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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14358 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 54357/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato il [...] in [...], per sé e, Parte_1
unitamente a nata lo [...] in Parte_2
Brasile, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori nata lo [...] Persona_1
in Brasile, e nata lo [...] in Parte_3
Brasile, elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzio n. 25, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pinelli, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona dei Controparte_2 P.IVA_2
Ministri in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistenti - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per
l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente […] con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che Ecc.mo Tribunale 1 adito voglia 1)
Inammissibilità\infondatezza della domanda 2) Nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio'; fatto e diritto
Con la presente azione i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino Parte_1
italiano nato a [...] il [...], successivamente pagina 2 emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si sono costituiti il ed il Controparte_1 Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata
[...]
l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4),
5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al
pagina 3 patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti,
e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate
'…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La
pagina 4 documentazione a ciò necessaria, infatti, non è stata prodotta e, comunque, non è più passibile di essere versata in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del CP_1
convenuto, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.906,00
(di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 17 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 54357/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato il [...] in [...], per sé e, Parte_1
unitamente a nata lo [...] in Parte_2
Brasile, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori nata lo [...] Persona_1
in Brasile, e nata lo [...] in Parte_3
Brasile, elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzio n. 25, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pinelli, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona dei Controparte_2 P.IVA_2
Ministri in carica pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistenti - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per
l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente […] con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che Ecc.mo Tribunale 1 adito voglia 1)
Inammissibilità\infondatezza della domanda 2) Nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio'; fatto e diritto
Con la presente azione i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino Parte_1
italiano nato a [...] il [...], successivamente pagina 2 emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si sono costituiti il ed il Controparte_1 Controparte_2
chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata
[...]
l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4),
5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al
pagina 3 patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti,
e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate
'…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La
pagina 4 documentazione a ciò necessaria, infatti, non è stata prodotta e, comunque, non è più passibile di essere versata in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del CP_1
convenuto, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.906,00
(di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 17 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5