Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore del trattato in conformita' all'articolo 42 dello stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore del trattato in conformita' all'articolo 42 dello stesso.