Decreto cautelare 26 agosto 2025
Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04238/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4238 del 2025, proposto da Di IO AN, quale titolare della “Farmacia Di IO Dott. AN & C” s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in OL, via Melisurgo n. 4;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Saturno, Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pollena Trocchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA MI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ER TT, rappresentata e difesa dall'avvocato IA TT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) del D.R. della Regione Campania n. 595 del 4.7.2025 con cui, a seguito di secondo interpello, si è proceduto all’assegnazione della quarta sede farmaceutica di Pollena Trocchia in favore della dott.ssa IA MI;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente lesivo della posizione dei ricorrenti, ivi incluso il Decreto Dirigenziale n. 441 del 13.05.2025 che ha dato avvio alla seconda fase di interpello dei vincitori per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche residuate, tra cui la IV sede del Comune di Pollena Trocchia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Pollena Trocchia, di IA MI e di ER TT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IN AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 08.08.2025 e depositato il 25.08.2025, la parte ricorrente esponeva:
- di essere titolare della “Farmacia Di IO AN & C s.a.s.” – prima sede farmaceutica del Comune di Pollena Trocchia;
- che, con D.G.R. n. 622 del 28.02.2002, veniva approvata la revisione della pianta organica (P.O.) delle Farmacie del Comune di Pollena Trocchia, con l’istituzione della terza sede farmaceutica e la definizione dei perimetri della prima e della seconda sede;
- che, con D.G. n. 84 del 14.06.2012, il Comune [a seguito delle disposizioni dettate dall’art. 11, co. 1, lett. c) D.L. n.1/2012, convertito in L. 27/2012], constatato il numero degli abitanti al 31.12.2010 nella misura di 13.646, istituiva la quarta sede farmaceutica, assegnabile nella zona Musci e/o Parco Europa;
- che, con D.R. n. 29 del 23.05.2013, la Regione Campania indiceva un concorso straordinario, indicando la quarta sede farmaceutica tra quelle disponibili;
- che, con Decreto della Regione Campania n. 174 del 14.03.2017 – a seguito di concorso ordinario - la terza sede farmaceutica veniva assegnata alla dott.ssa LL PA, con autorizzazione all’apertura dell’esercizio alla località Musci, via Calabrese n. 9 bis;
- che, con delibera n. 61/2018, il Comune procedeva alla revisione della P.O. e rettificava la perimetrazione della quarta sede farmaceutica, decentrandola nella zona Rione Micillo – Rione Tartaglia e riperimetrando i confini della prima sede farmaceutica assegnata al ricorrente;
- che, con delibera n. 125/2019, il Comune interveniva nuovamente sulla determinazione dei confini della quarta sede (confermandone l’individuazione nella zona a valle del territorio comunale) e revocava la delibera n. 61/2018;
- che Di IO IA e PA LL, in qualità di titolari della seconda e terza sede farmaceutica, impugnavano dinanzi al T.A.R. la delibera giuntale n. 125/2019, che veniva annullata con sentenza n. 4317/2020;
- che la quarta sede non era oggetto dell’interpello disposto dalla Regione con D.D. n. 507 del 31.05.2024, ed era indicata sub judice nell’interpello attivato con D.R. n. 441 del 13.05.2025;
- che, per effetto della delibera di G.M. n. 61/2018 (recante la P.O. vigente, a seguito delle decisioni del Giudice amministrativo), i confini delle zone farmaceutiche non sono dettagliatamente descritti, ma solo deducibili da un grafico recante degli errori tecnici;
- che, con nota parere prot. 0824378 del 31.12.2018, il Dirigente della Direzione Generale Politica del Farmaco della Regione Campania, valutando la perimetrazione della P.O. farmaceutica del Comune di Pollena Trocchia approvata con Delibera G.M. n. 61 del 17.5.2018, osservava: “ Il Comune di Pollena Trocchia ha una popolazione residente al 3/12/2017 di 13.478 abitanti pari a quelli residenti al 31.12.2011. Sulla base del parametro demografico ordinario al Comune spettavano e spettano ad oggi 4 sedi farmaceutiche. Lo stesso, quindi, con la revisione al 2018 non può istituire nuove sedi farmaceutiche ”;
- di avere proposto al Comune, in data 05.03.2025, istanza di avvio dell’istruttoria necessaria a procedere alla revisione della P.O. farmaceutica, con riferimento alle attuali esigenze dei cittadini residenti, e di conclusione del procedimento con l’adozione dell’atto pianificatorio;
- di avere inoltre proposto un ricorso (iscritto al n. 1908/2025 R.G.) avverso il silenzio serbato dal Comune sulla suddetta istanza;
- che, nel suddetto giudizio, il Comune dichiarava e documentava di aver avviato, con nota del 06.06.2025, l’iter istruttorio utile alla revisione della P.O. farmaceutica;
- di avere invitato la Regione, con diffida del 16.04.2025, a soprassedere dall’interpello per l’assegnazione della quarta sede farmaceutica, onde attendere il pronunciamento del T.A.R. sul ricorso n. 1908/2025 R.G., e il successivo provvedimento di revisione della P.O.;
- che, con Decreto Dirigenziale n. 441 del 13.05.2025, la Regione avviava la seconda fase di interpello dei vincitori del concorso straordinario indetto con D.R. n. 29/2013 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche residuate, tra cui la quarta sede del Comune di Pollena Trocchia, sebbene indicata sub judice;
- che, con Decreto Dirigenziale n. 595 del 04.07.2025, la Regione assegnava la quarta sede alla dott.ssa IA MI.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate, sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 smi – Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dei principi di correttezza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di precauzione Violazione dell’art. 2 comma 2 L. 475/68 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ”.
Sosteneva il ricorrente che la P.O. vigente, risalente al 2018, non è attualmente adeguata alle trasformazioni urbanistiche e demografiche del Comune, e quindi idonea a garantire un’equa distribuzione del farmaco sul territorio.
Evidenziava che i provvedimenti impugnati erano affetti da deficit istruttorio, in quanto adottati senza attendere la conclusione del procedimento di revisione della P.O. avviato dal Comune, destinato probabilmente a concludersi con una perimetrazione diversa della sede assegnata, ovvero addirittura con la soppressione della quarta sede.
Affermava che quindi il provvedimento di assegnazione della quarta sede violava il principio di economicità dell’azione amministrativa codificato dall’art. 1 della l. 241/1990.
Argomentava che la zona indicata nell’atto di interpello regionale e nel provvedimento di assegnazione sarebbe potuta non corrispondere a quella individuata dal Comune a conclusione del procedimento di revisione, con il conseguente impegno della stessa assegnataria all’accettazione di una sede che potrebbe variare come allocazione e locali disponibili, con le conseguenti ricadute anche in sede giudiziaria.
2.2. “ Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 - Vizio di motivazione Contraddittorietà ”.
Deduceva la parte ricorrente che il provvedimento di assegnazione della quarta sede farmaceutica non faceva alcun cenno al procedimento di revisione della P.O. in itinere, e non chiariva le ragioni per cui la sede – indicata sub judice – veniva comunque assegnata, nonostante gli stessi uffici regionali avessero rilevato le incongruenze che avevano connotato la precedente revisione e l’individuazione della quarta sede.
Concludeva che la condotta della Regione era contraddittoria e non rispondente all’interesse pubblico, considerata la vicinanza delle sedi farmaceutiche già attive con la zona assegnata quale quarta sede farmaceutica.
3. In data 03.09.2025, si costituiva in giudizio la Regione Campania per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. In data 05.09.2025, si costituiva in giudizio il Comune di Pollena Trocchia, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ed opponendosi comunque all’accoglimento del ricorso.
5. Con memorie depositate rispettivamente in data 27.11 e 12.12.2025, si costituivano in giudizio MI IA e TT ER per opporsi all’accoglimento del ricorso.
6. Con memorie, anche di replica, depositate in data 11, 12, 18, 22 e 23 dicembre, la parte ricorrente e quelle controinteressate insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
IA MI, in particolare, deduceva di essere risultata assegnataria della quarta sede farmaceutica unitamente a TT ER.
7. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
8. È fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Pollena Trocchia, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio non ha impugnato alcun atto emesso dal Comune medesimo.
9. Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, è evidente, anzitutto, che le doglianze relative ad un’asserita inadeguatezza della pianta organica vigente (risalente al 2018) non sono fondate, poiché la rideterminazione della pianta organica costituisce un atto per il quale l'autorità competente dispone di un’ampia discrezionalità amministrativa, orientata a tutelare l'interesse pubblico al più efficace soddisfacimento dei bisogni dell'utenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23/05/2022, n. 4030).
Ritiene quindi il Collegio che il decreto con cui è stata avviata la seconda fase di interpello dei vincitori e quello che ha disposto l’assegnazione della quarta sede non siano affetti da alcun deficit istruttorio, non essendo l’amministrazione regionale tenuta ad attendere la conclusione del procedimento di revisione della pianta organica avviato dal Comune.
È pur vero infatti, che, ai sensi dell’art. 2, co. 2, L. n. 475/1968, « Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica », ma non risulta sussistere alcuna disposizione normativa che subordini l’assegnazione delle farmacie previste dalla pianta organica attualmente vigente ed efficace al compimento del procedimento di revisione.
D’altro canto, una simile disposizione rischierebbe di paralizzare l’applicazione della pianta organica vigente – e conseguentemente l’interesse pubblico ad una congrua distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio – nel caso, non improbabile, di ritardo da parte dell’amministrazione comunale nella revisione biennale.
Non si ravvisa quindi alcuna violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, in riferimento a possibili futuri sviluppi della revisione avviata dal Comune, i cui esiti non possono essere conosciuti preventivamente.
L’impegno dell’assegnataria controinteressata all’accettazione di una sede che potrebbe subire delle variazioni, del resto, esula dal novero delle posizioni giuridiche soggettive che il ricorrente, essendone titolare, possa far valere in giudizio.
10. Pure infondato è il secondo motivo di ricorso.
Con riguardo all’argomentazione di parte ricorrente secondo cui vi sarebbero delle incongruenze rilevate dagli uffici regionali circa la precedente revisione della pianta organica e l’individuazione della quarta sede, è utile riportare di seguito il testo (come allegato dalla stessa parte ricorrente) del parere prot. n. 0824378 emesso dal Dirigente della Direzione generale “Politica del farmaco” della Regione Campania, in data 31.12.2018: « Il Comune di Pollena Trocchia nella proposta di delibera n. 61 del 15.5.2018 ha praticamente delocalizzato la 4^ sede farmaceutica in tutt’altra zona del paese, modificando i limiti di tutte le altre sedi, non giustificato da quanto espresso al punto precedente.
Per concludere è parere della scrivente che non ricorrano né i presupposti per la rideterminazione delle sedi in quanto non ricorrono i presupposti di cui al punto 3.2 (nuove sedi da istituire) di cui alla nota regionale prot. 249493 del 17/4/2028, né alcuno dei presupposti per poter attuare lo spostamento di una sede ad altra parte del territorio (decentramento), pertanto, nel rispetto di quanto precedentemente deliberato nel 2012, non essendo intervenute variazioni demografiche ed urbanistiche significative, si ritiene che andrebbe confermato l’orientamento precedente, destinando
alla terza sede farmaceutica già istituita e operante la zona Musci e destinando alla 4^ sede farmaceutica il restante territorio deliberato, avendo cura di descrivere dettagliatamente il perimetro della stessa, questo anche a garanzia dei farmacisti partecipanti al concorso che vedrebbero allocare la farmacia in un ambito comunale diverso da quello iniziale ».
Tale parere è riferito alla delibera comunale n. 61/2018, recante la pianta organica attualmente vigente, che non risulta essere stata mai impugnata dal ricorrente, né tanto meno potrebbe esserlo nel presente giudizio, a circa sette anni dalla sua approvazione.
Ritiene il Collegio che l’odierno ricorrente avrebbe potuto censurare tempestivamente le suddette presunte incongruenze, e che esse non possono, allo stato attuale, essere considerate alla stregua di indici di contraddittorietà dell’azione amministrativa regionale, dovendo l’amministrazione resistente dare corso all’applicazione della pianta organica vigente, così come delineata dalla suddetta delibera, non impugnata nelle forme e nei tempi dovuti.
La vicinanza delle sedi farmaceutiche già attive con la zona assegnata quale quarta sede, peraltro, costituisce attualmente una circostanza eventualmente lesiva degli interessi di fatto della parte ricorrente, ma non dell’interesse pubblico ad una congrua distribuzione del servizio farmaceutico, così come valutato dalla pianta organica vigente.
11. Le considerazioni che precedono inducono a rigettare il ricorso.
12. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, ma devono essere compensate nei rapporti tra la parte ricorrente e TT ER, non essendo stata quest’ultima notificata dalla stessa ricorrente e non risultando ella come assegnataria della sede farmaceutica in questione nella tabella allegata all’impugnato decreto n. 595 del 04.07.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dalla Regione Campania, dal Comune di Pollena Trocchia e da MI IA, liquidate nella misura di € 2.000,00 per ciascuna parte, oltre accessori dovuti come per legge; compensa le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e TT ER.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LL Di OL, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
IN AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN AS | EL LL Di OL |
IL SEGRETARIO