TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/08/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 598/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Rodolfo Magrì Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 598/2025. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Serenella Omero che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 , n. 2, lett. b), della L 898/1970 , lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto in data 04.08.2000 in Roccaforte Mondovì tra la Sig.ra ed il Parte_1
pagina 1 di 3 Sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla CP_1
annotazione della sentenza;
Vinte le spese di giudizio in caso di opposizione.”
Per il P.M.:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.3.2025, ha proposto domanda di scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con rito civile a Roccaforte Mondovì il 4.8.2000 con , dal quale non CP_1
ha avuto figli.
Il convenuto non si è costituito e non è comparso all'udienza del 15.7.2025. Il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione e non ravvisata la necessità di adottare provvedimenti provisori, ha rimesso la causa al collegio. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo accogliersi il ricorso.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con decreto del Tribunale di Mondovì del 28.11.2005, è stata omologata la separazione dei coniugi e si è dunque integrato il requisito di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale. L'insanabile dissidio fra i coniugi si
è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla, come confermato dalla ricorrente e non contestato dal convenuto, il quale non si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale.
In assenza di figli e in mancanza di domande su questioni economiche, nulla va disposto sul punto.
Nulla per le spese, stante la mancata opposizione del resistente e dovendosi ritenere, a fronte delle ragioni, dell'oggetto e delle circostanze della decisione, trattarsi di procedura esperita nell'interesse di entrambi i coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Roccaforte Mondovì il
4.8.2000 tra , nata a [...] il [...] e , nato Parte_1 CP_1
a Iasi (Romania) il 28.12.1970, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile di quel Comune al n.
1, parte I, anno 2002,
pagina 2 di 3 MANDA all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Roccaforte Mondovì per l'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio
Nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, il 7.8.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Rodolfo Magrì Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 598/2025. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Serenella Omero che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 , n. 2, lett. b), della L 898/1970 , lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto in data 04.08.2000 in Roccaforte Mondovì tra la Sig.ra ed il Parte_1
pagina 1 di 3 Sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla CP_1
annotazione della sentenza;
Vinte le spese di giudizio in caso di opposizione.”
Per il P.M.:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.3.2025, ha proposto domanda di scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con rito civile a Roccaforte Mondovì il 4.8.2000 con , dal quale non CP_1
ha avuto figli.
Il convenuto non si è costituito e non è comparso all'udienza del 15.7.2025. Il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione e non ravvisata la necessità di adottare provvedimenti provisori, ha rimesso la causa al collegio. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo accogliersi il ricorso.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con decreto del Tribunale di Mondovì del 28.11.2005, è stata omologata la separazione dei coniugi e si è dunque integrato il requisito di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale. L'insanabile dissidio fra i coniugi si
è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla, come confermato dalla ricorrente e non contestato dal convenuto, il quale non si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale.
In assenza di figli e in mancanza di domande su questioni economiche, nulla va disposto sul punto.
Nulla per le spese, stante la mancata opposizione del resistente e dovendosi ritenere, a fronte delle ragioni, dell'oggetto e delle circostanze della decisione, trattarsi di procedura esperita nell'interesse di entrambi i coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Roccaforte Mondovì il
4.8.2000 tra , nata a [...] il [...] e , nato Parte_1 CP_1
a Iasi (Romania) il 28.12.1970, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile di quel Comune al n.
1, parte I, anno 2002,
pagina 2 di 3 MANDA all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Roccaforte Mondovì per l'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio
Nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, il 7.8.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3