TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/05/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6470 del RGAC dell'anno 2017 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 1233/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 28 settembre 2017 e vertente
TRA
( c.f. , rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1 avv. Maria Teresa Asciuti.
OPPONENTE
E
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Puccio e Michele Orefice.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo, il , Controparte_2 chiedeva che la sig.ra fosse condannata al pagamento della Parte_1 complessiva somma di euro € 5.525,86, oltre alle spese e compensi liquidate in decreto. Il predetto decreto ingiuntivo, munito di provvisoria esecuzione, e notificato unitamente al precetto, veniva emesso sul presupposto di un credito vantato dal relativamente al mancato pagamento di ratei CP_1 insoluti per spese condominiali, oggetto di approvazione condominiale in sede di delibera assembleare del 04.11.2006 e successiva del 28.06.2017 relativamente alle rate di pagamento dal 05/10/2016 al 01.07.2017
1 esercizio ordinario 2016/2017 pari ad euro 5.319,86, nonchè saldo rata del 01.07.2017 quale onorario dell'ing. pari ad euro 206,00. ( € Persona_1
5.525,86).
Emesso l'invocato decreto ingiuntivo, proponeva opposizione la sig.ra
[...]
la quale chiedeva che“, previa sospensione della provvisoria Pt_1 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1233/2017 del 28.09.2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro ... " il Tribunale volesse, in via riconvenzionale,
"1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia della delibera dell'assemblea del , del 23.03.2006", Controparte_1
"2) ACCERTARE E DICHIARARE la intervenuta prescrizione del presunto credito vantato dal . Controparte_1
3) ACCERTARE E DICHIARARE che la somma dovuta dalla Signora Parte_1 al è pari ad euro 1.786,90 ovvero la m inor somma
[...] Controparte_1 che verrà accertata.
4) REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 1233/2017, del 28/09/2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro nella persona del Giudice dott.ssa Wanda Romanò, ritirato dalla signora in data 17/11/2017, presso la Casa Parte_1
Comunale di Catanzaro.
5) CONDANNARE il in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore Avv. Michele Orefice al pagamento delle spese e competenze di giudizio".
Part 1.2. A sostegno della spiegata opposizione, la sig.ra adduceva, la inesattezza del credito vantato dal , il cui credito si Controparte_1 avvaleva di alcune somme riguardante la ripartizione dell'acqua condominiale. Chiedeva la stessa, infatti, che venisse preliminarmente dichiarata la nullità della precedente delibera assembleare del 22.03.2006 avente ad oggetto una asserita modifica dei criteri di ripartizione delle spese dell'acqua condominiale per gli anni 2002, 2003 e 2004. Affermava l'opponente che con detta delibera, il modificava il criterio di CP_1 ripartizione delle spese d'acqua condominiale fino ad allora adottato con la suddivisione in parti uguali tra i condomini, in mancanza di contatori individuali installati nelle singole unità immobiliari, mentre con la delibera del 22.03.2006 veniva adottato un criterio di calcolo in contrasto con il disposto di cui all'art 1123 c.c. senza il consenso unanime dei condomini incidendo sui diritti individuali del singolo condomino.
2 Eccepiva comunque la prescrizione dei ratei riguardanti tali spese e vantati dal condominio ,atteso il suo semplice inserimento nei rendiconti annuali successivi, riconoscendo, comunque, di avere un debito nei confronti dell'ente condominiale pari ad € 1.786,90, relativo ad altre spese non corrisposte, diverse da quelle concernenti il consumo di acqua.
1.3. Si costituiva il Condominio opposto il quale, contesta va tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio ed all'esito dell'Ordinanza di rigetto di tutte le richieste formulate da parte opponente, nessuna attività istruttoria veniva esperita nell'ambito del presente giudizio, sicchè la causa veniva rinviata all'udienza del 19.11.2024 e trattenuta a sentenza con concessione di termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ex art.190 c.p.c .
2. Nel merito, si osserva quanto segue:
La condivisibile scelta del legislatore, evidenziata dall'articolo 63 disp. att. c.c. che permette all'amministratore di riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea con decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante l'opposizione, riposa sulla necessità che le quote condominiali siano prontamente riscosse per evitare arresti nella gestione della cosa comune e, soprattutto, per evitare che gli altri comproprietari adempienti siano obbligati ad assumere a loro peso, per evitare il deterioramento dei beni comuni, anche la quota delle spese gravanti sui condomini inadempienti che avanzino opposizione al decreto ingiuntivo (opposizione che potrebbe essere proposta anche per fini puramente dilatori); la ratio della disposizione è chiaramente evidenziata dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 2387/03 che ha affermato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il CP_1 opponente non possa far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del CP_1
e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a CP_1 pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica
3 dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere .
3. Sulla base di tale normativa non può che ritenersi destituita di fondamento la richiesta di parte opponente volta all'annullamento di una delibera assembleare emessa il 22.03.2006, ovvero emessa ben 10 anni prima dell'odierna ingiunzione, considerato che, nel caso di specie, la deliberazione contestata non è mai stata oggetto di alcuna impugnazione e che quindi, la proposta domanda riconvenzionale, avente ad oggetto proprio l'accertamento della sua invalidità, risulta assolutamente inammissibile. A tal riguardo si osserva che le delibere assunte dall'assemblea condominiale possono essere impugnate entro trenta giorni, come previsto dall'art. 1137 c.c..
4. Fatta questa preliminare premessa occorre evidenziare che le somme richieste con il ricorso alla procedura monitoria trovano fondamento in un bilancio puntualmente e regolarmente approvato dal sodalizio condominiale nell'assemblea del 04.11.2016 e del 28.06.2017 allorchè venivano rendicontate le spese di gestione per l'esercizio ordinario anno 2015/2016 presentato dall'amministratore uscente geom. unitamente al Parte_2 relativo stato di ripartizione e riepilogo finanziario e preventivo spese esercizio 2016/2017 oltre ai vari altri punti all'ordine del giorno.
Tali punti venivano approvati, dal sodalizio condominiale, con le maggioranze richieste ex lege, non avendo inteso part e opponente proporre impugnativa alle medesime delibere ragion per cui, la pretesa creditoria azionata si manifesta legittima e fondata ove tra l'altro la copiosa ed unanime giurisprudenza sostiene che “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il condomino intimato non può legittimamente sollevare eccezioni di merito con riguardo a spese il cui preventivo o consuntivo sia stato regolarmente approvato dall'assemblea dei condòmini, senza che la relativa delibera sia stata tempestivamente ed efficacemente impugnata”.
Della suddetta somma, per come ripartita, nessuna somma veniva versata al da parte della sig.ra ma anzi il suo debito, per CP_1 Parte_1 come risulta dal verbale di assemblea del 30.04.2018 regolarmente approvato con il voto unanime di tutti i presenti, ivi compreso anche quello di parte opponente che peraltro, ha sottoscritto di suo pugno lo stesso verbale, raggiungeva la cifra di oltre euro 9.000,00. (cfr doc. memorie n. 2 ex art 183 c.p.c.)
4 5. Non meritevole di accoglimento appare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno opponente in punto di quote condominiali relative ai canoni idrici per gli anni, 2002, 2003 , 2004.
Ed invero si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944 c.c., impedisce la prescrizione, non coincide necessariamente con quello di cui all'art. 1988 c.c., potendo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontà, che implichi, inequivocabilmente, l'ammissione dell'esistenza del debito e sia incompatibile con la pretesa fatta valere (Cass., 1 luglio 2003, n. 10342; Cass., 19 novembre 1999, n. 12833).
Tale consolidato principio trova la propria ratio nella considerazione che il riconoscimento del diritto quale evento preclusivo della prescrizione, non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede solo una manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito, che può anche essere rivolta ad un terzo ovvero alla generalità.
Sulla scorta del suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha da sempre ritenuto atto idoneo ad impedire la prescrizione l'annotazione di un debito nel bilancio di una società di capitali, nel caso in cui tale annotazione sia accompagnata da elementi specificativi dell'obbligazione dovuta (ex multis C. 6203/1991; C. 1292/1991).
Tali principi, specificamente trasposti anche in materia condominiale, hanno consentito di affermare che “la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate” (C. 10153/2011).
Ne deriva che il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e diventando esigibili in ogni tempo. (Trib. Napoli, sez. IV, 3/10/2019, n. 8712)
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata, ed anzi confermata dalla stessa parte opponente, che le pretese creditorie avanzate dall'odierno opposto in relazione ai canoni idrici per gli anni, 2002, 2003 e2004, siano state riportate nei bilanci successivi, di talché l'approvazione delle relative delibere di assemblee condominiali assume valore di riconoscimento di
5 debito in relazione alle poste passive in oggetto, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato nel presente giudizio.
Conclusivamente, sulla scorta delle risultanze istruttorie documentali deve ritenersi raggiunta la prova della debenza delle somme richieste da parte del
. Controparte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto autonomo svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione ;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) Condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite
[...] riguardante la presente opposizione, che liquida in complessive euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 07.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 6470 del RGAC dell'anno 2017 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 1233/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 28 settembre 2017 e vertente
TRA
( c.f. , rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1 avv. Maria Teresa Asciuti.
OPPONENTE
E
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Puccio e Michele Orefice.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo, il , Controparte_2 chiedeva che la sig.ra fosse condannata al pagamento della Parte_1 complessiva somma di euro € 5.525,86, oltre alle spese e compensi liquidate in decreto. Il predetto decreto ingiuntivo, munito di provvisoria esecuzione, e notificato unitamente al precetto, veniva emesso sul presupposto di un credito vantato dal relativamente al mancato pagamento di ratei CP_1 insoluti per spese condominiali, oggetto di approvazione condominiale in sede di delibera assembleare del 04.11.2006 e successiva del 28.06.2017 relativamente alle rate di pagamento dal 05/10/2016 al 01.07.2017
1 esercizio ordinario 2016/2017 pari ad euro 5.319,86, nonchè saldo rata del 01.07.2017 quale onorario dell'ing. pari ad euro 206,00. ( € Persona_1
5.525,86).
Emesso l'invocato decreto ingiuntivo, proponeva opposizione la sig.ra
[...]
la quale chiedeva che“, previa sospensione della provvisoria Pt_1 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1233/2017 del 28.09.2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro ... " il Tribunale volesse, in via riconvenzionale,
"1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia della delibera dell'assemblea del , del 23.03.2006", Controparte_1
"2) ACCERTARE E DICHIARARE la intervenuta prescrizione del presunto credito vantato dal . Controparte_1
3) ACCERTARE E DICHIARARE che la somma dovuta dalla Signora Parte_1 al è pari ad euro 1.786,90 ovvero la m inor somma
[...] Controparte_1 che verrà accertata.
4) REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 1233/2017, del 28/09/2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro nella persona del Giudice dott.ssa Wanda Romanò, ritirato dalla signora in data 17/11/2017, presso la Casa Parte_1
Comunale di Catanzaro.
5) CONDANNARE il in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore Avv. Michele Orefice al pagamento delle spese e competenze di giudizio".
Part 1.2. A sostegno della spiegata opposizione, la sig.ra adduceva, la inesattezza del credito vantato dal , il cui credito si Controparte_1 avvaleva di alcune somme riguardante la ripartizione dell'acqua condominiale. Chiedeva la stessa, infatti, che venisse preliminarmente dichiarata la nullità della precedente delibera assembleare del 22.03.2006 avente ad oggetto una asserita modifica dei criteri di ripartizione delle spese dell'acqua condominiale per gli anni 2002, 2003 e 2004. Affermava l'opponente che con detta delibera, il modificava il criterio di CP_1 ripartizione delle spese d'acqua condominiale fino ad allora adottato con la suddivisione in parti uguali tra i condomini, in mancanza di contatori individuali installati nelle singole unità immobiliari, mentre con la delibera del 22.03.2006 veniva adottato un criterio di calcolo in contrasto con il disposto di cui all'art 1123 c.c. senza il consenso unanime dei condomini incidendo sui diritti individuali del singolo condomino.
2 Eccepiva comunque la prescrizione dei ratei riguardanti tali spese e vantati dal condominio ,atteso il suo semplice inserimento nei rendiconti annuali successivi, riconoscendo, comunque, di avere un debito nei confronti dell'ente condominiale pari ad € 1.786,90, relativo ad altre spese non corrisposte, diverse da quelle concernenti il consumo di acqua.
1.3. Si costituiva il Condominio opposto il quale, contesta va tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio ed all'esito dell'Ordinanza di rigetto di tutte le richieste formulate da parte opponente, nessuna attività istruttoria veniva esperita nell'ambito del presente giudizio, sicchè la causa veniva rinviata all'udienza del 19.11.2024 e trattenuta a sentenza con concessione di termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ex art.190 c.p.c .
2. Nel merito, si osserva quanto segue:
La condivisibile scelta del legislatore, evidenziata dall'articolo 63 disp. att. c.c. che permette all'amministratore di riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea con decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante l'opposizione, riposa sulla necessità che le quote condominiali siano prontamente riscosse per evitare arresti nella gestione della cosa comune e, soprattutto, per evitare che gli altri comproprietari adempienti siano obbligati ad assumere a loro peso, per evitare il deterioramento dei beni comuni, anche la quota delle spese gravanti sui condomini inadempienti che avanzino opposizione al decreto ingiuntivo (opposizione che potrebbe essere proposta anche per fini puramente dilatori); la ratio della disposizione è chiaramente evidenziata dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 2387/03 che ha affermato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il CP_1 opponente non possa far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del CP_1
e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a CP_1 pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica
3 dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere .
3. Sulla base di tale normativa non può che ritenersi destituita di fondamento la richiesta di parte opponente volta all'annullamento di una delibera assembleare emessa il 22.03.2006, ovvero emessa ben 10 anni prima dell'odierna ingiunzione, considerato che, nel caso di specie, la deliberazione contestata non è mai stata oggetto di alcuna impugnazione e che quindi, la proposta domanda riconvenzionale, avente ad oggetto proprio l'accertamento della sua invalidità, risulta assolutamente inammissibile. A tal riguardo si osserva che le delibere assunte dall'assemblea condominiale possono essere impugnate entro trenta giorni, come previsto dall'art. 1137 c.c..
4. Fatta questa preliminare premessa occorre evidenziare che le somme richieste con il ricorso alla procedura monitoria trovano fondamento in un bilancio puntualmente e regolarmente approvato dal sodalizio condominiale nell'assemblea del 04.11.2016 e del 28.06.2017 allorchè venivano rendicontate le spese di gestione per l'esercizio ordinario anno 2015/2016 presentato dall'amministratore uscente geom. unitamente al Parte_2 relativo stato di ripartizione e riepilogo finanziario e preventivo spese esercizio 2016/2017 oltre ai vari altri punti all'ordine del giorno.
Tali punti venivano approvati, dal sodalizio condominiale, con le maggioranze richieste ex lege, non avendo inteso part e opponente proporre impugnativa alle medesime delibere ragion per cui, la pretesa creditoria azionata si manifesta legittima e fondata ove tra l'altro la copiosa ed unanime giurisprudenza sostiene che “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il condomino intimato non può legittimamente sollevare eccezioni di merito con riguardo a spese il cui preventivo o consuntivo sia stato regolarmente approvato dall'assemblea dei condòmini, senza che la relativa delibera sia stata tempestivamente ed efficacemente impugnata”.
Della suddetta somma, per come ripartita, nessuna somma veniva versata al da parte della sig.ra ma anzi il suo debito, per CP_1 Parte_1 come risulta dal verbale di assemblea del 30.04.2018 regolarmente approvato con il voto unanime di tutti i presenti, ivi compreso anche quello di parte opponente che peraltro, ha sottoscritto di suo pugno lo stesso verbale, raggiungeva la cifra di oltre euro 9.000,00. (cfr doc. memorie n. 2 ex art 183 c.p.c.)
4 5. Non meritevole di accoglimento appare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno opponente in punto di quote condominiali relative ai canoni idrici per gli anni, 2002, 2003 , 2004.
Ed invero si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944 c.c., impedisce la prescrizione, non coincide necessariamente con quello di cui all'art. 1988 c.c., potendo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontà, che implichi, inequivocabilmente, l'ammissione dell'esistenza del debito e sia incompatibile con la pretesa fatta valere (Cass., 1 luglio 2003, n. 10342; Cass., 19 novembre 1999, n. 12833).
Tale consolidato principio trova la propria ratio nella considerazione che il riconoscimento del diritto quale evento preclusivo della prescrizione, non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede solo una manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito, che può anche essere rivolta ad un terzo ovvero alla generalità.
Sulla scorta del suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha da sempre ritenuto atto idoneo ad impedire la prescrizione l'annotazione di un debito nel bilancio di una società di capitali, nel caso in cui tale annotazione sia accompagnata da elementi specificativi dell'obbligazione dovuta (ex multis C. 6203/1991; C. 1292/1991).
Tali principi, specificamente trasposti anche in materia condominiale, hanno consentito di affermare che “la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate” (C. 10153/2011).
Ne deriva che il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e diventando esigibili in ogni tempo. (Trib. Napoli, sez. IV, 3/10/2019, n. 8712)
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata, ed anzi confermata dalla stessa parte opponente, che le pretese creditorie avanzate dall'odierno opposto in relazione ai canoni idrici per gli anni, 2002, 2003 e2004, siano state riportate nei bilanci successivi, di talché l'approvazione delle relative delibere di assemblee condominiali assume valore di riconoscimento di
5 debito in relazione alle poste passive in oggetto, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato nel presente giudizio.
Conclusivamente, sulla scorta delle risultanze istruttorie documentali deve ritenersi raggiunta la prova della debenza delle somme richieste da parte del
. Controparte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto autonomo svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione ;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) Condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite
[...] riguardante la presente opposizione, che liquida in complessive euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Catanzaro, 07.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
6