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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/10/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 349/2025, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Guido Marone, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p. t. Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la cessata materia del contendere;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.1.2025, la sig.ra impugnava il decreto Parte_1 dell' , prot. n. 6693 del 13.8.2024, Controparte_3 con cui, a conclusione di un periodo di comando svolto presso l'Unità di Missione
P.N.R.R. del Ministero, veniva ritenuta erroneamente come docente “senza sede” e, pertanto, assegnata ex officio presso l' G. De di Ariano Irpino (AV) CP_4 CP_5 con cattedra oraria esterna (C.O.E.).
Sosteneva che il provvedimento aveva violato la disciplina normativa e pattizia vigente, nonché il suo diritto alla conservazione del posto presso la precedente sede di titolarità, ossia l' ” di RO (AV). Controparte_6
Tanto premesso, conveniva in giudizio il e l Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del Controparte_7 lavoro, per sentirli condannare all'assegnazione presso la sede di lavoro originaria,
1 nella posizione di docente di lingua straniera (inglese; classe concorsuale AB24).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il e Controparte_1
l' non si costituivano in giudizio e Controparte_7 venivano dichiarati contumaci.
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 23.10.2025, la ricorrente rappresentava che l'
[...]
, a seguito dell'azione promossa, previo ripristino Controparte_7 della posizione di titolarità in RO, le aveva consentito di assumere regolarmente servizio per l'a.s. 2025/2026, presso la sede d'origine, come da cedolino stipendiale allegato (per poi essere assegnata presso l' Controparte_3 per la realizzazione dei progetti nazionali ex art. 1 co. 65 L. 107/2015).
Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del alle spese e competenze di causa. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
In assenza di accordo tra le parti, il giudicante ritiene che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa di una sopravvenienza che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268; Cass. 25/03/2010, n.
7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2004, n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti
2 l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass. 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ.,
17861/2007, 14194/2004, 5390/2000, 1048/2000).
2. Ciò chiarito, ritiene il giudice che debba condividersi quanto sul punto opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III,
9/06/2016, n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n. 11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e
l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia
3 del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito. In assenza, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
3. Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Ciò posto, deve rilevarsi che, già con la nota di replica alla diffida del 21.3.2025, prodotte entrambe agli atti, e vieppiù con la assegnazione presso la sede d'origine, come da cedolino in atti, il ha sostanzialmente riconosciuto in via CP_1 stragiudiziale la fondatezza della pretesa azionata dalla prof. , sicché nessun Pt_1 interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio può riconoscersi in capo alla ricorrente, non potendosi rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Invero, quanto verificatosi in pendenza di lite integra una sopravvenienza che elide l'interesse ad agire, nel senso che essa esclude che la prof. conservi un interesse Pt_1
a proseguire nell'azione, giacché la domanda contenuta in ricorso è diretta a conseguire una pretesa oramai già soddisfatta.
Ciò impone di rilevare la sopravvenuta insussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente, che, in pendenza di lite, ha ottenuto il bene della vita preteso.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso giudiziario. Assorbito ogni altro profilo.
4. In ordine alle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, vertendosi in una situazione analoga alla cessazione della materia del
4 contendere (Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
L'esame della fattispecie rivela che v'è stato riconoscimento della fondatezza della pretesa da parte del resistente.
Difatti, a fronte della data di deposito del ricorso giudiziario (28.1.2025), della data di inoltro della diffida stragiudiziale (21.3.2025), e della replica del , emerge che CP_1 solo a giudizio già instaurato la parte datrice ha provveduto ad ogni incombente necessario a consentire il rientro della ricorrente presso la sede di lavoro spettante.
Dunque, s'impone di accertare la soccombenza virtuale del resistente.
Tuttavia, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione delle spese di lite nella misura dei quattro quinti, ragioni costituite dalla natura e dalla qualità delle parti, dalle rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché dalle peculiarità della fattispecie.
In specie, si reputa che la condotta del resistente, che ha agevolato la definizione del giudizio, non possa essere equiparata a quella del convenuto che, di contro, resista fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in forza del principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo, ma anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
2) compensa le spese di lite nella misura dei quattro quinti e condanna il
[...]
, in persona del p.t., al pagamento della residua Controparte_1 CP_2 parte, che liquida in € 740,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 259,00, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 30.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 349/2025, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Guido Marone, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p. t. Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la cessata materia del contendere;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.1.2025, la sig.ra impugnava il decreto Parte_1 dell' , prot. n. 6693 del 13.8.2024, Controparte_3 con cui, a conclusione di un periodo di comando svolto presso l'Unità di Missione
P.N.R.R. del Ministero, veniva ritenuta erroneamente come docente “senza sede” e, pertanto, assegnata ex officio presso l' G. De di Ariano Irpino (AV) CP_4 CP_5 con cattedra oraria esterna (C.O.E.).
Sosteneva che il provvedimento aveva violato la disciplina normativa e pattizia vigente, nonché il suo diritto alla conservazione del posto presso la precedente sede di titolarità, ossia l' ” di RO (AV). Controparte_6
Tanto premesso, conveniva in giudizio il e l Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del Controparte_7 lavoro, per sentirli condannare all'assegnazione presso la sede di lavoro originaria,
1 nella posizione di docente di lingua straniera (inglese; classe concorsuale AB24).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il e Controparte_1
l' non si costituivano in giudizio e Controparte_7 venivano dichiarati contumaci.
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 23.10.2025, la ricorrente rappresentava che l'
[...]
, a seguito dell'azione promossa, previo ripristino Controparte_7 della posizione di titolarità in RO, le aveva consentito di assumere regolarmente servizio per l'a.s. 2025/2026, presso la sede d'origine, come da cedolino stipendiale allegato (per poi essere assegnata presso l' Controparte_3 per la realizzazione dei progetti nazionali ex art. 1 co. 65 L. 107/2015).
Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del alle spese e competenze di causa. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
In assenza di accordo tra le parti, il giudicante ritiene che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa di una sopravvenienza che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268; Cass. 25/03/2010, n.
7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2004, n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti
2 l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass. 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ.,
17861/2007, 14194/2004, 5390/2000, 1048/2000).
2. Ciò chiarito, ritiene il giudice che debba condividersi quanto sul punto opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III,
9/06/2016, n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n. 11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e
l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia
3 del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito. In assenza, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
3. Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Ciò posto, deve rilevarsi che, già con la nota di replica alla diffida del 21.3.2025, prodotte entrambe agli atti, e vieppiù con la assegnazione presso la sede d'origine, come da cedolino in atti, il ha sostanzialmente riconosciuto in via CP_1 stragiudiziale la fondatezza della pretesa azionata dalla prof. , sicché nessun Pt_1 interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio può riconoscersi in capo alla ricorrente, non potendosi rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Invero, quanto verificatosi in pendenza di lite integra una sopravvenienza che elide l'interesse ad agire, nel senso che essa esclude che la prof. conservi un interesse Pt_1
a proseguire nell'azione, giacché la domanda contenuta in ricorso è diretta a conseguire una pretesa oramai già soddisfatta.
Ciò impone di rilevare la sopravvenuta insussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente, che, in pendenza di lite, ha ottenuto il bene della vita preteso.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso giudiziario. Assorbito ogni altro profilo.
4. In ordine alle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, vertendosi in una situazione analoga alla cessazione della materia del
4 contendere (Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2020, n. 14939: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
L'esame della fattispecie rivela che v'è stato riconoscimento della fondatezza della pretesa da parte del resistente.
Difatti, a fronte della data di deposito del ricorso giudiziario (28.1.2025), della data di inoltro della diffida stragiudiziale (21.3.2025), e della replica del , emerge che CP_1 solo a giudizio già instaurato la parte datrice ha provveduto ad ogni incombente necessario a consentire il rientro della ricorrente presso la sede di lavoro spettante.
Dunque, s'impone di accertare la soccombenza virtuale del resistente.
Tuttavia, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione delle spese di lite nella misura dei quattro quinti, ragioni costituite dalla natura e dalla qualità delle parti, dalle rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché dalle peculiarità della fattispecie.
In specie, si reputa che la condotta del resistente, che ha agevolato la definizione del giudizio, non possa essere equiparata a quella del convenuto che, di contro, resista fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in forza del principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo, ma anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
2) compensa le spese di lite nella misura dei quattro quinti e condanna il
[...]
, in persona del p.t., al pagamento della residua Controparte_1 CP_2 parte, che liquida in € 740,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 259,00, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 30.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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