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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa trattata in data 10.1.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti G. Rinaldi, W. Miceli, N. Zampieri, F. Ganci e A. Maresca
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentati e difesi dalla dott.ssa Controparte_1 CP_2
A. Di Noia
Resistente
Oggetto: carta docente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.4.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver prestato servizio- in forza di contratti a tempo determinato ed in qualità di docente- negli anni scolastici:
- 2017/18, contratto dal 12.09.2017 al 30.06.2018;
- 2018/19, contratto dal 26.09.2018 al 30.06.2019;
- 2019/20, contratto dal 24.09.2019 al 30.06.2020;
- 2020/21, contratto dall' 01.10.2020 al 30.06.2021;
- 2021/22, contratto dal 06.09.2021 al 31.08.2022;
- 2022/23, contratto dal 08.09.2022 al 30.06.2023.
Deduceva che, pur avendo svolto attività di docenza con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo, non aveva fruito – nelle suddette annualità- della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, del valore di € 500,00, prevista dall'art. 1 comma 121, Legge
13.07.2015 n. 107.
1 Rilevava che la “Carta elettronica del docente”, ai sensi dei DPCM del 23 settembre 2015
e del 28 novembre 2016, era assegnata solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova.
Eccepiva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007 e dal successivo contratto integrativo del 19.11.2019.
Lamentava inoltre come la disciplina dettata in materia, determina una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.03.1999.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Controparte_1
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro
[...] strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 Controparte_1 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
2 “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”.
Si costituiva parte convenuta che preliminarmente eccepiva la prescrizione del credit0 limitatamente all'anno scolastico 2017/2018.
Nel merito, contestava l'avversa pretesa evidenziando che la stessa L. 107/1015 aveva delineato una precisa platea di beneficiari al fine anche di rispettare le previsioni di spesa pubblica. Insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Come noto, l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
3 nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con Controparte_4
il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Pi. nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_4 rappresentative di categoria”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che ha sostituito il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della
Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato il suddetto DPCM 23.9.2015, evidenziando come un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35
e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello
4 di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” e precisando che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la Corte di
Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
5 ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella citata pronuncia, la Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Ed invero, l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
(d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) stabilisce che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.
L'art. 63 CCNL 27.11.2007, rubricato “Formazione in Servizio”, prevede poi che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e
6 con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, afferma che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Come è evidente dal tenore delle suindicate disposizioni, non è dato rinvenire alcun distinguo- ai fini che occupano - tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendosi esclusivamente riferimento al personale docente in servizio. E
l'amministrazione deve garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
D'altronde, il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla Suprema Corte in tema di diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che, del resto costituisce proprio il fattore in virtù del quale essi non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria.
Deve pertanto ritenersi del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
In tale arresto, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
7 “1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma
1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
8 Da ultimo occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è altresì intervenuto il legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, con cui è stato esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ebbene, applicando i suindicati principi al caso che occupa, occorre rilevare che – come
è pacifico tra le parti e come risulta dalla documentazione in atti (stato matricolare) -
l'istante, negli anni scolastici indicati in ricorso, ha svolto servizio quale docente a tempo determinato, con incarichi fino al termine delle attività didattiche, senza tuttavia aver fruito della carta elettronica del docente.
Con riferimento all'a.s. 2017/2018, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata.
L'importo in esame, infatti, viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (che prevede tale termine per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi).
Tale termine di prescrizione quinquennale decorre, in applicazione dell'orientamento di legittimità richiamato (cfr. punto 20.1 sentenza 29961/2023 Cassazione civile) “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
E secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.P.C.M. 28.11.2016 “1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. E per gli anni successivi dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Ebbene, in base a quanto previsto nel suddetto art 5 del DPCM 28.11.2016, per quanto attiene alla pretesa di parte ricorrente con riferimento all'a.s. 2017-2018 la prescrizione deve ritenersi decorrente dal 30.10.2017, stante la presa in servizio in data 28.9.2017.
9
Considerato che
il termine quinquennale andava a scadere il 28.9.2022, quest'ultimo risultava già decorso al momento della diffida, inoltrata in data 12.4.2023.
Per ciò che concerne la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche – distinzione che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso)- il docente al momento della pronuncia risulta interno al sistema scolastico, come allegato da entrambe le parti.
Alla luce dei rilievi che precedono va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, ad eccezione dell'as. 2017/2018, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del convenuto ad adottare ogni CP_1
conseguenziale adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente” e con le stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato.
Il fatto che la pronuncia della Suprema Corte richiamata in parte motiva (Cass. n.
29961/2023) sia intervenuta in corso di causa giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½. La residua parte – liquidata in considerazione del valore della controversia - va posta a carico del secondo il principio della soccombenza. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti del e così provvede: Controparte_1 CP_2
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/2021, 2021/22, 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su CP_1
“carta docente”, con le stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato;
rigetta la domanda in relazione all'as. 2017/2018; compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna il convenuto al CP_1
pagamento della residua parte che liquida in € 600,00, oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 10.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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