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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/10/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1666/24 R.G.
promossa da:
(CF Controparte_1
) P.IVA_1
rappresentata e difesa e domiciliata dagli Avv.ti Michela Ferrati con studio in Rovigo, Piazza Merlin n. 32 e Michele Ciolino con studio in Rovigo, Via X Luglio n. 15/17;
appellante;
contro
:
(CF ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Casalini e Stefano Nicolin ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rovigo, Via Verdi n. 18;
appellata;
In punto a: appello avverso la sentenza n. n. 642/2024 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 7 settembre 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito In riforma della sentenza n. 624/2024 pubblicata il 7.09.2024 rep. N. 1147/2024 del 7.09.2024 resa nel giudizio n. 1566/2021 dal Tribunale di Rovigo, Giudice Dott. Giulio Borella “Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di alcun diritto di servitù in capo a
o suoi aventi causa sulla carrabile Parte_1 laterale a Via Casaria di Villanova del Ghebbo (Ro), insistente sui mappali di proprietà della descritti al catasto del Comune Parte_2 di Villanova del Ghebbo Fg. 12 Mappale 25 e Villanova del Ghebbo Fg. 13 Mappale 87 e come meglio individuata nel doc. 2 allegato. Spese e competenza di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio ivi compresi i costi per CTU”. Sempre nel merito rispetto alla costituzione della convenuta. Rigettarsi la domanda subordinata di in quanto infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto. Rigettarsi le richieste istruttorie di controparte sempre con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
1. In via principale: Rigettare tutti i motivi d'appello ex adverso formulati avverso la Sentenza del Tribunale di Rovigo n. 624/2024 pubblicata in data 07/07/2024 dal Giudice Dott. Giulio Borella a definizione del giudizio di primo grado n. 1566/2021 R.G., e per l'effetto confermarla in ogni sua parte;
2. In via subordinata: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia costituire ex art. 1052 cod. civ. servitù coattiva di passaggio pedonale e carraia anche con mezzi agricoli a favore dei fondi di proprietà della Parte_1 censiti al Catasto Terreni del Comune di Villanova del Ghebbo
[...] al Foglio 11, particelle n.ri 14, 29, 40 e 95 ed a carico dei terreni di proprietà della censiti al Catasto del Comune di Villanova Parte_3 del Ghebbo al foglio 12, particella 25 e Foglio 13 particella 87, servitù che insiste sulla carrabile laterale a Via Casaria che attraversa tali terreni, evidenziata in rosso nella mappa fotografica al doc. n. 4 del fascicolo attoreo di primo grado;
con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza;
3. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze per ambo i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
4. In via istruttoria: (a) ribadita l'eccezione di nullità della Relazione peritale datata 30/10/2023 e della integrazione datata 27/1/2024 depositate dal CTU Geom.
[...]
, in quanto viziate sotto plurimi profili, si chiede, previa revoca e Per_1 sostituzione del tecnico incaricato, la integrale rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; (b) si chiede che l'ecc. Corte d'Appello, come richiesto in primo grado e ribadito in sede di PC, voglia escutere i testi non sentiti e indicati nella memoria ex art. 183, 6°co. n. 2 c.p.c. di primo grado dell'odierna appellata sui capitoli ivi formulati, ossia:
- la sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...]
Frassinelle Polesine, Via Cesare Battisti n. 1002, sui capitoli di prova nn. 1 e 2;
- la sig.ra , nata a [...] il [...], residente in Costa Testimone_1 di Rovigo, Via Giovanni XXIII sul capitolo di prova n. 1;
- il sig. , nato a [...] il [...], residente in [...], fraz. Testimone_2
Concadirame, Via Casalveghe n. 16/d, sui capitoli di prova nn. 2, 3, 4 e 5;
- il sig. , nato a [...] il [...], ivi residente Testimone_3 in Via Zoline n. 1, sui capitoli di prova nn. 2, 3, 4 e 5.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. La società agricola quale proprietaria di un terreno in Controparte_1
Villanova del Ghebbo, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo la società agricola , per sentir dichiarare che quest'ultima non Controparte_2 aveva alcun diritto di servitù di passaggio sullo stradello privato di proprietà dell'attrice, avendo altresì la possibilità di accedere ai propri terreni tramite una strada vicinale di uso pubblico.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione della domanda CP_2 avversaria e l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sullo stradello in contestazione;
in via subordinata, chiedeva la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio sullo stradello medesimo, sostenendo che questo sarebbe stato più idoneo al percorso carraio rispetto alla via pubblica.
3. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa con prove testimoniali e tecniche, dichiarava l'intervenuta usucapione del diritto di passaggio anche carraio sullo stradello di proprietà dell'attrice, accogliendo la domanda di parte convenuta, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese legali e tecniche del giudizio.
4. Contro la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 642/2024 ha promosso appello l'attrice soccombente in primo grado chiedendo l'integrale riforma della sentenza perché il Tribunale non avrebbe ben scrutinato le prove testimoniali e non avrebbe tenuto conto delle conclusioni del CTU.
5. Si è costituita la quale ha chiesto la reiezione dell'appello Controparte_2
e la conferma dell'appellata sentenza, riproponendo, in subordine, la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio sul sedime in contestazione.
6. L'appello è fondato.
Dall'esame delle risultanze testimoniali non risulta provato l'esercizio pacifico, continuo, ininterrotto e pubblico del passaggio per un periodo almeno ventennale, necessario ai fini dell'acquisto della servitù per usucapione.
Infatti, il teste ha riferito di essere stato proprietario dal 1987 Testimone_4 sino al 2012 (anno in cui è subentrato il fratello) dei terreni ora di proprietà della società appellante e di aver impedito il passaggio di terzi mediante la sostituzione della vecchia sbarra esistente in loco con una nuova a cui aveva apposto un lucchetto, precisando che la sbarra veniva aperta solo previa sua autorizzazione.
Conviene riportare per esteso la testimonianza resa dal “SUB 1) “Io Tes_4 posso rispondere dal 1987 in poi;
quando rilevai l'azienda sostituii la sbarra esistente, che era vecchia e malandata, con una nuova;
misi anche un lucchetto e diedi le chiavi ai miei operai, che avevano disposizione di far entrare chi ne avesse necessità solo previa mia autorizzazione;
quanto al Pt_5 avveniva come sopra ho riferito, ero contattato dai miei operai alla bisogna e gli davo l'autorizzazione ad aprire la sbarra o se ero anche io in azienda gli aprivo io, dati i rapporti di buon vicinato, se aveva urgenza di passare, avendo egli anche altro accesso”; SUB 2) “Ho mantenuto lo stesso comportamento anche col sig. , è passato anch'egli per lo stradello previa mia CP_2 autorizzazione, in quanto avevo dato ordine ai miei operai di tenere chiusa la sbarra, essendovi altro accesso”; SUB 3) “Come sopra detto io ho finito di gestire l'azienda nel 2012 e confermo quanto sopra detto”.
Ora, se si confrontano le dichiarazioni rese dagli altri testi esaminati e che sono state valorizzate dal primo giudice, con quelle rese dal è Tes_4 evidente come nel 1987 non era ancora maturato il ventennio necessario per l'usucapione.
Il tribunale ha errato nel ritenere inattendibile la testimonianza resa dal fondando il suo convincimento sulla circostanza che “in qualità di Tes_4 alienante in favore di parte attrice, in caso di esito negativo della controversia e di riconoscimento dell'esistenza della servitù di passaggio, lo stesso potrebbe essere attinto da giuste doglianze di ”. Pt_3
In realtà, ha acquistato il terreno non dal ma all'esito Controparte_1 Tes_4 della procedura concorsuale della Società . Controparte_3
Pertanto, la testimonianza del di aver impedito il passaggio a terzi Tes_4 mediante la sostituzione della vecchia sbarra esistente in loco, con una nuova a cui aveva apposto un lucchetto e di averne consentito l'apertura solo su sua autorizzazione, deve ritenersi attendibile e risulta dirimente ai fini del decidere, perché dimostra che quanto meno a partire dal 1987 e sino al 2012 l'esercizio del passaggio è avvenuto per mera tolleranza del proprietario del fondo asservito.
Al riguardo va evidenziato che la deduzione del proprietario dei terreni che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza, impeditiva del maturare del possesso ad usucapionem, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto, pertanto proponibile per la prima volta anche in grado di appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, concernendo il divieto di cui all'art. 345 cpc le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate in esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio (Cass n. 31638 del 6 dicembre 2018).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non può considerarsi tardiva, l'allegazione svolta dall'attrice in comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, che il passaggio esercitato sullo stradello di cui si controverte, dapprima ad opera dei danti causa della società appellata e poi della stessa, era avvenuto per mera tolleranza/previa CP_2 autorizzazione di . Testimone_4
Inoltre altri due testimoni, e , hanno confermato che la sbarra Tes_5 Tes_6 veniva tenuta chiusa.
7. Quanto alla domanda di di costituzione di servitù coattiva sullo CP_2 stradello, essa deve essere respinta, alla luce della CTU espletata in primo grado, dalla quale con chiarezza emerge che può accedere CP_2 comodamente anche con mezzi agricoli per la Via Casaria la quale, come afferma il CTU, può essere percorsa con mezzi agricoli lunghi quasi 17 metri, su un terreno compatto e per la maggior parte del tratto ghiaioso;
si tratta di una strada vicinale soggetta a pubblico transito e assimilabile a una strada comunale (pagg. 7 e 8 CTU). La ctu ha provato che parte appellata può comodamente utilizzare il tratto di strada denominato via Coderotte, che dal centro aziendale prosegue in direzione ovest fino all'intersezione con CP_1 via Marco Biagi e che questa strada ha le caratteristiche di “strada vicinale” soggetta al pubblico transito.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado: 1) respinge le domande riconvenzionali proposte da Controparte_2
e per l'effetto accerta e dichiara che non esiste alcun
[...] diritto di servitù di passaggio sullo stradello che insiste sui terreni di proprietà di identificati al Catasto Terreni del Parte_6
Comune di Villanova del Ghebbo al Foglio 12, Mapp. 25 e Foglio 13 Mapp. 87, ed in favore dei fondi di proprietà di Controparte_2
, censiti al Catasto terreni del Comune di Villanova del Ghebbo al
[...]
Foglio 11, particelle n.ri 14, 29, 40 e 95 (ex mappali 30/31/39/81/76 accorpati nel mappale 95 a seguito di accatastamento al catasto urbano dei fabbricati); 2) condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in €7.616,00 per compensi ed in €564,65 per esborsi, oltre il 15% di spese generali, il 4% di CPA e l'IVA di legge;
3) condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese del grado di appello che si liquidano in €5.800,00 per compensi ed in €804,00 per esborsi, oltre il 15% di spese generali, il 4% di CPA e l'IVA di legge;
4) pone in via definitiva le spese relative alla ctu a carico di parte appellata.
Così deciso in Venezia, lì 23 settembre 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1666/24 R.G.
promossa da:
(CF Controparte_1
) P.IVA_1
rappresentata e difesa e domiciliata dagli Avv.ti Michela Ferrati con studio in Rovigo, Piazza Merlin n. 32 e Michele Ciolino con studio in Rovigo, Via X Luglio n. 15/17;
appellante;
contro
:
(CF ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Casalini e Stefano Nicolin ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rovigo, Via Verdi n. 18;
appellata;
In punto a: appello avverso la sentenza n. n. 642/2024 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 7 settembre 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Nel merito In riforma della sentenza n. 624/2024 pubblicata il 7.09.2024 rep. N. 1147/2024 del 7.09.2024 resa nel giudizio n. 1566/2021 dal Tribunale di Rovigo, Giudice Dott. Giulio Borella “Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di alcun diritto di servitù in capo a
o suoi aventi causa sulla carrabile Parte_1 laterale a Via Casaria di Villanova del Ghebbo (Ro), insistente sui mappali di proprietà della descritti al catasto del Comune Parte_2 di Villanova del Ghebbo Fg. 12 Mappale 25 e Villanova del Ghebbo Fg. 13 Mappale 87 e come meglio individuata nel doc. 2 allegato. Spese e competenza di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio ivi compresi i costi per CTU”. Sempre nel merito rispetto alla costituzione della convenuta. Rigettarsi la domanda subordinata di in quanto infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto. Rigettarsi le richieste istruttorie di controparte sempre con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
1. In via principale: Rigettare tutti i motivi d'appello ex adverso formulati avverso la Sentenza del Tribunale di Rovigo n. 624/2024 pubblicata in data 07/07/2024 dal Giudice Dott. Giulio Borella a definizione del giudizio di primo grado n. 1566/2021 R.G., e per l'effetto confermarla in ogni sua parte;
2. In via subordinata: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia costituire ex art. 1052 cod. civ. servitù coattiva di passaggio pedonale e carraia anche con mezzi agricoli a favore dei fondi di proprietà della Parte_1 censiti al Catasto Terreni del Comune di Villanova del Ghebbo
[...] al Foglio 11, particelle n.ri 14, 29, 40 e 95 ed a carico dei terreni di proprietà della censiti al Catasto del Comune di Villanova Parte_3 del Ghebbo al foglio 12, particella 25 e Foglio 13 particella 87, servitù che insiste sulla carrabile laterale a Via Casaria che attraversa tali terreni, evidenziata in rosso nella mappa fotografica al doc. n. 4 del fascicolo attoreo di primo grado;
con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza;
3. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze per ambo i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
4. In via istruttoria: (a) ribadita l'eccezione di nullità della Relazione peritale datata 30/10/2023 e della integrazione datata 27/1/2024 depositate dal CTU Geom.
[...]
, in quanto viziate sotto plurimi profili, si chiede, previa revoca e Per_1 sostituzione del tecnico incaricato, la integrale rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; (b) si chiede che l'ecc. Corte d'Appello, come richiesto in primo grado e ribadito in sede di PC, voglia escutere i testi non sentiti e indicati nella memoria ex art. 183, 6°co. n. 2 c.p.c. di primo grado dell'odierna appellata sui capitoli ivi formulati, ossia:
- la sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...]
Frassinelle Polesine, Via Cesare Battisti n. 1002, sui capitoli di prova nn. 1 e 2;
- la sig.ra , nata a [...] il [...], residente in Costa Testimone_1 di Rovigo, Via Giovanni XXIII sul capitolo di prova n. 1;
- il sig. , nato a [...] il [...], residente in [...], fraz. Testimone_2
Concadirame, Via Casalveghe n. 16/d, sui capitoli di prova nn. 2, 3, 4 e 5;
- il sig. , nato a [...] il [...], ivi residente Testimone_3 in Via Zoline n. 1, sui capitoli di prova nn. 2, 3, 4 e 5.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. La società agricola quale proprietaria di un terreno in Controparte_1
Villanova del Ghebbo, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo la società agricola , per sentir dichiarare che quest'ultima non Controparte_2 aveva alcun diritto di servitù di passaggio sullo stradello privato di proprietà dell'attrice, avendo altresì la possibilità di accedere ai propri terreni tramite una strada vicinale di uso pubblico.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione della domanda CP_2 avversaria e l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sullo stradello in contestazione;
in via subordinata, chiedeva la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio sullo stradello medesimo, sostenendo che questo sarebbe stato più idoneo al percorso carraio rispetto alla via pubblica.
3. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa con prove testimoniali e tecniche, dichiarava l'intervenuta usucapione del diritto di passaggio anche carraio sullo stradello di proprietà dell'attrice, accogliendo la domanda di parte convenuta, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese legali e tecniche del giudizio.
4. Contro la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 642/2024 ha promosso appello l'attrice soccombente in primo grado chiedendo l'integrale riforma della sentenza perché il Tribunale non avrebbe ben scrutinato le prove testimoniali e non avrebbe tenuto conto delle conclusioni del CTU.
5. Si è costituita la quale ha chiesto la reiezione dell'appello Controparte_2
e la conferma dell'appellata sentenza, riproponendo, in subordine, la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio sul sedime in contestazione.
6. L'appello è fondato.
Dall'esame delle risultanze testimoniali non risulta provato l'esercizio pacifico, continuo, ininterrotto e pubblico del passaggio per un periodo almeno ventennale, necessario ai fini dell'acquisto della servitù per usucapione.
Infatti, il teste ha riferito di essere stato proprietario dal 1987 Testimone_4 sino al 2012 (anno in cui è subentrato il fratello) dei terreni ora di proprietà della società appellante e di aver impedito il passaggio di terzi mediante la sostituzione della vecchia sbarra esistente in loco con una nuova a cui aveva apposto un lucchetto, precisando che la sbarra veniva aperta solo previa sua autorizzazione.
Conviene riportare per esteso la testimonianza resa dal “SUB 1) “Io Tes_4 posso rispondere dal 1987 in poi;
quando rilevai l'azienda sostituii la sbarra esistente, che era vecchia e malandata, con una nuova;
misi anche un lucchetto e diedi le chiavi ai miei operai, che avevano disposizione di far entrare chi ne avesse necessità solo previa mia autorizzazione;
quanto al Pt_5 avveniva come sopra ho riferito, ero contattato dai miei operai alla bisogna e gli davo l'autorizzazione ad aprire la sbarra o se ero anche io in azienda gli aprivo io, dati i rapporti di buon vicinato, se aveva urgenza di passare, avendo egli anche altro accesso”; SUB 2) “Ho mantenuto lo stesso comportamento anche col sig. , è passato anch'egli per lo stradello previa mia CP_2 autorizzazione, in quanto avevo dato ordine ai miei operai di tenere chiusa la sbarra, essendovi altro accesso”; SUB 3) “Come sopra detto io ho finito di gestire l'azienda nel 2012 e confermo quanto sopra detto”.
Ora, se si confrontano le dichiarazioni rese dagli altri testi esaminati e che sono state valorizzate dal primo giudice, con quelle rese dal è Tes_4 evidente come nel 1987 non era ancora maturato il ventennio necessario per l'usucapione.
Il tribunale ha errato nel ritenere inattendibile la testimonianza resa dal fondando il suo convincimento sulla circostanza che “in qualità di Tes_4 alienante in favore di parte attrice, in caso di esito negativo della controversia e di riconoscimento dell'esistenza della servitù di passaggio, lo stesso potrebbe essere attinto da giuste doglianze di ”. Pt_3
In realtà, ha acquistato il terreno non dal ma all'esito Controparte_1 Tes_4 della procedura concorsuale della Società . Controparte_3
Pertanto, la testimonianza del di aver impedito il passaggio a terzi Tes_4 mediante la sostituzione della vecchia sbarra esistente in loco, con una nuova a cui aveva apposto un lucchetto e di averne consentito l'apertura solo su sua autorizzazione, deve ritenersi attendibile e risulta dirimente ai fini del decidere, perché dimostra che quanto meno a partire dal 1987 e sino al 2012 l'esercizio del passaggio è avvenuto per mera tolleranza del proprietario del fondo asservito.
Al riguardo va evidenziato che la deduzione del proprietario dei terreni che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza, impeditiva del maturare del possesso ad usucapionem, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto, pertanto proponibile per la prima volta anche in grado di appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, concernendo il divieto di cui all'art. 345 cpc le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate in esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio (Cass n. 31638 del 6 dicembre 2018).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non può considerarsi tardiva, l'allegazione svolta dall'attrice in comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, che il passaggio esercitato sullo stradello di cui si controverte, dapprima ad opera dei danti causa della società appellata e poi della stessa, era avvenuto per mera tolleranza/previa CP_2 autorizzazione di . Testimone_4
Inoltre altri due testimoni, e , hanno confermato che la sbarra Tes_5 Tes_6 veniva tenuta chiusa.
7. Quanto alla domanda di di costituzione di servitù coattiva sullo CP_2 stradello, essa deve essere respinta, alla luce della CTU espletata in primo grado, dalla quale con chiarezza emerge che può accedere CP_2 comodamente anche con mezzi agricoli per la Via Casaria la quale, come afferma il CTU, può essere percorsa con mezzi agricoli lunghi quasi 17 metri, su un terreno compatto e per la maggior parte del tratto ghiaioso;
si tratta di una strada vicinale soggetta a pubblico transito e assimilabile a una strada comunale (pagg. 7 e 8 CTU). La ctu ha provato che parte appellata può comodamente utilizzare il tratto di strada denominato via Coderotte, che dal centro aziendale prosegue in direzione ovest fino all'intersezione con CP_1 via Marco Biagi e che questa strada ha le caratteristiche di “strada vicinale” soggetta al pubblico transito.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado: 1) respinge le domande riconvenzionali proposte da Controparte_2
e per l'effetto accerta e dichiara che non esiste alcun
[...] diritto di servitù di passaggio sullo stradello che insiste sui terreni di proprietà di identificati al Catasto Terreni del Parte_6
Comune di Villanova del Ghebbo al Foglio 12, Mapp. 25 e Foglio 13 Mapp. 87, ed in favore dei fondi di proprietà di Controparte_2
, censiti al Catasto terreni del Comune di Villanova del Ghebbo al
[...]
Foglio 11, particelle n.ri 14, 29, 40 e 95 (ex mappali 30/31/39/81/76 accorpati nel mappale 95 a seguito di accatastamento al catasto urbano dei fabbricati); 2) condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in €7.616,00 per compensi ed in €564,65 per esborsi, oltre il 15% di spese generali, il 4% di CPA e l'IVA di legge;
3) condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese del grado di appello che si liquidano in €5.800,00 per compensi ed in €804,00 per esborsi, oltre il 15% di spese generali, il 4% di CPA e l'IVA di legge;
4) pone in via definitiva le spese relative alla ctu a carico di parte appellata.
Così deciso in Venezia, lì 23 settembre 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi