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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2024, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. N. 7612/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 ter, 337 quinquies c.c., relativo ai minori ( Cagliari, Persona_1
31.12.2014) e (Cagliari 27.07.2021) e iscritto al numero 7612 del Ruolo Generale per Per_2
l'anno 2023, promosso da:
nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1 lo studio dell'Avv. PUDDA ANNA ALTEA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ricorrente contro
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
VIA DANTE 42/B CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. MADAU SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Pagina 1 ^^^^^^^^^^^^^^
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, ha chiesto la regolamentazione delle modalità Parte_1
di affido e di mantenimento dei figli minori ( Cagliari, 31.12.2014) e Persona_1 Per_2
(Cagliari 27.07.2021) avuti dalla relazione more uxorio intercorsa con la sig.ra . Controparte_1
Con memoria difensiva depositata in data 25.03.2024 si è costituita in giudizio il resistente.
All'udienza del 22.04.2024 i procuratori delle parti hanno confermato le condizioni riportate nella nota depositata il 4.4.2024:
Per_ a) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso PE
Per_ la madre ma con collocazione privilegiata per presso l'abitazione materna sita in Selegas (Su)
via Napoleone n. 11, mentre per presso l'abitazione della nonna paterna ove attualmente PE
risiede il sig. in Seuni- Selegas alla via Campu Milargiu n. 5/A . PE
b) trascorrerà i pomeriggi con la madre dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00 ( durante il PE
periodo estivo fino alle 22,00) e pernotterà con il padre, salvo diversa volontà del bambino;
durante
Per_ l'estate, se il minore lo vorrà, potrà stare con la madre dalle ore 10,00 alle ore 22,00. trascorrerà
col padre due pomeriggi a settimana, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ( durante il periodo estivo dalle ore 10,00 fino alle 22,00) anche con pernottamento , assecondando la volontà del bambino.
c) I minori trascorreranno due fine settimana al mese col padre e due con la madre, anche senza pernottamento, assecondando la volontà dei bambini.
d) Tutte le festività alternate: nel 2024 i minori trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre ed il
25 Dicembre col padre e così via;
durante le vacanze estive entrambi i bambini trascorreranno due settimane anche non consecutive col padre da concordarsi entro il 30 maggio,
Per_ e) il sig. si obbliga, a contribuire al mantenimento del figlio minore con versamento PE
mensile entro il giorno 5 del mese di Euro 150,00 (centocinquantaeuro/00) importo da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT., mentre nulla sarà dovuto per il figlio dalla signora PE
, Il SI. si occuperà inoltre del mantenimento del piccolo . Le spese CP_1 PE PE
Pagina 2 straordinarie, previamente concordate e documentate come da elencazione del Protocollo CNF ,
saranno divise nella misura del 50% tra le parti. L'assegno unico universale dei bambini , pari ad
400,00 mensili verrà percepito dalla SI.ra . CP_1
f) La SI.ra si impegna a lasciare l'abitazione sita in Selegas (Su) via Napoleone n. 11, entro CP_1
il 31 gennaio 2025 e a reperire altra abitazione il cui canone di locazione verrà pagato dal SI. PE
nella misura del 50%.
g) Il SI. si occuperà del pagamento delle spese ( utenze e spese domestiche) relative PE
all'immobile di via Napoleone n. 11 in Selegas, fino quando la SI.ra lascerà la su detta CP_1
abitazione.
h) La SI.ra dichiara di volere rimettere la querela presentata contro il SI. e di CP_1 Parte_1
volere rinunciare al proseguimento del procedimento penale contro lo stesso.
Il Giudice ha quindi pronuciato l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. disponendo in conformità alle condizioni sopra riportate concordate dalle parti trattenendo la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale
così dispone:
1) Omologa le condizioni concordate dalle parti.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 03.06.2024, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il presidente
Dott. Mario Farina
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 ter, 337 quinquies c.c., relativo ai minori ( Cagliari, Persona_1
31.12.2014) e (Cagliari 27.07.2021) e iscritto al numero 7612 del Ruolo Generale per Per_2
l'anno 2023, promosso da:
nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1 lo studio dell'Avv. PUDDA ANNA ALTEA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ricorrente contro
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
VIA DANTE 42/B CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. MADAU SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Pagina 1 ^^^^^^^^^^^^^^
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, ha chiesto la regolamentazione delle modalità Parte_1
di affido e di mantenimento dei figli minori ( Cagliari, 31.12.2014) e Persona_1 Per_2
(Cagliari 27.07.2021) avuti dalla relazione more uxorio intercorsa con la sig.ra . Controparte_1
Con memoria difensiva depositata in data 25.03.2024 si è costituita in giudizio il resistente.
All'udienza del 22.04.2024 i procuratori delle parti hanno confermato le condizioni riportate nella nota depositata il 4.4.2024:
Per_ a) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso PE
Per_ la madre ma con collocazione privilegiata per presso l'abitazione materna sita in Selegas (Su)
via Napoleone n. 11, mentre per presso l'abitazione della nonna paterna ove attualmente PE
risiede il sig. in Seuni- Selegas alla via Campu Milargiu n. 5/A . PE
b) trascorrerà i pomeriggi con la madre dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00 ( durante il PE
periodo estivo fino alle 22,00) e pernotterà con il padre, salvo diversa volontà del bambino;
durante
Per_ l'estate, se il minore lo vorrà, potrà stare con la madre dalle ore 10,00 alle ore 22,00. trascorrerà
col padre due pomeriggi a settimana, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ( durante il periodo estivo dalle ore 10,00 fino alle 22,00) anche con pernottamento , assecondando la volontà del bambino.
c) I minori trascorreranno due fine settimana al mese col padre e due con la madre, anche senza pernottamento, assecondando la volontà dei bambini.
d) Tutte le festività alternate: nel 2024 i minori trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre ed il
25 Dicembre col padre e così via;
durante le vacanze estive entrambi i bambini trascorreranno due settimane anche non consecutive col padre da concordarsi entro il 30 maggio,
Per_ e) il sig. si obbliga, a contribuire al mantenimento del figlio minore con versamento PE
mensile entro il giorno 5 del mese di Euro 150,00 (centocinquantaeuro/00) importo da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici ISTAT., mentre nulla sarà dovuto per il figlio dalla signora PE
, Il SI. si occuperà inoltre del mantenimento del piccolo . Le spese CP_1 PE PE
Pagina 2 straordinarie, previamente concordate e documentate come da elencazione del Protocollo CNF ,
saranno divise nella misura del 50% tra le parti. L'assegno unico universale dei bambini , pari ad
400,00 mensili verrà percepito dalla SI.ra . CP_1
f) La SI.ra si impegna a lasciare l'abitazione sita in Selegas (Su) via Napoleone n. 11, entro CP_1
il 31 gennaio 2025 e a reperire altra abitazione il cui canone di locazione verrà pagato dal SI. PE
nella misura del 50%.
g) Il SI. si occuperà del pagamento delle spese ( utenze e spese domestiche) relative PE
all'immobile di via Napoleone n. 11 in Selegas, fino quando la SI.ra lascerà la su detta CP_1
abitazione.
h) La SI.ra dichiara di volere rimettere la querela presentata contro il SI. e di CP_1 Parte_1
volere rinunciare al proseguimento del procedimento penale contro lo stesso.
Il Giudice ha quindi pronuciato l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. disponendo in conformità alle condizioni sopra riportate concordate dalle parti trattenendo la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale
così dispone:
1) Omologa le condizioni concordate dalle parti.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 03.06.2024, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il presidente
Dott. Mario Farina
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