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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1550 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 13 dicembre
2024, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) Parte_1 C.F._1
alla via dei Mille n.10/A, presso lo studio dell'avv. Antonio Grieco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti, nonché al domicilio telematico del predetto difensore,
; Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA ,), rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Grassini giusta procura versata in atti, ed elettivamente domiciliata, unitamente a quest'ultimo, in
Foggia alla via Ofanto n.171, presso lo studio dell'Avv. Angela Zagaria, nonché presso i rispettivi domicili telematici e Email_2 Email_3
APPELLATA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n.1147/2022 del 27/04/2022 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 27/04/2022
Conclusioni
All'udienza del 13/12/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con decreto n. 1893/2019 del 19/09/2019, il Tribunale di Foggia ingiunse a di pagare Parte_1
in favore di la somma di € 13.596,42, oltre accessori e alle spese, a titolo di Controparte_1
corrispettivo per la fornitura di gas tra il 2015 ed il 2018.
oppose il predetto decreto, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna preventiva Parte_1
diffida al pagamento, e lamentando che l'opposta non avesse mai specificato a quale indirizzo e a quale utenza la fornitura de qua fosse riferibile, quali fossero i dati di prelievo, e quali i consumi storici del cliente.
Dedusse, altresì, l'inidoneità delle fatture allegate a fungere da prova del credito.
Nel costituirsi nel giudizio di opposizione, preliminarmente precisò l'ubicazione Controparte_2 dell'utenza di cui trattavasi, in Cerignola, alla via Stella n. 2, ed il codice PDR della fornitura di cui risultava titolare. Per_1
Nel merito, invocò il valore probatorio dei documenti prodotti con il rinvio al principio affermato dal giudice di legittimità, secondo cui “le scritture contabili sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa della parte che le ha prodotte in giudizio” (Cass. 2012/n. 13669).
Richiamò il principio della libertà di forma del contratto di somministrazione e l'attivazione del servizio di default, a seguito della cessazione amministrativa per motivi di morosità (come da fattura di conguaglio del 31.3.2014), specificando che esso consiste nella attribuzione del cliente ad un fornitore, individuato a seguito di gara, quando egli si trova senza fornitore ma ancora connesso alla rete e continui a prelevare il gas.
Concluse che il corrispettivo azionato si fondava sulla rilevazione dei dati misurati dal contatore installato nel punto di prelievo, e che essa aveva fatturato le somme sulla base di dati reali comunicati dal distributore, sicché in assenza di contestazione da parte dell'utente dei dati relativi ai consumi e del funzionamento del misuratore, si doveva presumere che quest'ultimo fosse funzionante, rimanendo onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., inoltre, affermò di non aver mai avuto la residenza o Pt_1 il domicilio in Cerignola alla via Stella n. 2, e che in data 23/2/2011 aveva alienato l'immobile de quo a tale , sicché i consumi di gas successivi alla data del 23/2/2011 non potevano essergli Persona_2
addebitati.
***
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n.1147/2022 del 27/04/2022, ha rigettato l'opposizione.
Ha affermato che, quando il rapporto contrattuale non sia contestato tra le parti, come nel caso di specie, le fatture possono costituire un valido elemento di prova, e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Inoltre, nel caso della somministrazione di gas naturale incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione sia regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi sia imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non sia stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass. 2020/n. 297),
Nel caso in esame, ha precisato il Tribunale, l'opponente non ha posto in discussione l'esistenza della somministrazione, quanto piuttosto l'attribuzione a sé medesimo dell'utenza, deducendo e documentando l'alienazione dell'immobile già da epoca antecedente al periodo di fatturazione.
Non risulta, però, in alcun modo dimostrata la volturazione dell'utenza in favore dell'avente causa della cessione, e ciò esclude che possa ritenersi subentrato, nella somministrazione, l'acquirente del bene.
Il primo giudice ha, poi, ritenuto infondate tutte le altre doglianze formulate da parte opponente, rilevando che una compiuta indicazione dei data di fornitura fosse stata dalla società fornita in sede di comparsa di risposta;
che con la fattura n. 2513306719 del 31/03/2014 era stato operato il conguaglio delle precedenti fatturazioni, ed erano stati rilevati importi non pagati per € 6.553,80, e un importo a credito per € 2.944,30 (con l'indicazione per la quale l'importo sarebbe stato riconosciuto tramite la compensazione con eventuali importi non pagati precedentemente o altrimenti tramite rimborso); che in definitiva gli importi richiesti corrispondevano puntualmente alle letture, e non vi è stata contestazione in ordine ai criteri utilizzati per il calcolo del costo addebitato.
L'opponente, ha concluso Tribunale, non ha allegato il malfunzionamento del contatore, e neppure la mancata corrispondenza tra le letture e gli importi fatturati, e risulta irrilevante che l'odierno opponente non abbia mai avuto la residenza nell'immobile, poiché ciò non dimostra la mancata conclusione del contratto di fornitura, che come noto neppure richiede la forma scritta.
*** La sentenza è stata impugnata da . Parte_2
Con un unico, articolato, motivo, l'appellante si è doluto dell'erronea attribuzione, da parte del giudice di prime cure, di valore probatorio delle fatture, in quanto atti di parte e, quindi, ha sostenuto l'omessa prova, da parte di dell'invio delle comunicazioni di messa in mora all'indirizzo CP_1 cui era riferita l'utenza destinataria della somministrazione, lamentando di non essere mai stato, per questa ragione, posto nelle condizioni di conoscere il debito che gli si imputava, e financo l'esistenza del contratto di somministrazione, se non al momento della notifica del decreto ingiuntivo.
Circa il rilievo iniziale, l'appellante ha invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. 2011/n. 5915).
Ancora, ha affermato di non ha mai avuto residenza o domicilio all'indirizzo civico riportato Pt_1
in bollette, in Cerignola alla via Stella n. 2, e di aver fornito di ciò prova documentale, con la produzione e versamento in atti del proprio certificato di residenza storico, atteso che alienò
l'immobile di via Stella n. 2 il 23/2/2011 a , sicché non potevano essere a lui ricondotti i Persona_2
consumi di gas per cui è causa, in quanto riferibili a periodi successivi alla vendita (dal 2015 al 2018).
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Ognuna di queste argomentazioni, già spese nel corso del giudizio di primo grado, non è condivisibile.
La questione inerente al valore probatorio da riconoscersi alle fatture e su cui trova base l'ingiunzione può senz'altro dirsi definita dal Tribunale che ha ben evidenziato che se, da un lato, risponde al vero che esse non possono essere assurte a prova certa dell'esistenza e dell'ammontare del credito nella fase di merito di un giudizio di opposizione, è altrettanto pacifico che possano e debbano essere considerate e valutate liberamente alla stregua e di concerto con ogni altra evidenza documentale a sua disposizione.
Nella parte motiva della sentenza impugnata è detto che “nel caso in esame non vi è dubbio in ordine alla esistenza della somministrazione, posto che non vi è contestazione in ordine al rapporto, ma in ordine alla attribuzione al dell'utenza, per effetto dell'alienazione dell'immobile già da epoca Pt_1
antecedente al periodo di fatturazione. E tuttavia, a questo scopo, se deve ritenersi dimostrata la alienazione dell'immobile già nel 2011 (ciò che tuttavia conferma la relazione tra l'opponente e
l'immobile) deve non di meno prendersi atto che non risulta in alcun modo dimostrata la volturazione dell'utenza in favore dell'avente causa della cessione. E questo esclude che possa ritenersi subentrata, nella somministrazione, la persona che aveva acquistato il bene..”.
In effetti, come già rilevato dal primo giudice, non afferma tempestivamente l'inesistenza del Pt_1 servizio prestato per lunghi anni dall'operatore energetico all'indirizzo indicato nelle fatture. Egli, semplicemente, sostiene di non averne avuto notizia, e che, in virtù dell'atto di compravendita del 2011, di tale servizio godeva un altro utente – ovvero l'acquirente dell'immobile – a cui pertanto andava rivolta la domanda di pagamento.
Sicché è del tutto pertinente il riferimento operato dal Tribunale al principio enunciato dal giudice di legittimità secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, come nel caso di specie, la fattura può costituire un valido elemento di prova
e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. n.
2018/n. 11736).
In altre parole, posta e riconosciuta l'inidoneità delle bollette a fungere da autonoma evidenza, esse concorrono con ogni altro documento in atti alla doverosa ricostruzione fattuale operata dal giudicante, e, in assenza di specifiche doglianze circa un eventuale mal funzionamento del contatore o una discrasia tra letture e importi fatturati, all'individuazione del quantum.
Giova ricordare che la Società appellata annovera, nella produzione documentale di primo grado, una certificazione rilasciata il 05/11/2020 da 2i Retegas Spa – società titolare e responsabile della rete di distribuzione – da cui si evince inoppugnabilmente che l'utenza contraddistinta dal numero di PDR
10400000359866 è risultata intestata al dal 2010 al 14/07/2020, data cui corrisponde la voce Pt_1
“taglio colonna”, ovvero l'interruzione del flusso di gas che precede il fermo del contatore.
Del resto, è stato l'appellante stesso a fornire prova della titolarità dell'immobile de quo fino al 2011, attraverso la produzione del contratto di compravendita in favore della signora . Persona_2
L'atto di disposizione non può, però, costituire per lui motivo di liberazione dal credito, atteso che affinché la titolarità di una utenza energetica sia trasferita al nuovo proprietario dell'immobile, occorre un ben preciso procedimento di voltura della medesima, peraltro esaustivamente descritto dalla difesa della appellata. Trasferito di titolarità del contratto cui l'appellante non ha mai fatto cenno, né tantomeno documentato.
Alcuna rilevanza, infine, può assumere l'omessa prova della preventiva messa in mora da parte di
Controparte_1
Tanto perché ai sensi dell'art.1219 c.c., la comunicazione di messa in mora non è indispensabile né propedeutica all'ottenimento dell'ingiunzione allorché si controverta di obbligazioni sottoposte a termine quale è quella scaturita da un contratto di somministrazione.
***** Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi di cui d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, assumendo quale valore della lite quello del credito vantato dall'attore.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso sentenza n. 1147/2022 pronunciata il Pt_3
27/04/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
- Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di
[...]
liquidate per complessivi € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso CP_1
forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1550 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 13 dicembre
2024, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) Parte_1 C.F._1
alla via dei Mille n.10/A, presso lo studio dell'avv. Antonio Grieco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti, nonché al domicilio telematico del predetto difensore,
; Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA ,), rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Giovanni Controparte_1 P.IVA_1
Grassini giusta procura versata in atti, ed elettivamente domiciliata, unitamente a quest'ultimo, in
Foggia alla via Ofanto n.171, presso lo studio dell'Avv. Angela Zagaria, nonché presso i rispettivi domicili telematici e Email_2 Email_3
APPELLATA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n.1147/2022 del 27/04/2022 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 27/04/2022
Conclusioni
All'udienza del 13/12/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con decreto n. 1893/2019 del 19/09/2019, il Tribunale di Foggia ingiunse a di pagare Parte_1
in favore di la somma di € 13.596,42, oltre accessori e alle spese, a titolo di Controparte_1
corrispettivo per la fornitura di gas tra il 2015 ed il 2018.
oppose il predetto decreto, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna preventiva Parte_1
diffida al pagamento, e lamentando che l'opposta non avesse mai specificato a quale indirizzo e a quale utenza la fornitura de qua fosse riferibile, quali fossero i dati di prelievo, e quali i consumi storici del cliente.
Dedusse, altresì, l'inidoneità delle fatture allegate a fungere da prova del credito.
Nel costituirsi nel giudizio di opposizione, preliminarmente precisò l'ubicazione Controparte_2 dell'utenza di cui trattavasi, in Cerignola, alla via Stella n. 2, ed il codice PDR della fornitura di cui risultava titolare. Per_1
Nel merito, invocò il valore probatorio dei documenti prodotti con il rinvio al principio affermato dal giudice di legittimità, secondo cui “le scritture contabili sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa della parte che le ha prodotte in giudizio” (Cass. 2012/n. 13669).
Richiamò il principio della libertà di forma del contratto di somministrazione e l'attivazione del servizio di default, a seguito della cessazione amministrativa per motivi di morosità (come da fattura di conguaglio del 31.3.2014), specificando che esso consiste nella attribuzione del cliente ad un fornitore, individuato a seguito di gara, quando egli si trova senza fornitore ma ancora connesso alla rete e continui a prelevare il gas.
Concluse che il corrispettivo azionato si fondava sulla rilevazione dei dati misurati dal contatore installato nel punto di prelievo, e che essa aveva fatturato le somme sulla base di dati reali comunicati dal distributore, sicché in assenza di contestazione da parte dell'utente dei dati relativi ai consumi e del funzionamento del misuratore, si doveva presumere che quest'ultimo fosse funzionante, rimanendo onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., inoltre, affermò di non aver mai avuto la residenza o Pt_1 il domicilio in Cerignola alla via Stella n. 2, e che in data 23/2/2011 aveva alienato l'immobile de quo a tale , sicché i consumi di gas successivi alla data del 23/2/2011 non potevano essergli Persona_2
addebitati.
***
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n.1147/2022 del 27/04/2022, ha rigettato l'opposizione.
Ha affermato che, quando il rapporto contrattuale non sia contestato tra le parti, come nel caso di specie, le fatture possono costituire un valido elemento di prova, e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Inoltre, nel caso della somministrazione di gas naturale incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione sia regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi sia imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non sia stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass. 2020/n. 297),
Nel caso in esame, ha precisato il Tribunale, l'opponente non ha posto in discussione l'esistenza della somministrazione, quanto piuttosto l'attribuzione a sé medesimo dell'utenza, deducendo e documentando l'alienazione dell'immobile già da epoca antecedente al periodo di fatturazione.
Non risulta, però, in alcun modo dimostrata la volturazione dell'utenza in favore dell'avente causa della cessione, e ciò esclude che possa ritenersi subentrato, nella somministrazione, l'acquirente del bene.
Il primo giudice ha, poi, ritenuto infondate tutte le altre doglianze formulate da parte opponente, rilevando che una compiuta indicazione dei data di fornitura fosse stata dalla società fornita in sede di comparsa di risposta;
che con la fattura n. 2513306719 del 31/03/2014 era stato operato il conguaglio delle precedenti fatturazioni, ed erano stati rilevati importi non pagati per € 6.553,80, e un importo a credito per € 2.944,30 (con l'indicazione per la quale l'importo sarebbe stato riconosciuto tramite la compensazione con eventuali importi non pagati precedentemente o altrimenti tramite rimborso); che in definitiva gli importi richiesti corrispondevano puntualmente alle letture, e non vi è stata contestazione in ordine ai criteri utilizzati per il calcolo del costo addebitato.
L'opponente, ha concluso Tribunale, non ha allegato il malfunzionamento del contatore, e neppure la mancata corrispondenza tra le letture e gli importi fatturati, e risulta irrilevante che l'odierno opponente non abbia mai avuto la residenza nell'immobile, poiché ciò non dimostra la mancata conclusione del contratto di fornitura, che come noto neppure richiede la forma scritta.
*** La sentenza è stata impugnata da . Parte_2
Con un unico, articolato, motivo, l'appellante si è doluto dell'erronea attribuzione, da parte del giudice di prime cure, di valore probatorio delle fatture, in quanto atti di parte e, quindi, ha sostenuto l'omessa prova, da parte di dell'invio delle comunicazioni di messa in mora all'indirizzo CP_1 cui era riferita l'utenza destinataria della somministrazione, lamentando di non essere mai stato, per questa ragione, posto nelle condizioni di conoscere il debito che gli si imputava, e financo l'esistenza del contratto di somministrazione, se non al momento della notifica del decreto ingiuntivo.
Circa il rilievo iniziale, l'appellante ha invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. 2011/n. 5915).
Ancora, ha affermato di non ha mai avuto residenza o domicilio all'indirizzo civico riportato Pt_1
in bollette, in Cerignola alla via Stella n. 2, e di aver fornito di ciò prova documentale, con la produzione e versamento in atti del proprio certificato di residenza storico, atteso che alienò
l'immobile di via Stella n. 2 il 23/2/2011 a , sicché non potevano essere a lui ricondotti i Persona_2
consumi di gas per cui è causa, in quanto riferibili a periodi successivi alla vendita (dal 2015 al 2018).
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Ognuna di queste argomentazioni, già spese nel corso del giudizio di primo grado, non è condivisibile.
La questione inerente al valore probatorio da riconoscersi alle fatture e su cui trova base l'ingiunzione può senz'altro dirsi definita dal Tribunale che ha ben evidenziato che se, da un lato, risponde al vero che esse non possono essere assurte a prova certa dell'esistenza e dell'ammontare del credito nella fase di merito di un giudizio di opposizione, è altrettanto pacifico che possano e debbano essere considerate e valutate liberamente alla stregua e di concerto con ogni altra evidenza documentale a sua disposizione.
Nella parte motiva della sentenza impugnata è detto che “nel caso in esame non vi è dubbio in ordine alla esistenza della somministrazione, posto che non vi è contestazione in ordine al rapporto, ma in ordine alla attribuzione al dell'utenza, per effetto dell'alienazione dell'immobile già da epoca Pt_1
antecedente al periodo di fatturazione. E tuttavia, a questo scopo, se deve ritenersi dimostrata la alienazione dell'immobile già nel 2011 (ciò che tuttavia conferma la relazione tra l'opponente e
l'immobile) deve non di meno prendersi atto che non risulta in alcun modo dimostrata la volturazione dell'utenza in favore dell'avente causa della cessione. E questo esclude che possa ritenersi subentrata, nella somministrazione, la persona che aveva acquistato il bene..”.
In effetti, come già rilevato dal primo giudice, non afferma tempestivamente l'inesistenza del Pt_1 servizio prestato per lunghi anni dall'operatore energetico all'indirizzo indicato nelle fatture. Egli, semplicemente, sostiene di non averne avuto notizia, e che, in virtù dell'atto di compravendita del 2011, di tale servizio godeva un altro utente – ovvero l'acquirente dell'immobile – a cui pertanto andava rivolta la domanda di pagamento.
Sicché è del tutto pertinente il riferimento operato dal Tribunale al principio enunciato dal giudice di legittimità secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, come nel caso di specie, la fattura può costituire un valido elemento di prova
e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. n.
2018/n. 11736).
In altre parole, posta e riconosciuta l'inidoneità delle bollette a fungere da autonoma evidenza, esse concorrono con ogni altro documento in atti alla doverosa ricostruzione fattuale operata dal giudicante, e, in assenza di specifiche doglianze circa un eventuale mal funzionamento del contatore o una discrasia tra letture e importi fatturati, all'individuazione del quantum.
Giova ricordare che la Società appellata annovera, nella produzione documentale di primo grado, una certificazione rilasciata il 05/11/2020 da 2i Retegas Spa – società titolare e responsabile della rete di distribuzione – da cui si evince inoppugnabilmente che l'utenza contraddistinta dal numero di PDR
10400000359866 è risultata intestata al dal 2010 al 14/07/2020, data cui corrisponde la voce Pt_1
“taglio colonna”, ovvero l'interruzione del flusso di gas che precede il fermo del contatore.
Del resto, è stato l'appellante stesso a fornire prova della titolarità dell'immobile de quo fino al 2011, attraverso la produzione del contratto di compravendita in favore della signora . Persona_2
L'atto di disposizione non può, però, costituire per lui motivo di liberazione dal credito, atteso che affinché la titolarità di una utenza energetica sia trasferita al nuovo proprietario dell'immobile, occorre un ben preciso procedimento di voltura della medesima, peraltro esaustivamente descritto dalla difesa della appellata. Trasferito di titolarità del contratto cui l'appellante non ha mai fatto cenno, né tantomeno documentato.
Alcuna rilevanza, infine, può assumere l'omessa prova della preventiva messa in mora da parte di
Controparte_1
Tanto perché ai sensi dell'art.1219 c.c., la comunicazione di messa in mora non è indispensabile né propedeutica all'ottenimento dell'ingiunzione allorché si controverta di obbligazioni sottoposte a termine quale è quella scaturita da un contratto di somministrazione.
***** Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi di cui d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, assumendo quale valore della lite quello del credito vantato dall'attore.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso sentenza n. 1147/2022 pronunciata il Pt_3
27/04/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
- Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di
[...]
liquidate per complessivi € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso CP_1
forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE