appellante aveva riportato danni materiali: porta posteriore destra danneggiata;
ruota, ammortizzatore braccio oscillante e montante posteriori destri rotti;
parafango posteriore destro divelto e rotto;
che per la riparazione di tali danni l'appellante aveva ricevuto un preventivo di € 6846,75; che la , dopo CP_1 aver periziato il veicolo, aveva offerto all'appellante la somma di € 2.509,46 deducendo una errata compilazione del modello CID e la sussistenza di una responsabilità concorsuale dei veicoli coinvolti;
che tale offerta era stata accettata dall'appellante quale acconto sul maggior dovuto;
che l'appellante aveva fatto eseguire le riparazioni necessarie sulla sua auto sostenendone le spese per € 6800 come da fattura n.
564/2020 , senza poter fruire del veicolo per 70 giorni;
che sussisteva quindi il diritto dell'appellante al risarcimento integrale del danno patito da quantificarsi, al netto dell'acconto ricevuto, in € 4290,54 per le spese di ripristino e in € 500 omnia per il danno da fermo tecnico;
che il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda;
che erronea era la statuizione nella parte in cui aveva ritenuta non provata la esclusiva responsabilità della appellata;
che per altro il veicolo BM indicato in sentenza sul punto era quello dell'attrice e non quello della ossia la Mercedes;
che il giudice di prime cure non aveva CP_2 motivato in relazione all'accertamento relativo alla mancata prova dell'esclusiva responsabilità della che nel CID depositato era invece chiara la dinamica del sinistro;
che i danni riportati dagli CP_2 autoveicoli confermavano la dinamica del sinistro offerta dall'appellante; che erronea era la conseguente statuizione circa la condanna della odierna appellante al risarcimento del danno.
Per questi motivi
ha
2 chiesto la revoca della sentenza appellata e l'accoglimento delle domande spiegate in prime cure dall'attrice.
Si è costituita la società indicata in epigrafe deducendo che l'indicazione da parte del giudice di prime cure del veicolo della come BM anziché come Mercedes era un mero errore materiale;
che la CP_2 motivazione di tale punto di sentenza derivava dalle dichiarazioni rese dalla in sede di CP_2 interrogatorio formale;
che in particolare quest'ultima aveva negato la dinamica del sinistro offerta dall'appellante; che il CID allegato in prime cure era sottoscritto da Fabio RT conducente e non anche proprietario dell'autoveicolo dell'appellante; che per altro tale documento poteva essere solo liberamente apprezzato dal giudice facendo piena prova solo nei confronti del confitente;
che tale CID era per altro incompleto e non vi era stato intervento della Pubblica autorità sul luogo del sinistro;
che la documentazione fotografica depositata dall'appellante in prime cure era priva di data certa;
che si contestava la richiesta risarcitoria formulata dall'appellante anche nel quantum, mancando prova del pagamento della fattura allegata ed essendovi indicate ore non congrue per mano d'opera; che si contestava anche la richiesta di risarcimento del danno da fermo non provata nell'an e nel quantum.
Per questi motivi
ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Sentite le parti ed acquisito il fascicolo di prime cure, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., in occasione della quale le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
Parte appellante ha agito in prime cure per accertare la responsabilità esclusiva della appellata CP_2 nella causazione del sinistro occorsole in data 4.7.2020 alle ore 19,30 circa alla rotatoria di via
[...]
EL – BA LE e per ottenere la condanna di quest'ultima, in solido con la sua compagnia di assicurazione, al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti integrati dai costi di ripristino della sua autovettura BM Serie 1 tg. FB457RM e dal danno da fermo tecnico ed ha quindi lamentato la erroneità della sentenza di prime cure nella valutazione delle prove acquisite al giudizio e il difetto/erroneità della motivazione.
L'appello è infondato nel merito.
Pur dovendosi dare atto della oggettiva stringatezza della motivazione della sentenza di prime cure e quindi della potenziale fondatezza del motivo di appello concernente il vizio di omessa motivazione, si deve ritenere che la sentenza appellata, salve le integrazioni sotto il profilo motivazionale che si andranno ad esporre, sia corretta nel merito e non sia pertanto meritevole di riforma nel senso richiesto dall'appellante.
3 Va in primo luogo rilevato che appare frutto di un mero errore materiale l'indicazione a pag. 2 della sentenza V rigo della menzione del “veicolo BM” anziché “del veicolo Mercedes Classe A Tg. BN 317
WC”, essendo quest'ultimo di proprietà e condotto dalla appellata e la BM di proprietà CP_2 dell'appellante. La questione della relativa correzione mediante il procedimento ex art. 287 ss c.p.c. è tuttavia, anche in pendenza di appello, devoluta al giudice che ha emesso la sentenza appellata.
In secondo luogo, venendo al merito, deve premettersi che, come noto, l'art. 2054 II c.c. pone , in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di colpa concorrente tra i relativi conducenti salva la prova della dimostrazione in concreto dell'assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell'altro (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-3. ord. n. 21130/2013 e n. 18917/2019). Tale presunzione risulta applicabile con carattere sussidiario e residuale solo nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n.
3696/2018).
Ciò posto, parte appellante ha fondato la domanda ha allegato di accertamento della responsabilità esclusiva della appellata sulle risultanze del CID sottoscritto in occasione del sinistro e sulla CP_2 stessa natura dei danni riportati alle autovetture coinvolte.
Deve tuttavia ritenersi che non emerge dagli atti di causa il superamento da parte della appellante della presunzione di corresponsabilità posta dal predetto art. 2054 II comma c.c..
In particolare , va osservato che nel CID prodotto in atti non emerge un riconoscimento da parte della della sua responsabilità esclusiva in ordine al sinistro risultando per converso annotato, nel CP_2 riquadro di pertinenza “ Veicolo A – Annotazioni” “mi ero già immessa in rotatoria quando venivo ..” segue testo non leggibile. Tale dichiarazione appare quindi incompatibile con una manifestazione da parte della di assumersi la responsabilità esclusiva del sinistro e la stessa è stata confermata da CP_2 quest'ultima in sede del deferito interrogatorio formale laddove la ha dichiarato “avevo già CP_2 impegnato la rotatoria quando venivo urtata dalla BM .. che sopraggiungeva ad alta velocità”. Ne consegue che non appare verosimile la dinamica del sinistro di cui allo schizzo planimetrico redatto nell'apposito spazio del CID. In questo contesto, deve quindi ritenersi che parte appellante non ha fornito la prova della dinamica del sinistro offerta in prime cure, non avendo per altro insistito nella presente sede di appello per l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova articolati (escussione testi).
Parimenti non sufficienti a superare la presunzione posta dall'art. 2054 II c.c. appaiono i danni riportati dai veicoli che, nella prospettazione dell'appellante, dimostrerebbero proprio la dinamica dalla stessa offerta. Sul punto va osservato che, mancando in atti le foto dei danni riferibili all'autovettura della
, non appare sufficiente per ricostruire la dinamica del sinistro il danno all'autovettura CP_2
4 dell'appellante come documentato dalla foto (cfr pag. 1 doc. fascicolo di parte di primo grado rar, allegato alla citazione), potendo essere tali danni anche compatibile con la dinamica del sinistro offerta dalla che ha riferito di aver colpito l'auto di proprietà dell'attrice, sopraggiunta ad alta velocità, CP_2 quando la stessa si era già immessa nella rotatoria, impegnandola .
Alla luce di tali emergenze, non si può ritenere superata la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro posta dal predetto art. 2054 II comma c.c., apparendo per altro tale corresponsabilità in effetti sussistente dal momento che, a prescindere dalla tipologia della rotonda (se
“alla francese” – caratterizzata dalla presenza di segnaletica verticale che da precedenza a chi è già nella rotonda - ovvero “alla italiana” – ove ha precedenza chi entra nella rotonda – mancando del tutto una sufficiente descrizione del luogo del sinistro e della relativa segnaletica), sussiste sempre l'obbligo dei conducenti che si approssimano ad una rotonda di moderare la velocità e di prestare particolare attenzione al traffico ed appare verosimile alla luce delle emergenze probatorie che entrambi i conducenti non abbiano rispettato tale regola generale di condotta.
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure ha rigettato la domanda spiegata in tale sede da parte appellante e pertanto l''appello va rigettato, con conferma della sentenza gravata come integrata con la motivazione sopra esposta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato in citazione e applicati i parametri minimi in ragione della non complessità della controversia, vanno poste a carico di parte appellante in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna parte appellante alla ripetizione in favore delle parte appellate delle spese di lite liquidate
(per ciascuna delle appellate) in € 1.458,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 10 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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