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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/11/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 792/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 792/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...]ù) il 03.11.1986, Parte_1 C.F._1 residente in [...]
E
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Lucoli (AQ), via San Menna n. 36
entrambi elettivamente domiciliati in L'Aquila, via Giosuè Carducci n. 30, presso lo studio dell'Avv. Angelisa Durastante che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., li rappresenta e difende congiuntamente in forza di procura alle liti in calce al ricorso.
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 29.05.2025, e Parte_1 Parte_2 chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Perù in data 16.03.2006, nel cui ambito è nato il figlio il 18.06.2009 Per_1
(minorenne). Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
2. La domanda va accolta, nei termini di cui all'accordo congiunto, sussistendo i presupposti per la cessazione degli effetti civili. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con decreto di omologa n. cronol. 1772/2014 del 1.03.2014, ritualmente trascritto nei registri di matrimonio del
Comune di L'Aquila, Anno 2006 Numero 1 Parte II Serie C Ufficio 1).
3. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto in Perù il 16.03.2006, trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucoli (AQ) Anno 2006 Numero 1 Parte II Serie
C Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucoli (AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito.
1. I coniugi manterranno rapporti collaborativi nell'interesse del figlio e di mutuo Per_1 rispetto;
2. la sig.ra continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà, sita in Parte_1
Gignano (L'Aquila), Via Marche n. 45, ove attualmente risiede insieme al figlio Per_1 unitamente a quest'ultimo;
3. il sig. continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà sita in Lucoli (AQ), Parte_2
Via San Menna n. 36;
4. il figlio minore (16 anni il 18.06.2025) resta affidato ad entrambi i coniugi;
Persona_2
5. il sig. verserà la somma di € 467,00 (rivalutabile in base agli indici ISTAT) Parte_2
a titolo di assegno mensile di mantenimento in favore del figlio e saranno per intero Per_1
(100%) a carico del padre le spese straordinarie mediche, ludiche, scolastiche, culturali e formative documentate nonché ogni altra spesa straordinaria preventivamente concordata con la madre;
6. il sig. avrà presso di sé il figlio salvo circostanze particolari, due Parte_2 Per_1 pomeriggi e due notti settimanali, inclusa l'intera giornata del sabato anche con pernotto, tutte le settimane, fatti salvi accordi diversi con la sig.ra , e comunque secondo Pt_1 Parte_1 le esigenze di ormai adolescente. La presenza del papà nella vita di che Per_1 Per_1 attualmente frequenta il II anno dell'Istituto Superiore di Amministrazione Finanza e Marketing in località Colle Sapone in L'Aquila, è premurosa e costante.
7. trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali ed i giorni festivi sia con mamma che con Per_1 papà, previo accordo tra i genitori e tenendo in considerazione le esigenze del minore.
8. Il sig. avrà con sé il figlio durante le ferie estive per sette giorni da concordare Parte_2 con la madre;
in tali occasioni il padre comunicherà alla madre il luogo ed il recapito della località di villeggiatura;
stessa cosa avverrà quando andrà in vacanza con la madre, anche in Per_1
Perù, paese di origine della sig.ra . Parte_1
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 22.10.2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 792/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...]ù) il 03.11.1986, Parte_1 C.F._1 residente in [...]
E
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Lucoli (AQ), via San Menna n. 36
entrambi elettivamente domiciliati in L'Aquila, via Giosuè Carducci n. 30, presso lo studio dell'Avv. Angelisa Durastante che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., li rappresenta e difende congiuntamente in forza di procura alle liti in calce al ricorso.
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 29.05.2025, e Parte_1 Parte_2 chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Perù in data 16.03.2006, nel cui ambito è nato il figlio il 18.06.2009 Per_1
(minorenne). Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
2. La domanda va accolta, nei termini di cui all'accordo congiunto, sussistendo i presupposti per la cessazione degli effetti civili. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con decreto di omologa n. cronol. 1772/2014 del 1.03.2014, ritualmente trascritto nei registri di matrimonio del
Comune di L'Aquila, Anno 2006 Numero 1 Parte II Serie C Ufficio 1).
3. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto in Perù il 16.03.2006, trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Lucoli (AQ) Anno 2006 Numero 1 Parte II Serie
C Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucoli (AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito.
1. I coniugi manterranno rapporti collaborativi nell'interesse del figlio e di mutuo Per_1 rispetto;
2. la sig.ra continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà, sita in Parte_1
Gignano (L'Aquila), Via Marche n. 45, ove attualmente risiede insieme al figlio Per_1 unitamente a quest'ultimo;
3. il sig. continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà sita in Lucoli (AQ), Parte_2
Via San Menna n. 36;
4. il figlio minore (16 anni il 18.06.2025) resta affidato ad entrambi i coniugi;
Persona_2
5. il sig. verserà la somma di € 467,00 (rivalutabile in base agli indici ISTAT) Parte_2
a titolo di assegno mensile di mantenimento in favore del figlio e saranno per intero Per_1
(100%) a carico del padre le spese straordinarie mediche, ludiche, scolastiche, culturali e formative documentate nonché ogni altra spesa straordinaria preventivamente concordata con la madre;
6. il sig. avrà presso di sé il figlio salvo circostanze particolari, due Parte_2 Per_1 pomeriggi e due notti settimanali, inclusa l'intera giornata del sabato anche con pernotto, tutte le settimane, fatti salvi accordi diversi con la sig.ra , e comunque secondo Pt_1 Parte_1 le esigenze di ormai adolescente. La presenza del papà nella vita di che Per_1 Per_1 attualmente frequenta il II anno dell'Istituto Superiore di Amministrazione Finanza e Marketing in località Colle Sapone in L'Aquila, è premurosa e costante.
7. trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali ed i giorni festivi sia con mamma che con Per_1 papà, previo accordo tra i genitori e tenendo in considerazione le esigenze del minore.
8. Il sig. avrà con sé il figlio durante le ferie estive per sette giorni da concordare Parte_2 con la madre;
in tali occasioni il padre comunicherà alla madre il luogo ed il recapito della località di villeggiatura;
stessa cosa avverrà quando andrà in vacanza con la madre, anche in Per_1
Perù, paese di origine della sig.ra . Parte_1
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 22.10.2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli