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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 8169/2023 pendente tra
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensore: Avv. Elena W. Solari
Domicilio eletto: Genova, Via Innocenzo Frugoni 1/3 nello studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da ricorso del 07.09.2023
1 Pubblico Ministero: come da visto del 18.09.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la Parte_1 ricorrente o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrattenuto relazione sentimentale con , Controparte_1 nato in [...] in data [...];
- Che dall'unione in data 15.09.2017 è nata la figlia Persona_1
riconosciuta da entrambi i genitori;
[...]
- Che prima della nascita del secondogenito (nato a Genova in [...] Persona_2
10.03.2020) era partito per gli Stati Uniti nell'ottica di un trasferimento CP_1 dell'intero nucleo familiare;
- Che, a seguito della lockdown derivante dalla pandemia Covid 19,
[...]
non procedeva al riconoscimento del figlio alla nascita;
Controparte_1
- Che il padre ha confermato più volte di essere all'estero e invia mensilmente l'importo di euro 250/200 omnicomprensivo di tutte le spese per il mantenimento dei figli;
- Di svolgere attività lavorativa con uno stipendio molto modesto e vivere con la madre,
- Che successivamente aveva proceduto al riconoscimento del figlio CP_1
e con ricorso congiunto ex art. 262 c.c. del 23.03.2023 nanti il Persona_2
Tribunale di Genova aveva chiesto l'attribuzione del proprio cognome per il minore;
- Che la gestione congiunta delle esigenze del bambino è di difficile attuazione considerata l'assenza del padre perdurante da oltre tre anni;
- Di aver già ottenuto dal Tribunale un provvedimento di affido esclusivo per la prima figlia. Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento esclusivo del figlio minore alla Persona_3 madre con collocazione abitativa presso la stessa,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento del figlio omnicomprensivo da porre a carico del padre nella misura di euro 500,00 mensili, Con vittoria delle spese.
Parte resistente (da ora anche il Controparte_1 resistente o il padre) non si costituiva e non compariva né all'udienza del 22.01.2024, né a quella del 09.05.2025, che veniva fissata per la verifica della ritualità della notifica, stante la mancanza del certificato di residenza e per il deposito della documentazione reddituale e bancaria della ricorrente.
All'udienza del 09.05.2024, essendo il ricorso regolarmente notificato, veniva pertanto dichiarata la contumacia del convenuto.
2 La ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava che il padre non incontra il minore da oltre un anno e che ritiene ora egli abiti in Perù in quanto una volta a settimana telefona ai figli mediante videochiamate, nelle quali si vedono i suoi parenti che vivono in Perù. Inoltre, precisava di svolgere attività lavorativa presso l'impresa di pulizie della propria sorella, percependo in media circa 600/700 euro (salvo il compenso in caso di lavoro in orario straordinario), di abitare con la propria madre, ma di essere in procinto di trasferirsi con i bambini presso l'immobile da lei di recente acquistato, avendo ottenuto un mutuo trentennale in dipendenza del quale sarà onerata da rata mensile di circa 320 euro. Aggiungeva, infine, che, mentre in passato il convenuto versava mensilmente la complessiva somma di € 240 al mese per il mantenimento dei due figli, da circa tre mesi non stava più versando nulla.
La difesa insisteva, pertanto, nel ricorso introduttivo e il giudice si riservava la decisione.
A scioglimento della riserva, con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc del 18.07.2024 veniva disposto, in via temporanea ed urgente, l'affido esclusivo del minore alla madre con sua collocazione abitativa prevalente presso la stessa Persona_2
e diritto di visita del padre al figlio secondo le modalità concordate con la madre o, in assenza di accordo, con le modalità ed i tempi stabiliti dai Servizi Sociali territorialmente competenti e veniva previsto a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio, il versamento della somma di euro 300, con le spese straordinarie suddivise tra i genitori al 50%.
Poiché la causa risultava matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza la difesa della ricorrente precisava le conclusioni come in ricorso e chiedeva la conferma dei provvedimenti temporanei.
La causa pertanto veniva rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato a Genova il [...], a [...] Persona_2 della convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta.
La ricorrente a fondamento delle proprie domande ha dedotto anche che il resistente da tempo si è reso irreperibile, allontanandosi dall'Italia e verosimilmente ora si troverebbe in Perù presso parenti.
Il padre infatti si era allontanato già prima della nascita di;
il minore Persona_2 era stato riconosciuto dal padre solo tempo dopo e, a seguito di ricorso congiunto ex art. 262 c.c. proposto dalle parti in data 23.03.2023, era stata disposta la rettifica dell'atto di nascita del minore con l'attribuzione anche del cognome del padre con decreto del Tribunale di Genova del 04.05.2023 (RG. N. 2360/2023).
3 Quanto all'altra figlia della coppia (nata il [...]), la ricorrente Persona_1 allegava di essersi precedentemente rivolta al Tribunale di Genova e di aver ottenuto l'emissione del decreto datato 7.7.2023 (RG n. 8640/2022 VG) che aveva disposto l'affido esclusivo della bambina alla sola madre, ponendo a carico del padre l'onere di contribuire al suo mantenimento ordinario con € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha richiamato e confermato le circostanze esposte in ricorso, precisando che il padre non frequenta da molti i mesi i figli (probabilmente a causa del suo trasferimento oltreoceano) ed è solito contattarli telefonicamente con cadenza settimanale, riferendo ai figli di essere fuori per lavoro. Quanto agli aspetti economici, la ricorrente ha precisato che, mentre in passato il convenuto le versava mensilmente la complessiva somma di € 240, da circa tre mesi non stava più versando nulla;
inoltre, ha riferito e documentato di svolgere l'attività di addetta alle pulizie alle dipendenze di ditta individuale. Dalla documentazione reddituale depositata (CU dell'anno di imposta 2023) è risultato che nel corso di tale anno abbia percepito un reddito imponibile di circa € 13.558; la signora ha Pt_1 inoltre riferito di aver recentemente acquistato una casa, contraendo un mutuo trentennale per il quale è tenuta a versare rate mensili di € 320,00.
Nulla risulta invece circa le effettive condizioni economiche, lavorative ed abitative paterne.
Sulla base delle circostanze riferite e parzialmente documentate dalla ricorrente (che il convenuto non ha in alcun modo smentito, non essendosi costituitosi e non essendo nemmeno personalmente comparso in udienza) può trovare accoglimento la domanda di affido esclusivo del minore alla sola madre, con sua Persona_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre e conferma di tutto quanto è stato disposto con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc del 18.07.2024, nulla risultando da allora variato nella situazione di fatto delle parti e del minore.
Pertanto, il padre qualora dovesse fare rientro in Italia, potrà vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con la madre o in assenza di accordo, secondo le modalità che gli verranno indicate dai Servizi Sociali del Comune di residenza del minore, cui il padre dovrà rivolgersi.
Quanto all'onere paterno di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio, in assenza di dati certi sulle capacità reddituali del convenuto, per definirne l'entità occorre fare riferimento alle esigenze di vita medie di un minore dell'età di PE
(nato nel 2020) e alla incontestata circostanza che il padre mai tiene con sé il
[...] figlio e, conseguentemente, mai ha occasione di provvedere al suo mantenimento diretto con pranzi o cene e pernottamenti o con periodi di vacanza. Pertanto, sulla base di tali scarni elementi il contributo paterno mensile per il mantenimento del minore va confermato in € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Stante la natura della causa e la mancata costituzione della parte convenuta le spese processuali di parte ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
DISPONE l'affido esclusivo del minore , nato a [...] il 10 Marzo Persona_2
2020, alla madre signora , con sua collocazione Parte_1 abitativa prevalente presso la madre e per l'effetto;
DISPONE che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza dei figli e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
con facoltà di rilascio/rinnovo a favore del genitore affidatario di passaporto e/o documenti equipollenti con iscrizione di figli minori. DISPONE conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicati
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le modalità concordate con la madre affidataria e, in assenza di accordo, con le modalità ed i tempi che verranno stabiliti dai Servizi Sociali territorialmente competenti sulla residenza del minore , cui il padre dovrà rivolgersi;
Persona_2
DISPONE che a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio PE
, il padre signor è tenuto a versare alla madre signora
[...] Controparte_1
la somma di euro 300 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di agosto 2025;
DISPONE che le spese straordinarie del figlio sono suddivise tra i genitori al 50% (per i criteri di individuazione delle spese straordinarie si rimanda al verbale della riunione della IV sezione civile del tribunale di Genova ex articolo 47 quater ORD GIUD del 15 settembre 2016 della sezione famiglia del Tribunale di Genova,
Spese di lite irripetibili.
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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