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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2022 depositato il 09/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02B501507 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02B501507 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato dinanzi a questa Corte l'atto meglio specificato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i dedotti motivi di illegittimità.
Il ricorrente ha poi aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 186 a 203, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate di Brescia ha comunicato che la dichiarazione di adesione avanzata dal contribuente è risultata regolare e che il ricorrente ha proceduto all'adempimento di quanto dovuto per il perfezionamento della stessa, chiedendo, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 1, comma
198, L. n. 197/2022, la conseguente estinzione del giudizio.
Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto di quanto sopra.
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 1 L. n. 197/2022.
Spese del giudizio estinto non ripetibili.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2022 depositato il 09/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02B501507 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H02B501507 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato dinanzi a questa Corte l'atto meglio specificato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i dedotti motivi di illegittimità.
Il ricorrente ha poi aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 186 a 203, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate di Brescia ha comunicato che la dichiarazione di adesione avanzata dal contribuente è risultata regolare e che il ricorrente ha proceduto all'adempimento di quanto dovuto per il perfezionamento della stessa, chiedendo, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 1, comma
198, L. n. 197/2022, la conseguente estinzione del giudizio.
Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto di quanto sopra.
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 1 L. n. 197/2022.
Spese del giudizio estinto non ripetibili.