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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/11/2025, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8384/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 8384/2024 R.G.,
TRA
i Sigg:
, (C.F. brasiliano: ) brasiliano, sposato, nata il Parte_1 C.F._1
03/01/1961, nella città di Martinopolis/SP (Brasile), e residente nella città di Sao TA do
Sul/SP (Brasile) alla Rua JoaoRela, n. 243- Quartiere Mauà; la Sig.ra Controparte_1
(C.F. brasiliano: ) brasiliana, sposata, nata il [...], nella città di Sao
[...] C.F._2
TA do Sul/SP (Brasile) ed ivi residente alla Rua Joao Rela, n.243-Maua; La Sig.ra
[...]
(C.F. ) brasiliana, sposata, nata il [...], nella città di Parte_2 C.F._3
Martinopolis/SP (Brasile), ed ivi residente alla Rua UR EL Naufal, n.156-O Pioneiro, in proprio e insieme al sig. (padre), (C.F. brasiliano: 274.795.058-17), Parte_3 brasiliano, sposato, nato il [...] a [...]/SP titolare della Carta d'identità n. NumeroDiC_
, quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(C.F. brasiliano ) brasiliana, nubile, minore, nata il [...],
[...] C.F._4
nella città di Oakleigh (Nuova Zelanda) ivi residente insieme ai genitori, nella città di
Martinopolis/SP (Brasile), ed ivi residente alla Rua UR EL Naufal, n.156-O Pioneiro, tutti elettivamente domiciliati in Tiggiano, alla Via Ugo Foscolo, n.22, presso lo studio dell'Avv.
Antonella Calabrese, del Foro di Lecce (C.F. – pec: C.F._5
Fax 0833/829785), dalla quale sono rappresentati e difesi Email_1
in virtù di procura speciale in calce e allegate al ricorso introduttivo
- ricorrenti -
CONTRO , in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 15.12.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dall'avo nato a [...] il [...], Persona_2 cittadino italiano, emigrato successivamente in Brasile, e mai naturalizzato cittadino brasiliano, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti.
Il per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, costituitasi con memoria del Controparte_2
31.05.2025, non contesta il merito del diritto azionato ma rappresenta la persistenza, in sede amministrativa, di un doppio binario procedimentale, imputabile alla vigenza del quadro normativo formale (art. 15 l. 91/1992), e domanda la compensazione delle spese.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 24.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato trattenuto dal Gop assegnatario per la decisione.
FATTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i sigg.r Parte_1 Controparte_1
e la minor hanno convenuto in
[...] Parte_2 Persona_1
giudizio il , chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Controparte_2
sanguinis.
Espongono i ricorrenti di essere discendenti diretti del loro avo Persona_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, emigrato successivamente in Brasile, e
2 mai naturalizzato cittadino brasiliano, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti.
L'avo trasmise la cittadinanza al figlio (nato nel 1908), il quale, a sua volta, la Persona_3 trasmise alle figlie (1938) e (1962), entrambe nate Persona_4 Persona_5 dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana del 1948 e coniugate con cittadini brasiliani senza perdere lo status civitatis.
Da dette linee genealogiche derivano gli odierni ricorrenti, tutti nati in Brasile o in Paesi terzi, che non hanno mai ottenuto formalmente il riconoscimento amministrativo della cittadinanza italiana.
* * * * * * * * *
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
3 Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_3
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
4 “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, è documentalmente dimostrato che i ricorrenti discendano, in linea retta, da un cittadino italiano, che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti, in assenza di eventi interruttivi;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti).
Sulla trasmissione per linea materna – posizione dell'ava nata prima del 1948 ma sposata dopo.
Elemento decisivo del caso è che l'ava, pur nata prima del 1° gennaio 1948, contrasse matrimonio con cittadino straniero dopo tale data.
La legge n. 555/1912 prevedeva la perdita automatica della cittadinanza da parte della donna italiana che sposava uno straniero;
tuttavia: la Costituzione (artt. 3 e 29) ha introdotto la piena parità dei coniugi;
la Corte costituzionale (sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983) ha dichiarato incostituzionale la normativa discriminatoria;
la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n.
5 4466/2009) ha chiarito che, dal 1948 in avanti, il matrimonio con cittadino straniero non comporta più alcuna perdita dello status civitatis. Ne consegue che: il fatto che l'ava sia nata prima del 1948 non incide sulla trasmissione;
ciò che rileva è che il matrimonio sia stato celebrato dopo il 1948, impedendo ogni caducazione automatica del diritto;
l'ava ha conservato la cittadinanza italiana e l'ha regolarmente trasmessa ai propri figli;
la linea materna è pienamente valida. La documentazione prodotta, regolarmente legalizzata e tradotta, dimostra: la cittadinanza originaria dell'avo italiano;
l'assenza di naturalizzazione;
la piena continuità della linea paterna e materna;
la nascita dei ricorrenti in linea retta da cittadini italiani.
I ricorrenti devono quindi essere riconosciuti cittadini italiani sin dalla nascita.
Quanto all'interesse ad agire, va osservato che l'azione proposta è pienamente ammissibile. La giurisprudenza di merito, con particolare riferimento alle pronunce rese dal Tribunale di Roma nei procedimenti in materia di cittadinanza iure sanguinis, afferma costantemente che il relativo giudizio ha natura meramente dichiarativa, essendo volto ad accertare uno status che il soggetto possiede sin dalla nascita. Da ciò deriva che non è richiesta, quale condizione di procedibilità, la previa presentazione di un'istanza amministrativa presso il o il Comune, né è necessario un Parte_4
formale provvedimento di diniego. La mancata attestazione dello status civitatis, unita alla concreta difficoltà di ottenere un riconoscimento tempestivo in via amministrativa, determina infatti una situazione di oggettiva incertezza giuridica che giustifica il ricorso alla tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Deve pertanto ritenersi sussistente in capo ai ricorrenti un interesse ad agire pieno, attuale e concreto, diretto all'eliminazione della situazione pregiudizievole derivante dal mancato riconoscimento ufficiale della loro cittadinanza italiana.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni e della documentazione depositata deve ritenersi riconosciuta la titolarità della cittadinanza italiana ai ricorrenti sin dalla nascita.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi stante l'impossibilità dell'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la predetta legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sig.ri: , (C.F. brasiliano: Parte_1
) brasiliano, sposato, nata il [...], nella città di Martinopolis/SP (Brasile), e C.F._1
residente nella città di Sao TA do Sul/SP (Brasile) alla Rua JoaoRela, n. 243- Quartiere Mauà; la Sig.ra (C.F. brasiliano: ) brasiliana, Controparte_1 C.F._2 sposata, nata il [...], nella città di Sao TA do Sul/SP (Brasile) ed ivi residente alla Rua
Joao Rela, n.243-Maua; La Sig.ra (C.F. ) brasiliana, Parte_2 C.F._3 sposata, nata il [...], nella città di Martinopolis/SP (Brasile), ed ivi residente alla Rua
UR EL Naufal, n.156-O Pioneiro, in proprio e insieme al sig. Parte_3
(padre), (C.F. brasiliano: 274.795.058-17), brasiliano, sposato, nato il [...] a [...]/SP NumeroDiC_ titolare della Carta d'identità n. , quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore (C.F. brasiliano ) brasiliana, nubile, Persona_1 C.F._4 minore, nata il [...], nella città di Oakleigh (Nuova Zelanda) ivi residente insieme ai genitori, nella città di Martinopolis/SP (Brasile), ed ivi residente alla Rua UR EL Naufal,
n.156-O Pioneiro, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 25.11.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
7
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 8384/2024 R.G.,
TRA
i Sigg:
, (C.F. brasiliano: ) brasiliano, sposato, nata il Parte_1 C.F._1
03/01/1961, nella città di Martinopolis/SP (Brasile), e residente nella città di Sao TA do
Sul/SP (Brasile) alla Rua JoaoRela, n. 243- Quartiere Mauà; la Sig.ra Controparte_1
(C.F. brasiliano: ) brasiliana, sposata, nata il [...], nella città di Sao
[...] C.F._2
TA do Sul/SP (Brasile) ed ivi residente alla Rua Joao Rela, n.243-Maua; La Sig.ra
[...]
(C.F. ) brasiliana, sposata, nata il [...], nella città di Parte_2 C.F._3
Martinopolis/SP (Brasile), ed ivi residente alla Rua UR EL Naufal, n.156-O Pioneiro, in proprio e insieme al sig. (padre), (C.F. brasiliano: 274.795.058-17), Parte_3 brasiliano, sposato, nato il [...] a [...]/SP titolare della Carta d'identità n. NumeroDiC_
, quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(C.F. brasiliano ) brasiliana, nubile, minore, nata il [...],
[...] C.F._4
nella città di Oakleigh (Nuova Zelanda) ivi residente insieme ai genitori, nella città di
Martinopolis/SP (Brasile), ed ivi residente alla Rua UR EL Naufal, n.156-O Pioneiro, tutti elettivamente domiciliati in Tiggiano, alla Via Ugo Foscolo, n.22, presso lo studio dell'Avv.
Antonella Calabrese, del Foro di Lecce (C.F. – pec: C.F._5
Fax 0833/829785), dalla quale sono rappresentati e difesi Email_1
in virtù di procura speciale in calce e allegate al ricorso introduttivo
- ricorrenti -
CONTRO , in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso iscritto a ruolo il 15.12.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dall'avo nato a [...] il [...], Persona_2 cittadino italiano, emigrato successivamente in Brasile, e mai naturalizzato cittadino brasiliano, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti.
Il per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, costituitasi con memoria del Controparte_2
31.05.2025, non contesta il merito del diritto azionato ma rappresenta la persistenza, in sede amministrativa, di un doppio binario procedimentale, imputabile alla vigenza del quadro normativo formale (art. 15 l. 91/1992), e domanda la compensazione delle spese.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 24.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato trattenuto dal Gop assegnatario per la decisione.
FATTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i sigg.r Parte_1 Controparte_1
e la minor hanno convenuto in
[...] Parte_2 Persona_1
giudizio il , chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Controparte_2
sanguinis.
Espongono i ricorrenti di essere discendenti diretti del loro avo Persona_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, emigrato successivamente in Brasile, e
2 mai naturalizzato cittadino brasiliano, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti.
L'avo trasmise la cittadinanza al figlio (nato nel 1908), il quale, a sua volta, la Persona_3 trasmise alle figlie (1938) e (1962), entrambe nate Persona_4 Persona_5 dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana del 1948 e coniugate con cittadini brasiliani senza perdere lo status civitatis.
Da dette linee genealogiche derivano gli odierni ricorrenti, tutti nati in Brasile o in Paesi terzi, che non hanno mai ottenuto formalmente il riconoscimento amministrativo della cittadinanza italiana.
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Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
3 Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_3
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
4 “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, è documentalmente dimostrato che i ricorrenti discendano, in linea retta, da un cittadino italiano, che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti, in assenza di eventi interruttivi;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti).
Sulla trasmissione per linea materna – posizione dell'ava nata prima del 1948 ma sposata dopo.
Elemento decisivo del caso è che l'ava, pur nata prima del 1° gennaio 1948, contrasse matrimonio con cittadino straniero dopo tale data.
La legge n. 555/1912 prevedeva la perdita automatica della cittadinanza da parte della donna italiana che sposava uno straniero;
tuttavia: la Costituzione (artt. 3 e 29) ha introdotto la piena parità dei coniugi;
la Corte costituzionale (sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983) ha dichiarato incostituzionale la normativa discriminatoria;
la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n.
5 4466/2009) ha chiarito che, dal 1948 in avanti, il matrimonio con cittadino straniero non comporta più alcuna perdita dello status civitatis. Ne consegue che: il fatto che l'ava sia nata prima del 1948 non incide sulla trasmissione;
ciò che rileva è che il matrimonio sia stato celebrato dopo il 1948, impedendo ogni caducazione automatica del diritto;
l'ava ha conservato la cittadinanza italiana e l'ha regolarmente trasmessa ai propri figli;
la linea materna è pienamente valida. La documentazione prodotta, regolarmente legalizzata e tradotta, dimostra: la cittadinanza originaria dell'avo italiano;
l'assenza di naturalizzazione;
la piena continuità della linea paterna e materna;
la nascita dei ricorrenti in linea retta da cittadini italiani.
I ricorrenti devono quindi essere riconosciuti cittadini italiani sin dalla nascita.
Quanto all'interesse ad agire, va osservato che l'azione proposta è pienamente ammissibile. La giurisprudenza di merito, con particolare riferimento alle pronunce rese dal Tribunale di Roma nei procedimenti in materia di cittadinanza iure sanguinis, afferma costantemente che il relativo giudizio ha natura meramente dichiarativa, essendo volto ad accertare uno status che il soggetto possiede sin dalla nascita. Da ciò deriva che non è richiesta, quale condizione di procedibilità, la previa presentazione di un'istanza amministrativa presso il o il Comune, né è necessario un Parte_4
formale provvedimento di diniego. La mancata attestazione dello status civitatis, unita alla concreta difficoltà di ottenere un riconoscimento tempestivo in via amministrativa, determina infatti una situazione di oggettiva incertezza giuridica che giustifica il ricorso alla tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Deve pertanto ritenersi sussistente in capo ai ricorrenti un interesse ad agire pieno, attuale e concreto, diretto all'eliminazione della situazione pregiudizievole derivante dal mancato riconoscimento ufficiale della loro cittadinanza italiana.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni e della documentazione depositata deve ritenersi riconosciuta la titolarità della cittadinanza italiana ai ricorrenti sin dalla nascita.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi stante l'impossibilità dell'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la predetta legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sig.ri: , (C.F. brasiliano: Parte_1
) brasiliano, sposato, nata il [...], nella città di Martinopolis/SP (Brasile), e C.F._1
residente nella città di Sao TA do Sul/SP (Brasile) alla Rua JoaoRela, n. 243- Quartiere Mauà; la Sig.ra (C.F. brasiliano: ) brasiliana, Controparte_1 C.F._2 sposata, nata il [...], nella città di Sao TA do Sul/SP (Brasile) ed ivi residente alla Rua
Joao Rela, n.243-Maua; La Sig.ra (C.F. ) brasiliana, Parte_2 C.F._3 sposata, nata il [...], nella città di Martinopolis/SP (Brasile), ed ivi residente alla Rua
UR EL Naufal, n.156-O Pioneiro, in proprio e insieme al sig. Parte_3
(padre), (C.F. brasiliano: 274.795.058-17), brasiliano, sposato, nato il [...] a [...]/SP NumeroDiC_ titolare della Carta d'identità n. , quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore (C.F. brasiliano ) brasiliana, nubile, Persona_1 C.F._4 minore, nata il [...], nella città di Oakleigh (Nuova Zelanda) ivi residente insieme ai genitori, nella città di Martinopolis/SP (Brasile), ed ivi residente alla Rua UR EL Naufal,
n.156-O Pioneiro, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 25.11.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
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