Art. 6.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nei termini e con le modalita' degli articoli 1 e 3 della presente legge, le norme necessarie per adeguare lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutti gli altri dipendenti statali ai criteri direttivi contenuti nei numeri da 9) a 15) dell'art. 2, in quanto ad essi applicabili; ed a procedere, nei termini e con le modalita' del precedente art. 5, alla revisione dei relativi organici, al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio.
Al personale collocato nei ruoli speciali transitori verra' concesso il trattamento economico spettante al grado iniziale del corrispondente gruppo del ruolo organico, con la relativa progressione economica.
La delega di cui al primo comma non concerne il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 .
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nei termini e con le modalita' degli articoli 1 e 3 della presente legge, le norme necessarie per adeguare lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutti gli altri dipendenti statali ai criteri direttivi contenuti nei numeri da 9) a 15) dell'art. 2, in quanto ad essi applicabili; ed a procedere, nei termini e con le modalita' del precedente art. 5, alla revisione dei relativi organici, al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio.
Al personale collocato nei ruoli speciali transitori verra' concesso il trattamento economico spettante al grado iniziale del corrispondente gruppo del ruolo organico, con la relativa progressione economica.
La delega di cui al primo comma non concerne il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 .