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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/07/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 430/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Parte_1 P.IVA_1
liti, dall'Avv. Caterina Corno;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer, Simona Daminelli appellata avente ad oggetto: responsabilità contrattuale in tema di contratti bancari;
conclusioni: la parte hanno concluso come da atto di appello e coma da comparsa di costituzione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 16.6.2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno omesso il deposito delle memorie contenenti deduzioni di udienza, sì da porre in essere una condotta processuale equivalente alla mancata comparizione.
1 La Corte, preso atto, ha rinviato ad altra udienza, disponendone del pari la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, dunque, ha assegnato termine perentorio fino al 7.6.2025.
Le parti hanno omesso nupvamente il depositato delle note nel termine perentorio loro assegnato.
Ne consegue la necessità di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, giusto il disposto delle norme di cui agli artt. 127 ter, 181, 309, 359
c.p.c.
L'estinzione solleva dalla statuizione sulle spese del giudizio ed evidenzia di per sé
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Ancona, 8.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 430/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Parte_1 P.IVA_1
liti, dall'Avv. Caterina Corno;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer, Simona Daminelli appellata avente ad oggetto: responsabilità contrattuale in tema di contratti bancari;
conclusioni: la parte hanno concluso come da atto di appello e coma da comparsa di costituzione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 16.6.2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno omesso il deposito delle memorie contenenti deduzioni di udienza, sì da porre in essere una condotta processuale equivalente alla mancata comparizione.
1 La Corte, preso atto, ha rinviato ad altra udienza, disponendone del pari la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, dunque, ha assegnato termine perentorio fino al 7.6.2025.
Le parti hanno omesso nupvamente il depositato delle note nel termine perentorio loro assegnato.
Ne consegue la necessità di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, giusto il disposto delle norme di cui agli artt. 127 ter, 181, 309, 359
c.p.c.
L'estinzione solleva dalla statuizione sulle spese del giudizio ed evidenzia di per sé
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Ancona, 8.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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