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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 318/2024 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Esposito Maria, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_1
sentato e difeso dall'avv.to Linda Giovanna Vacchiano, elettivamente domiciliata come in atti;
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e di- Controparte_2
feso dagli avv.ti Pasquale Gargano e Massimo Zaccardo, elettivamente domicilia- ta come in atti;
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg-
1 ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio gli odierni convenuti per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patri- moniali asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatasi in data 10/07/2023, chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro 5.000,00, o altra mag- giore o minore somma ritenuta di giustizia.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, i quali eccepivano in via preliminare l'incompetenza per valore del Tribunale adito,
a favore del Giudice di Pace di , ai sensi dell'art. 7 c.p.c. Controparte_1
All'udienza del 12/12/2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni invitando le parti a precisare sul tema dell'incompetenza per valore.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 22/05/2025 il Giudice assegnava la causa in decisione.
Tanto premesso, la causa deve essere decisa in rito, essendo fondata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito, sollevata dai convenuti.
È opportuno preliminarmente precisare, che la recente riforma Cartabia ha rifor- mato l'art. 7 c.p.c. ampliando la competenza del Giudice di Pace per le cause rela- tive a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro. Infatti, il nuovo art. 7
c.p.c., statuisce che “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono at- tribuite alla competenza di altro giudice”. Orbene, tale riforma è da considerarsi efficace a decorrere dal 28 febbraio 2023 e quindi applicabile a tutti i procedi- menti instaurati successivamente a tale data. Nel caso di specie, la domanda risar- citoria proposta dalla parte attrice, pari ad euro 5.000,00, ha valore dichiarato in- feriore al limite predetto, e non si tratta di controversia per la quale la legge riser- va la competenza al Tribunale.
2 L'eccezione è stata tempestivamente sollevata nella comparsa di costituzione e ri- sposta da entrambi i convenuti, in conformità a quanto disposto dall'art. 38 c.p.c.
Pertanto, in presenza dei predetti presupposti, va dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Inferiore. CP_1
Infine, per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della natura esclusiva- mente preliminare della decisione, della mancata opposizione dell'attrice alla sol- levata eccezione di incompetenza e della richiesta di compensazione formulata da quest'ultima, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Nocera Inferiore, indicando quale giudice competente il Giudice di Pace di;
Controparte_1
termini di legge per riassunzione;
b) Compensa le spese di lite.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 318/2024 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Esposito Maria, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_1
sentato e difeso dall'avv.to Linda Giovanna Vacchiano, elettivamente domiciliata come in atti;
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e di- Controparte_2
feso dagli avv.ti Pasquale Gargano e Massimo Zaccardo, elettivamente domicilia- ta come in atti;
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla leg-
1 ge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tutta- via, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio gli odierni convenuti per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patri- moniali asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatasi in data 10/07/2023, chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro 5.000,00, o altra mag- giore o minore somma ritenuta di giustizia.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, i quali eccepivano in via preliminare l'incompetenza per valore del Tribunale adito,
a favore del Giudice di Pace di , ai sensi dell'art. 7 c.p.c. Controparte_1
All'udienza del 12/12/2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni invitando le parti a precisare sul tema dell'incompetenza per valore.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 22/05/2025 il Giudice assegnava la causa in decisione.
Tanto premesso, la causa deve essere decisa in rito, essendo fondata l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito, sollevata dai convenuti.
È opportuno preliminarmente precisare, che la recente riforma Cartabia ha rifor- mato l'art. 7 c.p.c. ampliando la competenza del Giudice di Pace per le cause rela- tive a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro. Infatti, il nuovo art. 7
c.p.c., statuisce che “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono at- tribuite alla competenza di altro giudice”. Orbene, tale riforma è da considerarsi efficace a decorrere dal 28 febbraio 2023 e quindi applicabile a tutti i procedi- menti instaurati successivamente a tale data. Nel caso di specie, la domanda risar- citoria proposta dalla parte attrice, pari ad euro 5.000,00, ha valore dichiarato in- feriore al limite predetto, e non si tratta di controversia per la quale la legge riser- va la competenza al Tribunale.
2 L'eccezione è stata tempestivamente sollevata nella comparsa di costituzione e ri- sposta da entrambi i convenuti, in conformità a quanto disposto dall'art. 38 c.p.c.
Pertanto, in presenza dei predetti presupposti, va dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Inferiore. CP_1
Infine, per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della natura esclusiva- mente preliminare della decisione, della mancata opposizione dell'attrice alla sol- levata eccezione di incompetenza e della richiesta di compensazione formulata da quest'ultima, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Nocera Inferiore, indicando quale giudice competente il Giudice di Pace di;
Controparte_1
termini di legge per riassunzione;
b) Compensa le spese di lite.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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