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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/10/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/11/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7906/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Ivana Anomali e dall'Avvocato Silvia Mauri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cantù (CO), via Fossano n. 40, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
NG AR ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Legnano,
Corso Magenta, n. 28, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lentate Sul Seveso;
2) confermare l'assegnazione al padre della casa familiare ubicata in Lentate Sul Seveso
(20823 Mb), Via Vittorio Veneto n. 51, che l'abiterà con il figlio maggiorenne, Per_1 presso cui continuerà ad essere collocato;
3) il figlio maggiorenne, frequenterà la madre accordandosi direttamente con la Per_1 stessa nei modi e nei tempi opportuni e compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
4) la madre non concorrerà al versamento del contributo di mantenimento ordinario in favore del figlio mentre le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale, saranno Per_1 suddivise tra i genitori nella misura del 60 % a carico del padre e 40 % a carico della madre;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni reciproca pretesa in ordine all'assegno di mantenimento e qualsivoglia assegno periodico
e divorzile;
8)i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non aver, pertanto, null'altro a pretendere ed avere
l'uno dall'altro.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 23.01.2025 (sent. n. 146/25 – pubbl. in data
29.01.2025)
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei del figlio (18.03.2007) e, per le Per_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 29.11.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Lentate sul Seveso (MB) in data 19 maggio 2005 (atto n. 14, Parte II, Serie Parte_2 A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lentate sul Seveso (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul Seveso (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 1° ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/11/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7906/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Ivana Anomali e dall'Avvocato Silvia Mauri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cantù (CO), via Fossano n. 40, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
NG AR ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Legnano,
Corso Magenta, n. 28, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lentate Sul Seveso;
2) confermare l'assegnazione al padre della casa familiare ubicata in Lentate Sul Seveso
(20823 Mb), Via Vittorio Veneto n. 51, che l'abiterà con il figlio maggiorenne, Per_1 presso cui continuerà ad essere collocato;
3) il figlio maggiorenne, frequenterà la madre accordandosi direttamente con la Per_1 stessa nei modi e nei tempi opportuni e compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
4) la madre non concorrerà al versamento del contributo di mantenimento ordinario in favore del figlio mentre le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale, saranno Per_1 suddivise tra i genitori nella misura del 60 % a carico del padre e 40 % a carico della madre;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni reciproca pretesa in ordine all'assegno di mantenimento e qualsivoglia assegno periodico
e divorzile;
8)i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non aver, pertanto, null'altro a pretendere ed avere
l'uno dall'altro.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 23.01.2025 (sent. n. 146/25 – pubbl. in data
29.01.2025)
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei del figlio (18.03.2007) e, per le Per_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 29.11.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Lentate sul Seveso (MB) in data 19 maggio 2005 (atto n. 14, Parte II, Serie Parte_2 A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lentate sul Seveso (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul Seveso (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 1° ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri