TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/09/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16 settembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 6978/2023 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega a margine del Parte_1 ricorso per ATPO dall'avv. Francesco di Natale presso lo studio del quale in
Trinitapoli (BT), Via G. Fortunato, 34 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Persona_1 dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: assegno ordinario invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2023 parte ricorrente premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negata in sede amministrativa;
che la
CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, chiedeva all'adito Tribunale di: “
1. accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...] al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex Parte_1 legge 222/84 a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda ovvero dalla decorrenza risultante dalla effettuanda istruttoria;
2. che condanni
l'Istituto adito al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.” Si costituiva l' che contestava l'avverso dedotto e concludeva per il CP_1 rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Richiamato il CTU della fase di ATPO e disposto il rinnovo delle indagini peritali a mezzo di altro consulente, all'udienza del 16 settembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Ove l'assicurato versi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, al medesimo spetta la pensione di inabilità.
La normativa prevede che “L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta” (comma 7). “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9” (comma 8).
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito dell'esame del Per_2 ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che non facevano ritenere sussistente il diritto ad ottenere l'assegno richiesto.
Con la proposizione del presente ricorso, la parte ricorrente, oltre a censurare l'elaborato peritale, ha dedotto e documentato un sopravvenuto peggioramento successivamente alla data delle operazioni peritali.
E' stata conseguentemente disposta la convocazione del consulente tecnico Per d'ufficio nominato nella precedente fase di A.T.P.O., dott. affinchè, rispondesse alle contestazioni sollevate in ricorso tenendo conto della documentazione sanitaria di formazione successiva al precedente esame peritale siccome utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.;
All'esito del disposto supplemento peritale il CTU confermava le proprie conclusioni.
Condividendo le censure mosse all'operato peritale è stata disposta la rinnovazione della CTU a mezzo del dott.ssa . Persona_3
Nel caso di specie, la CTU medico–legale ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetto l'istante risultano di entità tale da ridurre la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro in modo permanente a meno di un terzo a far data dalla proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame. Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico- legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto che le infermità da cui è affetto il ricorrente sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo in base ai valori medi tenuto conto delle fasi del procedimento
(istruzione preventiva e merito), delle tariffe ratione temporis applicabili e dei parametri ivi stabiliti in conformità agli orientamenti della Suprema Corte
(cfr. da ultimo Cass.5484/23 e 23723/2025).
Le spese di consulenza di entrambe le fasi del procedimento, che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che le infermità da cui è affetto il ricorrente sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 5.779,50 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16 settembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 6978/2023 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega a margine del Parte_1 ricorso per ATPO dall'avv. Francesco di Natale presso lo studio del quale in
Trinitapoli (BT), Via G. Fortunato, 34 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Persona_1 dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: assegno ordinario invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2023 parte ricorrente premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negata in sede amministrativa;
che la
CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, chiedeva all'adito Tribunale di: “
1. accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...] al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex Parte_1 legge 222/84 a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda ovvero dalla decorrenza risultante dalla effettuanda istruttoria;
2. che condanni
l'Istituto adito al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.” Si costituiva l' che contestava l'avverso dedotto e concludeva per il CP_1 rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Richiamato il CTU della fase di ATPO e disposto il rinnovo delle indagini peritali a mezzo di altro consulente, all'udienza del 16 settembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Ove l'assicurato versi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, al medesimo spetta la pensione di inabilità.
La normativa prevede che “L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta” (comma 7). “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9” (comma 8).
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito dell'esame del Per_2 ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che non facevano ritenere sussistente il diritto ad ottenere l'assegno richiesto.
Con la proposizione del presente ricorso, la parte ricorrente, oltre a censurare l'elaborato peritale, ha dedotto e documentato un sopravvenuto peggioramento successivamente alla data delle operazioni peritali.
E' stata conseguentemente disposta la convocazione del consulente tecnico Per d'ufficio nominato nella precedente fase di A.T.P.O., dott. affinchè, rispondesse alle contestazioni sollevate in ricorso tenendo conto della documentazione sanitaria di formazione successiva al precedente esame peritale siccome utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.;
All'esito del disposto supplemento peritale il CTU confermava le proprie conclusioni.
Condividendo le censure mosse all'operato peritale è stata disposta la rinnovazione della CTU a mezzo del dott.ssa . Persona_3
Nel caso di specie, la CTU medico–legale ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetto l'istante risultano di entità tale da ridurre la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro in modo permanente a meno di un terzo a far data dalla proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame. Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico- legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto che le infermità da cui è affetto il ricorrente sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo in base ai valori medi tenuto conto delle fasi del procedimento
(istruzione preventiva e merito), delle tariffe ratione temporis applicabili e dei parametri ivi stabiliti in conformità agli orientamenti della Suprema Corte
(cfr. da ultimo Cass.5484/23 e 23723/2025).
Le spese di consulenza di entrambe le fasi del procedimento, che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che le infermità da cui è affetto il ricorrente sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 5.779,50 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano