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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12196 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente SENTENZA In gradi di appello nella causa iscritta al n. 16173/2025 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15/12/2025 ex art. 281 sexies III comma TRA
C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t. , con il patrocinio dell'Avv. DELLE ROSE LUIGI, c.f.: dal quale è rappresentata e C.F._1 difesa in virtù di procura agli atti;
appellante E
, cod. fisc. , nato a Controparte_1 C.F._2
Napoli il 23/05/1976, ivi res.te in via E. Velotti n. 20F, nonché per
, cod. fisc. , nata Controparte_2 C.F._3
a Napoli il 13/02/2003, ivi res.te in via Alveo Artificiale n. 108, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Raimondo Argento (cod. fisc. ), con studio sito in Portici (NA), C.so C.F._4
G. Garibaldi n. 162 , giusta procura in atti: appellati
NONCHE'
, nato a San Giorgio a [...] il Controparte_3
24.02.1968 ed ivi res.te alla via San Martino n. 128, c.f.
rapp.to e difeso dall'Avv. Maria C.F._5 MB ) presso il cui studio in Napoli C.F._6 alla Via G. Ruoppolo, n. 121 domicilia giusta procura in atti Interventore Oggetto: lesione personale. Conclusioni: come in atti riportate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si profila come pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei motivi di appello, e deve essere prioritariamente esaminata, la questione della mancata integrazione del litisconsorzio necessario con i soci della società cancellata dal registro delle imprese in data 3.10.2017 e dunque estinta ancor prima della notifica della citazione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace, questione sollevata dalla società assicurativa appellata ma che avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Va in primo luogo osservato che, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, l'art.144 comma terzo cod. ass. , in tema di azione diretta del danneggiato, prevede che "Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno", il quale assume la veste di litisconsorte necessario (v., Cass. 23705/2016; 20 settembre 2017, n. 21896; 8 aprile 2020, n. 7755; 19 ottobre 2016, n. 21096; principio ribadito anche in caso di azione proposta dal terzo trasportato, Cass. 14.9.2022 n. 27078 e 15637/2024 ). Tale condizione non è stata rilevata nel corso del giudizio, posto che il giudizio di primo risulta promosso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese senza che in quella sede si sia provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. A tal proposito va ricordato che l'estinzione della persona giuridica per cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale le obbligazioni i diritti e i beni omessi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci. Pertanto l'estinzione della società non può considerarsi irrilevante sotto il profilo
- 2 - dell'integrità del contraddittorio, in quanto lo stesso fenomeno successorio che giustifica il trasferimento dell'obbligazione o del diritto in capo al socio determina la necessità che il processo sia integrato nei confronti di costoro (“nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse”. Cfr. Cass., 22 aprile 2010, n. 9523; Cass. 12295/2016) . Nella fattispecie in esame una volta estinta la società, in mancanza di un bilancio finale di liquidazione, l'autovettura è divenuta di proprietà dei due soci a nulla rilevando il fatto che il mezzo fosse ancora iscritto al RA in capo alla società ormai estinta. Pertanto il processo di primo grado si è svolto senza il contraddittorio dei soci della società estinta litisconsorti necessari nell'azione risarcitoria. Pertanto va dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per mancata corretta integrazione del contraddittorio e disposto il rinvio al Giudice di Pace per la pronuncia di una nuova decisione a contraddittorio “integro”. Inoltre va dichiarato inammissibile l'intervento di atteso che in appello è ammesso Controparte_3 solo l'intervento del terzo che potrebbe proporre opposizione ex art. 404 c.p.c. Per mera completezza va detto che a nulla rileva la circostanza che la notifica dell'atto di citazione sia stata ricevuta da , all'epoca socio accomandatario della Controparte_3 società ormai estinta e risulta alquanto fantasiosa la richiesta avanzata al giudice di appello di rettificare la sentenza individuando quale soggetto legittimato lo stesso il quale CP_3 avrebbe potuto, unitamente all'altro socio, sanare la nullità della citazione notificata ad una società di persone già cancellata dal
- 3 - registro delle imprese, costituendosi in primo grado atteso che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto ( Cass. 31130/2024). Quanto al regolamento delle spese, come insegnato da Cass. 11865/2021 il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell' art.354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. Nella fattispecie in esame occorre tener conto che se è vero che l'attore ha notificato l'atto di citazione non presso la sede della società, che sia dalla visura che dal RA è sita in Terni, ma presso il socio accomandatario, è pur vero che la CP_4 risultava intestataria del veicolo al RA (e le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico hanno valore di presunzione semplice che possono essere vinte con ogni mezzo di prova) e che la società assicurativa, costituitasi in primo grado, nulla ha eccepito al riguardo e solo con l'atto di appello ha dedotto che la società sua assicurata era stata cancellata dal registro delle imprese e che la notifica non era regolare. Tali circostanze inducono questo Giudice a ritenere sussistenti validi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
- 4 - Il Tribunale in grado di appello , definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione:
- in riforma della sentenza n 2319/2025 pubblicata il 25/06/2025, del Giudice di Pace di Barra dichiara la nullità del giudizio di primo grado e rimette gli atti ex art. 354 c.p.c. al Giudice di Pace di Barra;
- compensa le spese di lite
Così deciso in Napoli, il 20/12/2025.
Il Giudice
(dott. Rosa Romano Cesareo)
- 5 -
C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t. , con il patrocinio dell'Avv. DELLE ROSE LUIGI, c.f.: dal quale è rappresentata e C.F._1 difesa in virtù di procura agli atti;
appellante E
, cod. fisc. , nato a Controparte_1 C.F._2
Napoli il 23/05/1976, ivi res.te in via E. Velotti n. 20F, nonché per
, cod. fisc. , nata Controparte_2 C.F._3
a Napoli il 13/02/2003, ivi res.te in via Alveo Artificiale n. 108, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Raimondo Argento (cod. fisc. ), con studio sito in Portici (NA), C.so C.F._4
G. Garibaldi n. 162 , giusta procura in atti: appellati
NONCHE'
, nato a San Giorgio a [...] il Controparte_3
24.02.1968 ed ivi res.te alla via San Martino n. 128, c.f.
rapp.to e difeso dall'Avv. Maria C.F._5 MB ) presso il cui studio in Napoli C.F._6 alla Via G. Ruoppolo, n. 121 domicilia giusta procura in atti Interventore Oggetto: lesione personale. Conclusioni: come in atti riportate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si profila come pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei motivi di appello, e deve essere prioritariamente esaminata, la questione della mancata integrazione del litisconsorzio necessario con i soci della società cancellata dal registro delle imprese in data 3.10.2017 e dunque estinta ancor prima della notifica della citazione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace, questione sollevata dalla società assicurativa appellata ma che avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Va in primo luogo osservato che, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, l'art.144 comma terzo cod. ass. , in tema di azione diretta del danneggiato, prevede che "Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno", il quale assume la veste di litisconsorte necessario (v., Cass. 23705/2016; 20 settembre 2017, n. 21896; 8 aprile 2020, n. 7755; 19 ottobre 2016, n. 21096; principio ribadito anche in caso di azione proposta dal terzo trasportato, Cass. 14.9.2022 n. 27078 e 15637/2024 ). Tale condizione non è stata rilevata nel corso del giudizio, posto che il giudizio di primo risulta promosso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese senza che in quella sede si sia provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. A tal proposito va ricordato che l'estinzione della persona giuridica per cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale le obbligazioni i diritti e i beni omessi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci. Pertanto l'estinzione della società non può considerarsi irrilevante sotto il profilo
- 2 - dell'integrità del contraddittorio, in quanto lo stesso fenomeno successorio che giustifica il trasferimento dell'obbligazione o del diritto in capo al socio determina la necessità che il processo sia integrato nei confronti di costoro (“nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse”. Cfr. Cass., 22 aprile 2010, n. 9523; Cass. 12295/2016) . Nella fattispecie in esame una volta estinta la società, in mancanza di un bilancio finale di liquidazione, l'autovettura è divenuta di proprietà dei due soci a nulla rilevando il fatto che il mezzo fosse ancora iscritto al RA in capo alla società ormai estinta. Pertanto il processo di primo grado si è svolto senza il contraddittorio dei soci della società estinta litisconsorti necessari nell'azione risarcitoria. Pertanto va dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per mancata corretta integrazione del contraddittorio e disposto il rinvio al Giudice di Pace per la pronuncia di una nuova decisione a contraddittorio “integro”. Inoltre va dichiarato inammissibile l'intervento di atteso che in appello è ammesso Controparte_3 solo l'intervento del terzo che potrebbe proporre opposizione ex art. 404 c.p.c. Per mera completezza va detto che a nulla rileva la circostanza che la notifica dell'atto di citazione sia stata ricevuta da , all'epoca socio accomandatario della Controparte_3 società ormai estinta e risulta alquanto fantasiosa la richiesta avanzata al giudice di appello di rettificare la sentenza individuando quale soggetto legittimato lo stesso il quale CP_3 avrebbe potuto, unitamente all'altro socio, sanare la nullità della citazione notificata ad una società di persone già cancellata dal
- 3 - registro delle imprese, costituendosi in primo grado atteso che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto ( Cass. 31130/2024). Quanto al regolamento delle spese, come insegnato da Cass. 11865/2021 il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell' art.354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. Nella fattispecie in esame occorre tener conto che se è vero che l'attore ha notificato l'atto di citazione non presso la sede della società, che sia dalla visura che dal RA è sita in Terni, ma presso il socio accomandatario, è pur vero che la CP_4 risultava intestataria del veicolo al RA (e le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico hanno valore di presunzione semplice che possono essere vinte con ogni mezzo di prova) e che la società assicurativa, costituitasi in primo grado, nulla ha eccepito al riguardo e solo con l'atto di appello ha dedotto che la società sua assicurata era stata cancellata dal registro delle imprese e che la notifica non era regolare. Tali circostanze inducono questo Giudice a ritenere sussistenti validi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
- 4 - Il Tribunale in grado di appello , definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione:
- in riforma della sentenza n 2319/2025 pubblicata il 25/06/2025, del Giudice di Pace di Barra dichiara la nullità del giudizio di primo grado e rimette gli atti ex art. 354 c.p.c. al Giudice di Pace di Barra;
- compensa le spese di lite
Così deciso in Napoli, il 20/12/2025.
Il Giudice
(dott. Rosa Romano Cesareo)
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