Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4825 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 22452/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22452/2020 promossa da:
nato ad [...] il [...] e residente in [...], C.F. ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Napoli alla via G. Porzio n. 4 F 10, presso l'avv. C.F._2
Liliana Schifone (C.F. ) e dell'Avv. CO C.F._3
Saviano (C.F. che lo rappresentano e difendono C.F._4 giusta procura in calce all'atto di citazione, pec: Email_1
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ATTORE contro
C.F./P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
p.l.r.p.t. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cimarosa Persona_1
n. 20 presso lo studio dell'avv. Alessandro Colonna (cod. Fisc.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._5 calce;
posta certificata Email_3
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la in p.l.r.p.t. per sentirla Controparte_1 condannare al pagamento della somma di €. 5.000,00 a saldo del prezzo di vendita del natante MANO' 26.5 Cruiser, concordato in €. 25.000,00 dalle parti, mediante scrittura privata. L'attore si costituiva a mezzo dell'Avv.
Michele Aievola, successivamente sostituito, a seguito di revoca del mandato da parte del medesimo attore, dall'Avv. Liliana Schifone e dall'Avv.
CO Saviano.
Si costituiva la convenuta a mezzo dell'Avv. Alessandro Colonna contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea ed eccependo la presenza di vizi occulti del bene compravenduto. L'Avv. Colonna successivamente rinunciava al mandato, senza che a ciò seguisse la costituzione di nuovo difensore.
Acquisiti i fatti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, proposta la domanda di convenzione di negoziazione assistita con esito negativo, acquisite le dichiarazioni testimoniali, in data 30.01.2025 a scioglimento della riserva del 30.12.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda deve essere accolta per i seguenti motivi.
Il trasferimento del bene risulta effettuato in base ad una scrittura privata sottoscritta dalle parti, la quale prevedeva il trasferimento della proprietà del bene, un natante 26,5 ivi compresi due motori entrofuoribordo CP_2 CP_3
Mercury matricola n. 1A632198 da 4800KW, dietro pagamento di un corrispettivo pari ad €. 25.000,00 da pagarsi in n. 4 rate entro il 30.01.2019. I natanti, difatti, ivi inclusi i motori installati a bordo, sono considerati beni mobili non registrati e pertanto il trasferimento della proprietà non richiede l'iscrizione in un registro pubblico come avviene per le imbarcazioni. In linea generale, inoltre, il possesso del natante è considerato titolo sufficiente a provarne la proprietà. Unitamente al possesso del bene, al nuovo proprietario devono essere consegnati i documenti relativi al natante.
Nel caso di specie, non viene in contestazione il trasferimento del bene, mai contestato dalla convenuta, sebbene la scrittura privata non rechi data del medesimo trasferimento. Ciò che viene in contestazione è la affermata presenza di vizi occulti del bene compravenduto, e la conseguente riduzione del prezzo per l'importo di €. 5.000,00.
Tali circostanze, sebbene indicate nella comparsa di costituzione risultano del tutto prive di prove atte a suffragarle, restando mere affermazioni. Difatti, si legge nella comparsa che la convenuta avrebbe prontamente segnalato la presenza dei pretesi vizi occulti all'attore/venditore, vizi che sarebbero stati riconosciuti dal medesimo venditore, ma non fornendo alcuna prova di tali comunicazioni né del conseguente riconoscimento dei vizi stessi e della riduzione del prezzo. Si legge difatti che “Va evidenziato, infatti, che la
successivamente alla conclusione del contratto di acquisto Controparte_1
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ed alla consegna del bene, riscontrava il cattivo funzionamento dei due motori entrofuoribordo Mercury, i quali si spegnevano continuamente ed erano privi di potenza. Il giorno successivo alla consegna, la società provvedeva a contattare immediatamente il , il quale riconosceva i Pt_1 vizi, precisando che la batteria era quasi fuori uso ed andava sostituita, che il carburatore era ingolfato, e che comunque, i motori necessitavano di una serie di interventi di riparazione. Lo stesso , a quel punto, viste le Pt_1 contestazioni della società e riconosciuto egli stesso che il valore del bene venduto era inferiore rispetto a quello convenuto al momento della cessione, comunicava che avrebbe ridotto il prezzo e si sarebbe accontentato della minor somma di euro 20.000,00, somma che la , come riconosciuto, CP_1 provvedeva integralmente ad erogare.” Come già evidenziato, tali affermazioni restano prive di qualsiasi elemento probatorio a sostegno, contenendo, per contro, la implicita ammissione del mancato pagamento della somma a saldo di €. 5.000,00.
Va inoltre evidenziato, all'esito dell'escussione dei testi indicati, che le circostanze addotte da parte attrice risultano confermate, con particolare riferimento al corretto funzionamento del natante come affermato dal teste
“vero, come detto nel periodo luglio agosto 2018 ci Testimone_1 recammo con la barca per un giro da Pozzuoli a Ischia, poi andammo a
Procida il giorno dopo, la barca non ha mai presentato problemi, così anche i motori ad essa annessi” e per quanto riguarda anche il prezzo di vendita e le modalità di pagamento, come affermato dal teste “che io Testimone_2 sappia, non fu fatta alcuna comunicazione dalla società all'attore di eventuali vizi occulti;
sul capo 4: non lo so;
sul capo 6: il prezzo concordato era di € 25.000,00 e so che è stato pagato il limitato importo di € 20.000,00, tanto so perché mi è stato detto dal;
come ho detto prima, io dovevo seguire Pt_1 la vendita, era stato previsto il versamento di quote del prezzo a mezzo di bonifici e ricordo che venne versato il solo importo di € 20.000,00”.
Pertanto, all'esito di quanto sopra sussistono giustificati motivi per ritenere acclarato il fatto storico della avvenuta vendita del natante a mezzo di scrittura privata tra le parti e del mancato integrale pagamento del prezzo pattuito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni Parte_1 altra contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea;
2) Condanna la C.F./P.IVA Controparte_1
, in p.l.r.p.t. al pagamento della somma di €. 5.000,00 P.IVA_1
a saldo del prezzo di compravendita pattuito dalle parti, oltre interessi dal fatto al soddisfo, in favore di;
Parte_1
3) Condanna la C.F./P.IVA Controparte_1
, in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite in favore P.IVA_1 di , determinate in €. 2.552,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, €. 125,00 per spese esenti ed accessori come per legge con attribuzione dell'Avv.
Liliana Schifone (C.F. ) e dell'Avv. C.F._3
CO Saviano (C.F. dichiaratisi C.F._4 antistatari.
Così deciso in Napoli il 15 maggio 2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
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