Ordinanza cautelare 19 luglio 2018
Sentenza 7 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/11/2022, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01765/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00775/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2018, proposto da
Scogliera Mulino D'Acqua S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Leonardo Maruotti in Lecce, Vico del Tufo 9;
contro
Comune di Otranto, Regione Puglia, Marina Militare, Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, Comando Generale Capitaneria di Porto, Autorità di Bacino, non costituiti in giudizio;
Capitaneria di Porto di Gallipoli, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
-della nota prot. n. 11467 del 2.5.2018 dell'Area Tecnica del Comune di Otranto;
-della nota prot. n. 6488 del 23.2.2018 della Capitaneria di Porto di Gallipoli;
-della nota prot. n. 14079 dell'8.8.2017 della Capitaneria di Porto di Gallipoli;
-della nota prot.n. 10373 del 14.6.2017 della Capitaneria di Porto di Gallipoli;
-ove occorra, dell'ordinanza n. 455/2013 del Comune di Otranto;
-ove occorra, dell'ordinanza n. 52/2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto;
-di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Gallipoli e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame la società Scogliera Mulino d’Acqua srl impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi di censura:
Violazione art. 3 L. 241/90 ed eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria;
Eccesso di potere per erronea presupposizione, irragionevolezza;
Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità;
Violazione e falsa applicazione dell’ordinanza balneare del 2018;
Violazione art. 10bis L. 241/90 ed eccesso di potere sotto ulteriori profili.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 386/2018 del 19.7. 2018 è stata respinta l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.
All’udienza del 20 ottobre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Con memorie in data 17.09.2022 la parte ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione della causa, in ragione della intervenuta revoca della concessione demaniale marittima.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO