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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/11/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 744/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 744 /2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RI e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso
Cavour n. 38;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CICCOTTI Parte_2 C.F._2
FA MA e con domicilio eletto presso il suo studio in Stradella (PV), Via Mazzini
n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Ruino, in data 11/09/1993, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ruino alla Parte II, serie A, n. 5, dell'anno 1993; separati consensualmente con verbale in data 29.11.2012 e relativo decreto di omologa n.
5662/2012 del 12.12.2012 emesso dal Tribunale di Voghera;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti
e in data 11/09/1993 in Ruino (PV) di cui all'atto trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile del Comune di Ruino Atto N. 5 parte 2 serie A - anno 1993
- Comune di RUINO (PV) ordinandone la relativa trascrizione a margine dell'atto medesimo;
pag. 1 di 3 2) statuire che i ricorrenti hanno in precedenza definito ogni questione patrimoniale;
3) dichiarare compensate le spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
01.3.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., pur avendone prodotta una parte.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso e hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Voghera del 12.12.2012 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale di Voghera nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si prende atto che i coniugi hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza di divorzio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in Ruino, in data 11/09/1993, il cui atto è stato trascritto
[...] Parte_2
pag. 2 di 3 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ruino alla Parte II, serie A, n. 5, dell'anno 1993;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 744/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 744 /2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RI e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso
Cavour n. 38;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CICCOTTI Parte_2 C.F._2
FA MA e con domicilio eletto presso il suo studio in Stradella (PV), Via Mazzini
n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Ruino, in data 11/09/1993, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ruino alla Parte II, serie A, n. 5, dell'anno 1993; separati consensualmente con verbale in data 29.11.2012 e relativo decreto di omologa n.
5662/2012 del 12.12.2012 emesso dal Tribunale di Voghera;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti
e in data 11/09/1993 in Ruino (PV) di cui all'atto trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile del Comune di Ruino Atto N. 5 parte 2 serie A - anno 1993
- Comune di RUINO (PV) ordinandone la relativa trascrizione a margine dell'atto medesimo;
pag. 1 di 3 2) statuire che i ricorrenti hanno in precedenza definito ogni questione patrimoniale;
3) dichiarare compensate le spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
01.3.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., pur avendone prodotta una parte.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso e hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Voghera del 12.12.2012 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale di Voghera nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si prende atto che i coniugi hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza di divorzio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in Ruino, in data 11/09/1993, il cui atto è stato trascritto
[...] Parte_2
pag. 2 di 3 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ruino alla Parte II, serie A, n. 5, dell'anno 1993;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3